Fisac Cgil, sindacato delle lavoratrici e dei lavoratori
delle agenzie di assicurazione in gestione libera
Appalto assicurativo
Tranquillini Rosanna fisac.trentino@mail.cgil.it Contratto Integrativo Itas Assicurazioni Invio il nuovo CIA di ITAS http://www.informafisac.it/fisacassicurazioni/testi/cia_itas.pdf 15/01/2005 Tranquillini Rosanna Contratto Integrativo Itas Assicurazioni Invio il nuovo CIA di ITAS cia_itas.pdf Inserire il criterio di ricerca e cliccare sulla lente di ingradimento Invio il nuovo CIA di ITAS .: allegato da scaricare :. barbara.malini 1
Cipriani Roberta fisac.cipriani@cgiltorino.it Lettera agli iscritti Metto a disposizione il volantino informativo e per il tesseramento 2005 che verra' distribuito alle Agenzie di assicurazione di Torino e del Piemonte. http://www.informafisac.it/fisacassicurazioni/testi/notagenziegenn2005.doc 25/01/2005 Cipriani Roberta Lettera agli iscritti Metto a disposizione il volantino informativo e per il tesseramento 2005 che verra' distribuito alle Agenzie di assicurazione di Torino e del Piemonte. notagenziegenn2005.doc Inserire il criterio di ricerca e cliccare sulla lente di ingradimento Metto a disposizione il volantino informativo e per il tesseramento 2005 che verra' distribuito alle Agenzie di assicurazione di Torino e del Piemonte. .: allegato da scaricare :. barbara.malini 1
Fisac Cgil Nazionale - Efficie efficie@fisac-campania.it Errata corrige festività soppresse anno 2005 Errata corrige festività soppresse dell'anno 2005 http://www.informafisac.it/fisacassicurazioni/testi/errfest2005.doc
A tutte le Compagne ed i Compagni
Coordinatrici e Coordinatori
dell'Appalto sul Territorio Nazionale
L O R O S E D I
Oggetto : Festività soppresse ( art. 27 c. 4 CCNL 12/12/2001 ex legge 54/1977)
errata corrige: il secondo capoverso della lettera, relativo al 19 marzo festività di S.Giuseppe ha dato origine ad errate interpretazioni: va inteso che la festività, cadente nel 2005 di sabato, viene solo normalmente retribuita senza, cioè, alcuna retribuzione aggiuntiva.
Napoli, 8 febbraio 2005
Il Coordinatore Nazionale
( Salvatore Efficie)
08/02/2005 Fisac Cgil Nazionale - Efficie Errata corrige festività soppresse anno 2005 Errata corrige festività soppresse dell'anno 2005
A tutte le Compagne ed i Compagni
Coordinatrici e Coordinatori
dell'Appalto sul Territorio Nazionale
L O R O S E D I
Oggetto : Festività soppresse ( art. 27 c. 4 CCNL 12/12/2001 ex legge 54/1977)
errata corrige: il secondo capoverso della lettera, relativo al 19 marzo festività di S.Giuseppe ha dato origine ad errate interpretazioni: va inteso che la festività, cadente nel 2005 di sabato, viene solo normalmente retribuita senza, cioè, alcuna retribuzione aggiuntiva.
Napoli, 8 febbraio 2005
Il Coordinatore Nazionale
( Salvatore Efficie)
errfest2005.doc Inserire il criterio di ricerca e cliccare sulla lente di ingradimento Errata corrige festività soppresse dell'anno 2005 .: allegato da scaricare :. barbara.malini 1
Fisac Cgil Nazionale - Efficie efficie@fisac-campania.it Festività soppresse 2005 Comunicato sulle festività soppresse dell'anno 2005 http://www.informafisac.it/fisacassicurazioni/testi/fest2005.doc
A tutte le Compagne ed i Compagni
Coordinatrici e Coordinatori
dell'Appalto sul Territorio Nazionale
L O R O S E D I
Oggetto : Festività soppresse ( art. 27 c. 4 CCNL 12/12/2001 ex legge 54/1977)
Vi comunichiamo che per l'anno 2005 le festività soppresse, religiose e civili, sono le seguenti:
1) venerdì 20 maggio Ascensione
2) venerdì 10 giugno Corpus Domini
3) mercoledì 29 giugno S.S. Pietro e Paolo
4) venerdì 4 novembre Anniversario vittoria guerra 1915/18.
Non abbiamo contemplato nell'elenco di cui sopra il 19 marzo (San Giuseppe) perché questa festività soppressa quest'anno cade di sabato e, quindi, nel 2005 per questa giornata non è prevista la doppia retribuzione o la giornata di riposo compensativo (art.27 c. 8 del CCNL).
Vi ricordiamo che in queste giornate i lavoratori che prestano la loro attività vengono regolarmente retribuiti e che il CCNL prevede, tranne che per il 4 novembre che non dà luogo a riposo compensativo ma è solo da retribuire doppiamente, la possibilità di comunicare all'Agente se per l'anno in corso (2005) si vogliono recuperare le prime tre giornate sotto forma di "riposo compensativo" (possono anche essere fruibili ad ore e vengono di solito evidenziate nella busta paga alla voce "permessi" o "permessi ex festività"), oppure mediante riconoscimento di una indennità sostitutiva che va ad aggiungersi alla retribuzione ordinaria.
Il sistema di calcolo da adottare per determinare la retribuzione aggiuntiva di uno di questi giorni è il seguente:
retribuzione lorda x 14/250.
Pertanto, per l'anno 2005, i lavoratori fino a 5 anni di anzianità hanno diritto a 20 giorni di ferie retribuite più 3 di festività soppresse, mentre i lavoratori con una anzianità superiore ai 5 anni hanno diritto a 26 giorni di ferie più 3 di festività soppresse.
Vi ricordiamo, infine, che nell'anno 2005 vi sono 2 giornate festive cadenti di domenica, per le quali è prevista (ancora punto 8 dell'art. 27 del CCNL) la retribuzione aggiuntiva calcolata con gli stessi criteri di cui sopra, ovvero il 1° maggio ed il 25 dicembre.
Napoli, 8 febbraio 2005
Il Coordinatore Nazionale
( Salvatore Efficie)
07/02/2005 Fisac Cgil Nazionale - Efficie Festività soppresse 2005 Comunicato sulle festività soppresse dell'anno 2005
A tutte le Compagne ed i Compagni
Coordinatrici e Coordinatori
dell'Appalto sul Territorio Nazionale
L O R O S E D I
Oggetto : Festività soppresse ( art. 27 c. 4 CCNL 12/12/2001 ex legge 54/1977)
Vi comunichiamo che per l'anno 2005 le festività soppresse, religiose e civili, sono le seguenti:
1) venerdì 20 maggio Ascensione
2) venerdì 10 giugno Corpus Domini
3) mercoledì 29 giugno S.S. Pietro e Paolo
4) venerdì 4 novembre Anniversario vittoria guerra 1915/18.
Non abbiamo contemplato nell'elenco di cui sopra il 19 marzo (San Giuseppe) perché questa festività soppressa quest'anno cade di sabato e, quindi, nel 2005 per questa giornata non è prevista la doppia retribuzione o la giornata di riposo compensativo (art.27 c. 8 del CCNL).
Vi ricordiamo che in queste giornate i lavoratori che prestano la loro attività vengono regolarmente retribuiti e che il CCNL prevede, tranne che per il 4 novembre che non dà luogo a riposo compensativo ma è solo da retribuire doppiamente, la possibilità di comunicare all'Agente se per l'anno in corso (2005) si vogliono recuperare le prime tre giornate sotto forma di "riposo compensativo" (possono anche essere fruibili ad ore e vengono di solito evidenziate nella busta paga alla voce "permessi" o "permessi ex festività"), oppure mediante riconoscimento di una indennità sostitutiva che va ad aggiungersi alla retribuzione ordinaria.
Il sistema di calcolo da adottare per determinare la retribuzione aggiuntiva di uno di questi giorni è il seguente:
retribuzione lorda x 14/250.
Pertanto, per l'anno 2005, i lavoratori fino a 5 anni di anzianità hanno diritto a 20 giorni di ferie retribuite più 3 di festività soppresse, mentre i lavoratori con una anzianità superiore ai 5 anni hanno diritto a 26 giorni di ferie più 3 di festività soppresse.
Vi ricordiamo, infine, che nell'anno 2005 vi sono 2 giornate festive cadenti di domenica, per le quali è prevista (ancora punto 8 dell'art. 27 del CCNL) la retribuzione aggiuntiva calcolata con gli stessi criteri di cui sopra, ovvero il 1° maggio ed il 25 dicembre.
Napoli, 8 febbraio 2005
Il Coordinatore Nazionale
( Salvatore Efficie)
fest2005.doc Inserire il criterio di ricerca e cliccare sulla lente di ingradimento Comunicato sulle festività soppresse dell'anno 2005 .: allegato da scaricare :. barbara.malini 1
Fisac Cgil Nazionale - Efficie efficie@fisac-campania.it Piattaforma CCNL Sna e Unapass Vi rimettiamo la Piattaforma per il rinnovo del CCNL dei dipendenti delle Agenzie di Assicurazioni, scaduto il 31/12/2004, e comunicazioni relative. http://www.informafisac.it/fisacassicurazioni/testi/piattaforma.pdf Piattaforma unitaria per il ccnl delle agenzie in g. libera
FIBA-CISL FISAC-CGIL UILC.A.-UIL FNA
Art. 1 Sfera d'applicazione
Verificare accordo per gli addetti alla produzione.
Art. 2 Relazioni sindacali
Riteniamo utile specificare meglio il termine "territoriali" al comma 1) - e successivamente anche in tutte le altre parti del contratto - individuando distintamente i due livelli "regionale" e "provinciale". Inoltre è opportuno chiarire che le risorse per il reperimento dei dati sono a carico delle organizzazioni datoriali (in via subordinata "Ente bilaterale") e rendere "esigibile" l'intero impianto (Esempio: Chi ha la titolarità della convocazione annuale?
Inserire nuovo comma per stabilire un incontro annuale tra le parti che esamini la situazione del settore anche con momenti decentrati e convenire di favorire un livello di confronto sempre più stretto tra le strutture (sindacali e degli agenti) all'interno delle aziende e dei gruppi assicurativi
Il tentativo che intendiamo fare è quello di stabilire che, almeno una volta all'anno, le oo.ss. delle singole aziende, possano avere un confronto su RETE - SERVIZIO - TARIFFE con i gruppi agenti Coordinati da Sna e Unapass.
Possibili interventi nei casi di trapasso di agenzia, anche con la stipula di protocolli aziendali, nell'ambito di rilevanti modifiche della rete di vendita.
Accordo per l'esazione diretta dei contributi sindacali.
Art. 3 Funzionamento strumenti contrattuali e gestione contratto
Art. 4 Ente Bilaterale
Riscrivere l'articolo alla luce dello Statuto recentemente varato.
Attivare tutti gli istituti previsti come la Cassa di assistenza di settore, istituire i Delegati territoriali per la Sicurezza, istituire le varie Commissioni.
Quantificare le quote per il finanziamento dell'Ente, attualmente e non ancora trattenute sono 0,20% a carico degli agenti e 0,05% a carico dei dipendenti.
Art. 5 Commissione Paritetica Nazionale
Garantire l'effettivo funzionamento delle varie Commissioni.
Costituire Commissione Pari Opportunità.
Art. 6 Commissioni Paritetiche Provinciali e/o Territoriali
Istituire anche le Commissioni Regionali e renderle operative.
Art. 7 Controversie Collettive
Art. 8 Commissioni territoriali di conciliazione …
Scrivere le procedura per la costituzione e l'operatività.
Art. 9 Assunzione del personale
Obbligo di comunicazione alle oo.ss. in caso di assunzione a termine, apprendistato e contratto di inserimento.
Art. 10 Assunzione del personale
Art. 11 Assunzione del personale
Art. 12 Assunzione del personale(Bacheca sindacale)
Art. 13 Assunzione del personale (eliminare libretto di lavoro)
Art. 14 Periodo di prova
Art. 15 Inquadramento
Mantenere l'impianto attuale con inquadramento per titolo di studio/mansioni.
Rivedere mansioni in funzione di un innalzamento delle qualifiche dalla seconda alla prima categoria. Si propone di rendere automatico il passaggio dalla seconda categoria alla prima, dopo cinque anni di permanenza dell'impiegata unica di agenzia.
Utilizzare la maggior professionalità per la gestione dei rami complessi, di "tutor"e di addetto commerciale per elevare l'inquadramento che minimo deve prevedere la prima categoria.
Introdurre la possibilità, su richiesta del dipendente, di certificare, allo scadere del terzo anno, l'attività svolta dalla lavoratrice/dal lavoratore ai fini dell'eventuale iscrizione all'albo agenti.
Prevedere che la qualifica di Procuratore di agenzia corrisponda alla figura di Quadro.
Art. 17, 18, 19, 20, 21 Apprendistato, Contratti di inserimento, Tempo parziale e Contratti a tempo determinato
Assumere sulla Legge 30 di Riforma del Mercato del Lavoro una posizione coerente a quella di tutto il settore.
Ridurre i termini di preavviso a 7 giorni per i Tempi Determinati.
Art. 22 Disciplina del Servizio
Invariato
Art. 23, 24 Provvedimenti disciplinari
Invariato
Art. 25 Orario di lavoro
Si richiede una riduzione di 30 minuti a settimana.
Rendere esigibile la negoziazione della flessibilità giornaliera poiché sempre più spesso si verifica uno slittamento in avanti dell'orario di fine giornata non considerato e non retribuito.
Buono Pasto da 2,11 a 4,22 euro. Erogazione non legata alla durata della pausa pranzo.
Recepire protocollo applicativo.
Art. 26 Lavoro straordinario
Limite 90 ore non obbligatorie.
rt. 27 Festività
Al comma 4 inserire termine più breve per i part time.
Art. 28, 29, 30, 31 Retribuzione
Pagamento della retribuzione mensile su conto corrente, salvo diversa disposizione scritta della dipendente o assegno bancario
Elevare l'indennità Quadro a 516 euro. Al Quadro che è anche Procuratore l'indennità è elevata a 650 euro.
Art. 32 Premio Aziendale di Produttività
Elevare gli importi a 350 euro Quadro, 300 euro C.U., 250 euro I Categoria, 200 II Categoria, 150 euro III Categoria.
Verifica decentrata con SNA e Unapass per le agenzie che non riconoscono il Premio con obbligo di comunicazione alle Commissioni territoriali.
In caso di trapasso, scorporo o di accorpamento occorre verifica dei dati in relazione ai mesi lavorati per rendere esigibile il premio.
Decentramento territoriale per contrattazione in agenzie oltre i 16 dipendenti.
Art. 33, 34 Anzianità ed avanzamenti
Anzianità convenzionale per il servizio volontario civile
Art. 35, 36 Passaggi di categoria
Inserire nuovo capitolo sulla Formazione anche attraverso l'utilizzo dei Fondi Comunitari e Regionali. Prevedere corsi per innalzare l'inquadramento.
Adesione Sna-Unapass all'accordo FO.R.TE.?
Art.37 Premio d'anzianità
Rendere la norma più esplicita nei casi di trapasso, scorporo etc.etc.
Art. 38 Cambiamento temporaneo di mansioni
Invariati
Art. 39 Ferie
Definire le stesse modalità di pagamento convenute nel ccnl ania.
Il diritto ad usufruire 20 o 26 giorni si acquisisce dopo 8 mesi di lavoro.
Prevedere una nota a verbale o una diversa formulazione dell'articolo che espliciti che il piano ferie presentato entro il 30 aprile e non contestato per iscritto dall'agente nei 15 giorni successivi s'intende approvato e pertanto diversa distribuzione delle giornate ivi indicate è possibile solo con il consenso d'ambo le parti.
Rivedere comma 15 in ordine alla gerarchia delle motivazioni per la fissazione dei periodi di ferie in caso di contrasti.
Scrivere i semifestivi valgono mezza giornata di ferie.
Inserire possibilità di usufruire a mezze giornate 5 giorni di ferie.
Trovare una formulazione che non consenta all'agente di chiudere l'agenzia nei periodi estivi per la sola mezza giornata.
Il calcolo per il pagamento delle giornate di ferie residue come le festività.
Nei casi di passaggio da Part Time a Full Time e viceversa liquidare le ferie residue.
Art. 40 Permessi
Togliere ..per giustificati..
Inserire alcuni esempi descrittivi e non esaustivi.
Visite mediche documentate in aggiunta ai permessi già previsti.
Permessi per esami prenatali e lavoratori studenti.
Inserire normativa della Legge 53/2000.
Prevedere permesso non retribuito per volontariato.
Art. 41 Congedo matrimoniale
Invariato
Art. 42 Aspettativa
Ridurre il periodo minimo a 16 giorni. Prevedere anche l'aspettativa per motivi di studio. Esplicitare la dicitura "particolari necessità familiari" almeno con qualche esempio di tipo indicativo, esplicativo e non esaustivo.
Art. 43, 44, 45, 46, 47 Malattia - Gravidanza - Puerperio
Distinguere gli articoli della Gravidanza e del Puerperio.
Recepire normative sui congedi parentali.
Separare Malattia e Infortunio.
Sdoppiare il periodo di comporto in caso di Malattia o di Infortunio.
Specificare che eventuali richieste di documentazione da parte dell'INAIL non modificano, in caso di infortunio, il diritto a percepire entro fine mese la retribuzione contrattuale spettante.
Allungare periodo di conservazione del posto per gravi e prolungate patologie, eventualmente modulando i periodi con retribuzione al 100% e al 50% e prevedendo anche un periodo ulteriore senza retribuzione.
Copertura nell'ambito della Cassa di assistenza.
Art. 48, 49 Servizio Militare
Vedi Legge sull'abolizione del servizio di leva obbligatorio.
Art. 50 Missioni
Riproporre testo del CCNL 27/7/1995:
"E' in facoltà dell'agente inviare il personale in missione temporanea fuori dalla propria sede. Al personale inviato in missione, salvo convenzioni speciali, compete il rimborso di tutte le spese oltre ad un trattamento di indennità giornaliera pari a €. 18,00.
Nota a verbale: con il termine missione s'intende un mutamento di sede per l'esecuzione di una prestazione lavorativa di breve durata".(inserire un limite massimo).
Tale richiesta si motiva al fine di rendere maggiormente esigibile il diritto nel caso di part time e nel lavoro in subagenzia. Quest'ultimo caso è diventato obiettivamente più frequente.
- Inserire nuova normativa nei casi di trasferimento del personale.
Art. 51, 52, 53 Risoluzione rapporto di lavoro
Decorre dalla data di ricevimento della comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro.
Art. 54 Trattamento fine rapporto
Convenire che il pagamento dovrà avvenire entro il mese successivo.
Art. 55, 56, 57 Anticipazione del trattamento di fine rapporto
OK salvo modifiche di Legge, congedi parentali, studio (formazione continuativa)
Art. 58 Certificato di servizio
OK
Art. 59 Trapasso di agenzia
Verifica giuridica dell'impianto in caso di passaggio da Agenzia a Società o viceversa. Approfondire e ricercare le migliori tutele nei casi di gestione interinale.
Art. 60, 61 Incarichi sindacali
Prevedere che i permessi retribuiti siano concessi anche ai lavoratori che rivestono incarichi sindacali regionali e per i rappresentanti alla sicurezza.
Stabilire un monte ore di 100 ore annue nelle agenzie con un numero di dipendenti minimo da individuare.
Creare una dotazione nazionale attraverso un Fondo nazionale a cui tutti gli agenti partecipino in maniera solidale.
Art. 62, 63 Fondo pensione complementare
Da verificare l'evoluzione con il Fondo Anagina e la proposta di legge sulla previdenza complementare.
Definire la esigibilità della massa dei mancati versamenti a carico degli agenti.
Aumento della misura a carico del datore di lavoro, nell'arco della vigenza contrattuale.
Art. 64 Condizioni più favorevoli
OK
Art. 65 Assetti contrattuali
Se cambiano, prevedere una commissione nazionale ad hoc per il contratto successivo.
Art. 66 Indennità di vacanza contrattuale
Raccomandazione
OK
Rivedere gli allegati 1 Apprendistato, allegato 2 Contratto di Inserimento, allegato 3 Rapporto a Tempo Parziale.
Inserire Accordo sui Produttori di Agenzia.
Inserire accordo su Legge 626
Allegare Leggi sul lavoro.
Nuovi articoli da inserire
" Prevedere una Commissione paritetica di studio sul settore (con possibilità di usare di Istituti specializzati) con risorse certe. In subordine, rimarcare l'esigenza politica e l'affidamento all'E.B.
" Prevedere un articolo sul "Mobbing" e sulle Molestie sessuali.
Parte Economica
La domanda di aumenti economici significativi è fortemente sentita.
Pur in presenza di una diversa produttività nazionale tra Nord, Centro e Sud e di una sempre maggiore disparità tra piccole e grandi Agenzie, riteniamo, oggi, politicamente improponibile una messa in discussione dell'impianto nazionale del CCNL.
Chiarire che gli aumenti contrattuali non possano essere assorbiti nel caso di assegni ad personam.
TABELLE NAZIONALI
Recupero dello scarto inflattivo del biennio passato e richiesta inflazione attesa biennio 2005-2006.
0,60% di recupero su 2003
0,65% di recupero su 2004
2% inflazione attesa 2005
1,9% inflazione attesa 2006
Aggiungere richiesta di uno 0,65% come quota di produttività di sistema.
Richiesta totale 5,80% di aumento tabellare per il biennio 2005/2006.
19/05/2005 Fisac Cgil Nazionale - Efficie Piattaforma CCNL Sna e Unapass Vi rimettiamo la Piattaforma per il rinnovo del CCNL dei dipendenti delle Agenzie di Assicurazioni, scaduto il 31/12/2004, e comunicazioni relative. Piattaforma unitaria per il ccnl delle agenzie in g. libera
FIBA-CISL FISAC-CGIL UILC.A.-UIL FNA
Art. 1 Sfera d'applicazione
Verificare accordo per gli addetti alla produzione.
Art. 2 Relazioni sindacali
Riteniamo utile specificare meglio il termine "territoriali" al comma 1) - e successivamente anche in tutte le altre parti del contratto - individuando distintamente i due livelli "regionale" e "provinciale". Inoltre è opportuno chiarire che le risorse per il reperimento dei dati sono a carico delle organizzazioni datoriali (in via subordinata "Ente bilaterale") e rendere "esigibile" l'intero impianto (Esempio: Chi ha la titolarità della convocazione annuale?
Inserire nuovo comma per stabilire un incontro annuale tra le parti che esamini la situazione del settore anche con momenti decentrati e convenire di favorire un livello di confronto sempre più stretto tra le strutture (sindacali e degli agenti) all'interno delle aziende e dei gruppi assicurativi
Il tentativo che intendiamo fare è quello di stabilire che, almeno una volta all'anno, le oo.ss. delle singole aziende, possano avere un confronto su RETE - SERVIZIO - TARIFFE con i gruppi agenti Coordinati da Sna e Unapass.
Possibili interventi nei casi di trapasso di agenzia, anche con la stipula di protocolli aziendali, nell'ambito di rilevanti modifiche della rete di vendita.
Accordo per l'esazione diretta dei contributi sindacali.
Art. 3 Funzionamento strumenti contrattuali e gestione contratto
Art. 4 Ente Bilaterale
Riscrivere l'articolo alla luce dello Statuto recentemente varato.
Attivare tutti gli istituti previsti come la Cassa di assistenza di settore, istituire i Delegati territoriali per la Sicurezza, istituire le varie Commissioni.
Quantificare le quote per il finanziamento dell'Ente, attualmente e non ancora trattenute sono 0,20% a carico degli agenti e 0,05% a carico dei dipendenti.
Art. 5 Commissione Paritetica Nazionale
Garantire l'effettivo funzionamento delle varie Commissioni.
Costituire Commissione Pari Opportunità.
Art. 6 Commissioni Paritetiche Provinciali e/o Territoriali
Istituire anche le Commissioni Regionali e renderle operative.
Art. 7 Controversie Collettive
Art. 8 Commissioni territoriali di conciliazione …
Scrivere le procedura per la costituzione e l'operatività.
Art. 9 Assunzione del personale
Obbligo di comunicazione alle oo.ss. in caso di assunzione a termine, apprendistato e contratto di inserimento.
Art. 10 Assunzione del personale
Art. 11 Assunzione del personale
Art. 12 Assunzione del personale(Bacheca sindacale)
Art. 13 Assunzione del personale (eliminare libretto di lavoro)
Art. 14 Periodo di prova
Art. 15 Inquadramento
Mantenere l'impianto attuale con inquadramento per titolo di studio/mansioni.
Rivedere mansioni in funzione di un innalzamento delle qualifiche dalla seconda alla prima categoria. Si propone di rendere automatico il passaggio dalla seconda categoria alla prima, dopo cinque anni di permanenza dell'impiegata unica di agenzia.
Utilizzare la maggior professionalità per la gestione dei rami complessi, di "tutor"e di addetto commerciale per elevare l'inquadramento che minimo deve prevedere la prima categoria.
Introdurre la possibilità, su richiesta del dipendente, di certificare, allo scadere del terzo anno, l'attività svolta dalla lavoratrice/dal lavoratore ai fini dell'eventuale iscrizione all'albo agenti.
Prevedere che la qualifica di Procuratore di agenzia corrisponda alla figura di Quadro.
Art. 17, 18, 19, 20, 21 Apprendistato, Contratti di inserimento, Tempo parziale e Contratti a tempo determinato
Assumere sulla Legge 30 di Riforma del Mercato del Lavoro una posizione coerente a quella di tutto il settore.
Ridurre i termini di preavviso a 7 giorni per i Tempi Determinati.
Art. 22 Disciplina del Servizio
Invariato
Art. 23, 24 Provvedimenti disciplinari
Invariato
Art. 25 Orario di lavoro
Si richiede una riduzione di 30 minuti a settimana.
Rendere esigibile la negoziazione della flessibilità giornaliera poiché sempre più spesso si verifica uno slittamento in avanti dell'orario di fine giornata non considerato e non retribuito.
Buono Pasto da 2,11 a 4,22 euro. Erogazione non legata alla durata della pausa pranzo.
Recepire protocollo applicativo.
Art. 26 Lavoro straordinario
Limite 90 ore non obbligatorie.
rt. 27 Festività
Al comma 4 inserire termine più breve per i part time.
Art. 28, 29, 30, 31 Retribuzione
Pagamento della retribuzione mensile su conto corrente, salvo diversa disposizione scritta della dipendente o assegno bancario
Elevare l'indennità Quadro a 516 euro. Al Quadro che è anche Procuratore l'indennità è elevata a 650 euro.
Art. 32 Premio Aziendale di Produttività
Elevare gli importi a 350 euro Quadro, 300 euro C.U., 250 euro I Categoria, 200 II Categoria, 150 euro III Categoria.
Verifica decentrata con SNA e Unapass per le agenzie che non riconoscono il Premio con obbligo di comunicazione alle Commissioni territoriali.
In caso di trapasso, scorporo o di accorpamento occorre verifica dei dati in relazione ai mesi lavorati per rendere esigibile il premio.
Decentramento territoriale per contrattazione in agenzie oltre i 16 dipendenti.
Art. 33, 34 Anzianità ed avanzamenti
Anzianità convenzionale per il servizio volontario civile
Art. 35, 36 Passaggi di categoria
Inserire nuovo capitolo sulla Formazione anche attraverso l'utilizzo dei Fondi Comunitari e Regionali. Prevedere corsi per innalzare l'inquadramento.
Adesione Sna-Unapass all'accordo FO.R.TE.?
Art.37 Premio d'anzianità
Rendere la norma più esplicita nei casi di trapasso, scorporo etc.etc.
Art. 38 Cambiamento temporaneo di mansioni
Invariati
Art. 39 Ferie
Definire le stesse modalità di pagamento convenute nel ccnl ania.
Il diritto ad usufruire 20 o 26 giorni si acquisisce dopo 8 mesi di lavoro.
Prevedere una nota a verbale o una diversa formulazione dell'articolo che espliciti che il piano ferie presentato entro il 30 aprile e non contestato per iscritto dall'agente nei 15 giorni successivi s'intende approvato e pertanto diversa distribuzione delle giornate ivi indicate è possibile solo con il consenso d'ambo le parti.
Rivedere comma 15 in ordine alla gerarchia delle motivazioni per la fissazione dei periodi di ferie in caso di contrasti.
Scrivere i semifestivi valgono mezza giornata di ferie.
Inserire possibilità di usufruire a mezze giornate 5 giorni di ferie.
Trovare una formulazione che non consenta all'agente di chiudere l'agenzia nei periodi estivi per la sola mezza giornata.
Il calcolo per il pagamento delle giornate di ferie residue come le festività.
Nei casi di passaggio da Part Time a Full Time e viceversa liquidare le ferie residue.
Art. 40 Permessi
Togliere ..per giustificati..
Inserire alcuni esempi descrittivi e non esaustivi.
Visite mediche documentate in aggiunta ai permessi già previsti.
Permessi per esami prenatali e lavoratori studenti.
Inserire normativa della Legge 53/2000.
Prevedere permesso non retribuito per volontariato.
Art. 41 Congedo matrimoniale
Invariato
Art. 42 Aspettativa
Ridurre il periodo minimo a 16 giorni. Prevedere anche l'aspettativa per motivi di studio. Esplicitare la dicitura "particolari necessità familiari" almeno con qualche esempio di tipo indicativo, esplicativo e non esaustivo.
Art. 43, 44, 45, 46, 47 Malattia - Gravidanza - Puerperio
Distinguere gli articoli della Gravidanza e del Puerperio.
Recepire normative sui congedi parentali.
Separare Malattia e Infortunio.
Sdoppiare il periodo di comporto in caso di Malattia o di Infortunio.
Specificare che eventuali richieste di documentazione da parte dell'INAIL non modificano, in caso di infortunio, il diritto a percepire entro fine mese la retribuzione contrattuale spettante.
Allungare periodo di conservazione del posto per gravi e prolungate patologie, eventualmente modulando i periodi con retribuzione al 100% e al 50% e prevedendo anche un periodo ulteriore senza retribuzione.
Copertura nell'ambito della Cassa di assistenza.
Art. 48, 49 Servizio Militare
Vedi Legge sull'abolizione del servizio di leva obbligatorio.
Art. 50 Missioni
Riproporre testo del CCNL 27/7/1995:
"E' in facoltà dell'agente inviare il personale in missione temporanea fuori dalla propria sede. Al personale inviato in missione, salvo convenzioni speciali, compete il rimborso di tutte le spese oltre ad un trattamento di indennità giornaliera pari a €. 18,00.
Nota a verbale: con il termine missione s'intende un mutamento di sede per l'esecuzione di una prestazione lavorativa di breve durata".(inserire un limite massimo).
Tale richiesta si motiva al fine di rendere maggiormente esigibile il diritto nel caso di part time e nel lavoro in subagenzia. Quest'ultimo caso è diventato obiettivamente più frequente.
- Inserire nuova normativa nei casi di trasferimento del personale.
Art. 51, 52, 53 Risoluzione rapporto di lavoro
Decorre dalla data di ricevimento della comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro.
Art. 54 Trattamento fine rapporto
Convenire che il pagamento dovrà avvenire entro il mese successivo.
Art. 55, 56, 57 Anticipazione del trattamento di fine rapporto
OK salvo modifiche di Legge, congedi parentali, studio (formazione continuativa)
Art. 58 Certificato di servizio
OK
Art. 59 Trapasso di agenzia
Verifica giuridica dell'impianto in caso di passaggio da Agenzia a Società o viceversa. Approfondire e ricercare le migliori tutele nei casi di gestione interinale.
Art. 60, 61 Incarichi sindacali
Prevedere che i permessi retribuiti siano concessi anche ai lavoratori che rivestono incarichi sindacali regionali e per i rappresentanti alla sicurezza.
Stabilire un monte ore di 100 ore annue nelle agenzie con un numero di dipendenti minimo da individuare.
Creare una dotazione nazionale attraverso un Fondo nazionale a cui tutti gli agenti partecipino in maniera solidale.
Art. 62, 63 Fondo pensione complementare
Da verificare l'evoluzione con il Fondo Anagina e la proposta di legge sulla previdenza complementare.
Definire la esigibilità della massa dei mancati versamenti a carico degli agenti.
Aumento della misura a carico del datore di lavoro, nell'arco della vigenza contrattuale.
Art. 64 Condizioni più favorevoli
OK
Art. 65 Assetti contrattuali
Se cambiano, prevedere una commissione nazionale ad hoc per il contratto successivo.
Art. 66 Indennità di vacanza contrattuale
Raccomandazione
OK
Rivedere gli allegati 1 Apprendistato, allegato 2 Contratto di Inserimento, allegato 3 Rapporto a Tempo Parziale.
Inserire Accordo sui Produttori di Agenzia.
Inserire accordo su Legge 626
Allegare Leggi sul lavoro.
Nuovi articoli da inserire
" Prevedere una Commissione paritetica di studio sul settore (con possibilità di usare di Istituti specializzati) con risorse certe. In subordine, rimarcare l'esigenza politica e l'affidamento all'E.B.
" Prevedere un articolo sul "Mobbing" e sulle Molestie sessuali.
Parte Economica
La domanda di aumenti economici significativi è fortemente sentita.
Pur in presenza di una diversa produttività nazionale tra Nord, Centro e Sud e di una sempre maggiore disparità tra piccole e grandi Agenzie, riteniamo, oggi, politicamente improponibile una messa in discussione dell'impianto nazionale del CCNL.
Chiarire che gli aumenti contrattuali non possano essere assorbiti nel caso di assegni ad personam.
TABELLE NAZIONALI
Recupero dello scarto inflattivo del biennio passato e richiesta inflazione attesa biennio 2005-2006.
0,60% di recupero su 2003
0,65% di recupero su 2004
2% inflazione attesa 2005
1,9% inflazione attesa 2006
Aggiungere richiesta di uno 0,65% come quota di produttività di sistema.
Richiesta totale 5,80% di aumento tabellare per il biennio 2005/2006.
piattaforma.pdf Inserire il criterio di ricerca e cliccare sulla lente di ingradimento Vi rimettiamo la Piattaforma per il rinnovo del CCNL dei dipendenti delle Agenzie di Assicurazioni, scaduto il 31/12/2004, e comunicazioni relative. .: allegato da scaricare :. barbara.malini 1 1
Barbara Malini barbara.malini@informafisac.it CCNL Ina Medio- Piccole 17/9/2002 Testo del CCNL per le agenzie medio-piccole dell'INA siglato il 17/9/2002 http://www.informafisac.it/fisacassicurazioni/testi/ccnl_ina_mp.pdf 11/04/2005 Barbara Malini CCNL Ina Medio- Piccole 17/9/2002 Testo del CCNL per le agenzie medio-piccole dell'INA siglato il 17/9/2002 ccnl_ina_mp.pdf Inserire il criterio di ricerca e cliccare sulla lente di ingradimento Testo del CCNL per le agenzie medio-piccole dell'INA siglato il 17/9/2002 .: allegato da scaricare :. barbara.malini 1
Cipriani Roberta fisac.cipriani@cgiltorino.it Sintesi piattaforma CCNL Agenzie in gestione libera Metto a disposizione una sintesi della piattaforma che a Torino e in Piemonte utilizzeremo in fase di assemblea e distribuiremo ai lavoratori/lavoratrici. http://www.informafisac.it/fisacassicurazioni/testi/sintesi_piattaforma.doc 24/05/2005 Cipriani Roberta Sintesi piattaforma CCNL Agenzie in gestione libera Metto a disposizione una sintesi della piattaforma che a Torino e in Piemonte utilizzeremo in fase di assemblea e distribuiremo ai lavoratori/lavoratrici. sintesi_piattaforma.doc Inserire il criterio di ricerca e cliccare sulla lente di ingradimento Metto a disposizione una sintesi della piattaforma che a Torino e in Piemonte utilizzeremo in fase di assemblea e distribuiremo ai lavoratori/lavoratrici. .: allegato da scaricare :. barbara.malini 1
Fisac Cgil Nazionale - Efficie efficie@fisac-campania.it Ferie e ratei mensilità aggiuntive per 3 giorni mensili di permesso handicap Vi rimetto il file relativo ai permessi ai sensi della legge 104/92 http://www.informafisac.it/fisacassicurazioni/testi/permessi_hand_104.doc Oggetto : Permessi ai sensi della Legge 104/92
Vi rendiamo noto che un recente Messaggio/Circolare dell'Inps (nr.13032 del 24/3/2005), a seguito di un parere espresso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali contenuto nel messaggio nr. 36370 del 10/11/2004, ha chiarito definitivamente la questione dei tre giorni mensili di permesso retribuito,"ex lege" in oggetto, da usufruire per tutti e 12 i mesi dell'anno solare lavorativo.
Ricorderete certamente che di recente abbiamo avuto alcuni casi di Aziende, anche nel nostro settore, che hanno rimodulato, decurtando pro-quota, la tredicesima mensilità ed il totale dei giorni del monte annuale di ferie a quelle lavoratrici ed a quei lavoratori che hanno sfruttato la Legge 104/92 usufruendo dei permessi giornalieri retribuiti oltre il 30° giorno all'anno, e più precisamente dal 31° giorno al 36° giorno inclusi : insomma fino al limite delle possibilità consentite ( dal momento che la suddetta Legge permette di usufruire fino ad un massimo di tre giorni di permesso retribuito al mese).
Ebbene, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prima e l'Inps poi chiariscono definitivamente il summenzionato aspetto della faccenda. Il Ministero ritiene, infatti, che "sia la quota di tredicesima mensilità che la quota inerente alle ferie, in relazione ai permessi goduti ai sensi della Legge 104/92, debbano essere corrisposte ai fruitori dei permessi stessi".
Riteniamo questo parere del Ministero competente un importante e definitivo contributo di chiarezza su un aspetto della Legge 104/92, quello appunto dei permessi retribuiti, che è di fondamentale importanza per le lavoratrici ed i lavoratori che possono usufruire di tale Legge, e non solo per essi ma per tutte le lavoratrici ed i lavoratori in generale, così come per gli operatori sindacali che li rappresentano.
Siamo sempre più convinti che, oggigiorno, diritti lavorativi certi ed esigibili siano ancor più necessari, specialmente in relazione alla attuale difficile e delicata congiuntura economica, politica e sociale che stiamo vivendo.
Il Coordinatore Nazionale (Salvatore Efficie)
20/05/2005 Fisac Cgil Nazionale - Efficie Ferie e ratei mensilità aggiuntive per 3 giorni mensili di permesso handicap Vi rimetto il file relativo ai permessi ai sensi della legge 104/92 Oggetto : Permessi ai sensi della Legge 104/92
Vi rendiamo noto che un recente Messaggio/Circolare dell'Inps (nr.13032 del 24/3/2005), a seguito di un parere espresso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali contenuto nel messaggio nr. 36370 del 10/11/2004, ha chiarito definitivamente la questione dei tre giorni mensili di permesso retribuito,"ex lege" in oggetto, da usufruire per tutti e 12 i mesi dell'anno solare lavorativo.
Ricorderete certamente che di recente abbiamo avuto alcuni casi di Aziende, anche nel nostro settore, che hanno rimodulato, decurtando pro-quota, la tredicesima mensilità ed il totale dei giorni del monte annuale di ferie a quelle lavoratrici ed a quei lavoratori che hanno sfruttato la Legge 104/92 usufruendo dei permessi giornalieri retribuiti oltre il 30° giorno all'anno, e più precisamente dal 31° giorno al 36° giorno inclusi : insomma fino al limite delle possibilità consentite ( dal momento che la suddetta Legge permette di usufruire fino ad un massimo di tre giorni di permesso retribuito al mese).
Ebbene, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prima e l'Inps poi chiariscono definitivamente il summenzionato aspetto della faccenda. Il Ministero ritiene, infatti, che "sia la quota di tredicesima mensilità che la quota inerente alle ferie, in relazione ai permessi goduti ai sensi della Legge 104/92, debbano essere corrisposte ai fruitori dei permessi stessi".
Riteniamo questo parere del Ministero competente un importante e definitivo contributo di chiarezza su un aspetto della Legge 104/92, quello appunto dei permessi retribuiti, che è di fondamentale importanza per le lavoratrici ed i lavoratori che possono usufruire di tale Legge, e non solo per essi ma per tutte le lavoratrici ed i lavoratori in generale, così come per gli operatori sindacali che li rappresentano.
Siamo sempre più convinti che, oggigiorno, diritti lavorativi certi ed esigibili siano ancor più necessari, specialmente in relazione alla attuale difficile e delicata congiuntura economica, politica e sociale che stiamo vivendo.
Il Coordinatore Nazionale (Salvatore Efficie)
permessi_hand_104.doc Inserire il criterio di ricerca e cliccare sulla lente di ingradimento Vi rimetto il file relativo ai permessi ai sensi della legge 104/92 .: allegato da scaricare :. barbara.malini 1
Fisac Cgil Nazionale - Efficie efficie@fisac-campania.it Premio produttività 2005: criteri di erogazione Vi invio il comunicato avente per oggetto il Premio, la cui corresponsione, se dovuta, dovrà avvenire con la busta paga di giugno p.v.
Naturalmente, il comunicato, potete utilizzarlo in tutto, in parte o per niente, come meglio credete.
Se posso dare un suggerimento, (che tra l'altro nel nostro territorio ha funzionato) si potrebbe inviare un comunicato del comprensorio e/o del regionale indirizzato " A Tutti i Dipendenti delle Agenzie Private di assicurazione" (a questo punto iscritti e non) e "Ai Signori Agenti Titolari delle Agenzie di Assicurazione" via fax o per e-mail o per posta normale, con il quale ricordiamo a tutti gli interessati, l'avvicinarsi della scadenza di giugno prevista dal ccnl.
La massima pubblicizzazione della questione, consentirà a qualcuno di conoscere l'esistenza di questo suo diritto e forse di esercitarlo. http://www.informafisac.it/fisacassicurazioni/testi/produttivita_2005.doc Oggetto : Corresponsione del Premio Aziendale di Produttività anno 2005
La corresponsione del Premio Aziendale di Produttività per l'anno 2005, conformemente al disposto dell'articolo 32 del C.C.N.L., deve essere effettuata per tutti i dipendenti nella busta paga del mese di giugno 2005, qualora l'incremento delle provvigioni lorde del 2004, rispetto all'anno precedente, sia risultato pari o superiore al 3,99 % (1,99 di inflazione reale + 2 punti). Tale incremento è identificato, oltre che dalle provvigioni annue lorde percepite, anche dai rappels e dagli altri sistemi premianti comunque denominati.
Gli importi, determinati in misura fissa una tantum, sono i seguenti :
- Capo Ufficio euro 167.85
- I Categoria euro 160.10
- II Categoria euro 144.61
- III Categoria euro 129.11
e sono esclusi da ogni ricalcolo e/o incidenza sui singoli istituti contrattuali, e non saranno utili per la determinazione del T.F.R. . Gli stessi saranno corrisposti pro-quota per i lavoratori assunti e/o licenziati nel corso dell'anno di riferimento, con calcolo per /12, e saranno altresì corrisposti in misura proporzionalmente ridotta ai lavoratori a tempo parziale ed agli apprendisti.
Qualora la condizione per la corresponsione del premio si sia verificata, secondo i termini descritti sopra, l'Agente non avrà alcun obbligo di esibizione documentale e potrà procedere all'erogazione del premio stesso; in caso contrario, l'Agente dovrà provvedere a tale esibizione contestualmente alla consegna della busta paga del mese di giugno. Inoltre, la corresponsione del premio, se dovuta, dovrà tenere conto dell'attuale inquadramento e, quindi, della categoria posseduta dai lavoratori nell'anno in corso. In caso di mancata esibizione il premio dovrà essere comunque corrisposto.
Vicenza, 3 maggio 2005
03/05/2005 Fisac Cgil Nazionale - Efficie Premio produttività 2005: criteri di erogazione Vi invio il comunicato avente per oggetto il Premio, la cui corresponsione, se dovuta, dovrà avvenire con la busta paga di giugno p.v.
Naturalmente, il comunicato, potete utilizzarlo in tutto, in parte o per niente, come meglio credete.
Se posso dare un suggerimento, (che tra l'altro nel nostro territorio ha funzionato) si potrebbe inviare un comunicato del comprensorio e/o del regionale indirizzato " A Tutti i Dipendenti delle Agenzie Private di assicurazione" (a questo punto iscritti e non) e "Ai Signori Agenti Titolari delle Agenzie di Assicurazione" via fax o per e-mail o per posta normale, con il quale ricordiamo a tutti gli interessati, l'avvicinarsi della scadenza di giugno prevista dal ccnl.
La massima pubblicizzazione della questione, consentirà a qualcuno di conoscere l'esistenza di questo suo diritto e forse di esercitarlo. Oggetto : Corresponsione del Premio Aziendale di Produttività anno 2005
La corresponsione del Premio Aziendale di Produttività per l'anno 2005, conformemente al disposto dell'articolo 32 del C.C.N.L., deve essere effettuata per tutti i dipendenti nella busta paga del mese di giugno 2005, qualora l'incremento delle provvigioni lorde del 2004, rispetto all'anno precedente, sia risultato pari o superiore al 3,99 % (1,99 di inflazione reale + 2 punti). Tale incremento è identificato, oltre che dalle provvigioni annue lorde percepite, anche dai rappels e dagli altri sistemi premianti comunque denominati.
Gli importi, determinati in misura fissa una tantum, sono i seguenti :
- Capo Ufficio euro 167.85
- I Categoria euro 160.10
- II Categoria euro 144.61
- III Categoria euro 129.11
e sono esclusi da ogni ricalcolo e/o incidenza sui singoli istituti contrattuali, e non saranno utili per la determinazione del T.F.R. . Gli stessi saranno corrisposti pro-quota per i lavoratori assunti e/o licenziati nel corso dell'anno di riferimento, con calcolo per /12, e saranno altresì corrisposti in misura proporzionalmente ridotta ai lavoratori a tempo parziale ed agli apprendisti.
Qualora la condizione per la corresponsione del premio si sia verificata, secondo i termini descritti sopra, l'Agente non avrà alcun obbligo di esibizione documentale e potrà procedere all'erogazione del premio stesso; in caso contrario, l'Agente dovrà provvedere a tale esibizione contestualmente alla consegna della busta paga del mese di giugno. Inoltre, la corresponsione del premio, se dovuta, dovrà tenere conto dell'attuale inquadramento e, quindi, della categoria posseduta dai lavoratori nell'anno in corso. In caso di mancata esibizione il premio dovrà essere comunque corrisposto.
Vicenza, 3 maggio 2005
produttivita_2005.doc Inserire il criterio di ricerca e cliccare sulla lente di ingradimento Vi invio il comunicato avente per oggetto il Premio, la cui corresponsione, se dovuta, dovrà avvenire con la busta paga di giugno p.v. Naturalmente, il comunicato, potete utilizzarlo in tutto, in parte o per niente, come meglio credete. Se posso dare un suggerimento, (che tra l'altro nel nostro territorio .: allegato da scaricare :. [continua...] barbara.malini 1
Fisac Cgil Nazionale - Efficie efficie@fisac-campania.it Comunicato IVC agenzie in gestione libera Carissimi compagni,
le tabelle inviate dalla Fiba Cisl di Bergamo, sono palesemente errate poichè il calcolo della IVC, il 30% del tasso di inflazione programmato 1,6% equivale allo 0,48% da applicare alle tabelle economiche attualmente in vigore. Le tabelle economiche ed i relativi valori degli scatti non sono ancora mutati perchè non si è raggiunto l'accordo con Sna ed Unapass su come calcolare gli effetti della riparametrazione sull'aumento degli scatti biennali.
Pertanto i valori di riferimento sono i seguenti :
C.U. 1.165,29633 IVC 5,59342 Val sc.tto 26,09461 IVC 0,12525
ICAT 1.109,81627 IVC 5,32712 Val sc.to 23,05649 IVC 0,11067
IICAT 1.045,11675 IVC5,01656 Val sc.to 21,43025 IVC 0,10286
IIICAT 985,52465 IVC 4,73052 Val.sc.to 18,63530 IVC0,08945 http://www.informafisac.it/fisacassicurazioni/testi/ivc_comunicato.doc
A tutte le Compagne ed i Compagni
Coordinatrici e Coordinatori
Del Settore Agenzie SNA/UNAPASS
sul Territorio Nazionale
L O R O S E D I
Oggetto : Indennità di Vacanza Contrattuale anno 2005
Con l'avvenuta consegna alle associazioni datoriali SNA ed UNAPASS, della Piattaforma rivendicativa per il rinnovo del CCNL scaduto il 31/12/2004, Vi ricordiamo che è contrattualmente dovuta, a tutti i dipendenti, l'indennità di vacanza contrattuale a partire dal 1 giugno c.a. compresa la 14a mensilità.
L'importo della vacanza contrattuale è pari al 30% del Tasso di inflazione programmata con un importo equivalente allo 0,48% da applicarsi alle attuali Tabelle retributive, inclusa la ex indennità di contingenza.
Vi ricordiamo che i valori di riferimento sono i seguenti :
C.U. 1.165,29633 IVC 5,59342 Val sc.to 26,09461 IVC 0,12525
ICAT 1.109,81627 IVC 5,32712 Val sc.to 23,05649 IVC 0,11067
IICAT 1.045,11675 IVC5,01656 Val sc.to 21,43025 IVC 0,10286
IIICAT 985,52465 IVC 4,73052 Val.sc.to 18,63530 IVC0,08945
L'indennità di vacanza contrattuale deve essere applicata, anche agli scatti di anzianità, nella misura indicata, ovviamente da moltiplicare per il numero degli scatti e relativamente alla Categoria di appartenenza del dipendente.
Il prossimo valore della indennità di vacanza contrattuale decorrerà dal 1 settembre p.v. con un importo del 50% del Tasso di inflazione programmata, equivalente allo 0,80% da applicarsi alle Tabelle retributive vigenti al 1 settembre p.v.
Lì, 08 giugno 2005
Il Coordinatore Nazionale
( Salvatore Efficie )
08/06/2005 Fisac Cgil Nazionale - Efficie Comunicato IVC agenzie in gestione libera Carissimi compagni,
le tabelle inviate dalla Fiba Cisl di Bergamo, sono palesemente errate poichè il calcolo della IVC, il 30% del tasso di inflazione programmato 1,6% equivale allo 0,48% da applicare alle tabelle economiche attualmente in vigore. Le tabelle economiche ed i relativi valori degli scatti non sono ancora mutati perchè non si è raggiunto l'accordo con Sna ed Unapass su come calcolare gli effetti della riparametrazione sull'aumento degli scatti biennali.
Pertanto i valori di riferimento sono i seguenti :
C.U. 1.165,29633 IVC 5,59342 Val sc.tto 26,09461 IVC 0,12525
ICAT 1.109,81627 IVC 5,32712 Val sc.to 23,05649 IVC 0,11067
IICAT 1.045,11675 IVC5,01656 Val sc.to 21,43025 IVC 0,10286
IIICAT 985,52465 IVC 4,73052 Val.sc.to 18,63530 IVC0,08945
A tutte le Compagne ed i Compagni
Coordinatrici e Coordinatori
Del Settore Agenzie SNA/UNAPASS
sul Territorio Nazionale
L O R O S E D I
Oggetto : Indennità di Vacanza Contrattuale anno 2005
Con l'avvenuta consegna alle associazioni datoriali SNA ed UNAPASS, della Piattaforma rivendicativa per il rinnovo del CCNL scaduto il 31/12/2004, Vi ricordiamo che è contrattualmente dovuta, a tutti i dipendenti, l'indennità di vacanza contrattuale a partire dal 1 giugno c.a. compresa la 14a mensilità.
L'importo della vacanza contrattuale è pari al 30% del Tasso di inflazione programmata con un importo equivalente allo 0,48% da applicarsi alle attuali Tabelle retributive, inclusa la ex indennità di contingenza.
Vi ricordiamo che i valori di riferimento sono i seguenti :
C.U. 1.165,29633 IVC 5,59342 Val sc.to 26,09461 IVC 0,12525
ICAT 1.109,81627 IVC 5,32712 Val sc.to 23,05649 IVC 0,11067
IICAT 1.045,11675 IVC5,01656 Val sc.to 21,43025 IVC 0,10286
IIICAT 985,52465 IVC 4,73052 Val.sc.to 18,63530 IVC0,08945
L'indennità di vacanza contrattuale deve essere applicata, anche agli scatti di anzianità, nella misura indicata, ovviamente da moltiplicare per il numero degli scatti e relativamente alla Categoria di appartenenza del dipendente.
Il prossimo valore della indennità di vacanza contrattuale decorrerà dal 1 settembre p.v. con un importo del 50% del Tasso di inflazione programmata, equivalente allo 0,80% da applicarsi alle Tabelle retributive vigenti al 1 settembre p.v.
Lì, 08 giugno 2005
Il Coordinatore Nazionale
( Salvatore Efficie )
ivc_comunicato.doc Inserire il criterio di ricerca e cliccare sulla lente di ingradimento Carissimi compagni, le tabelle inviate dalla Fiba Cisl di Bergamo, sono palesemente errate poichè il calcolo della IVC, il 30% del tasso di inflazione programmato 1,6% equivale allo 0,48% da applicare alle tabelle economiche attualmente in vigore. Le tabelle economiche ed i relativi valori degli scatti non sono ancora mutati .: allegato da scaricare :. [continua...] barbara.malini 1
Fisac Cgil Nazionale - Efficie efficie@fisac-campania.it Comunicato IVC agenzie in gestione libera In allegato lo sviluppo articolato per categoria e numero di scatti di anzianità dell'IVC per i mesi da giugno ad agosto 2005 e a partire da settembre 2005 http://www.informafisac.it/fisacassicurazioni/testi/ivc_tabelle.pdf A tutte le Compagne ed i Compagni
Coordinatrici e Coordinatori
Del Settore Agenzie SNA/UNAPASS
sul Territorio Nazionale
L O R O S E D I
Oggetto : Indennità di Vacanza Contrattuale anno 2005
Con l'avvenuta consegna alle associazioni datoriali SNA ed UNAPASS, della Piattaforma rivendicativa per il rinnovo del CCNL scaduto il 31/12/2004, Vi ricordiamo che è contrattualmente dovuta, a tutti i dipendenti, l'indennità di vacanza contrattuale a partire dal 1 giugno c.a. compresa la 14a mensilità.
L'importo della vacanza contrattuale è pari al 30% del Tasso di inflazione programmata con un importo equivalente allo 0,48% da applicarsi alle attuali Tabelle retributive, inclusa la ex indennità di contingenza.
Vi ricordiamo che i valori di riferimento sono i seguenti :
C.U. 1.165,29633 IVC 5,59342 Val sc.to 26,09461 IVC 0,12525
ICAT 1.109,81627 IVC 5,32712 Val sc.to 23,05649 IVC 0,11067
IICAT 1.045,11675 IVC5,01656 Val sc.to 21,43025 IVC 0,10286
IIICAT 985,52465 IVC 4,73052 Val.sc.to 18,63530 IVC0,08945
L'indennità di vacanza contrattuale deve essere applicata, anche agli scatti di anzianità, nella misura indicata, ovviamente da moltiplicare per il numero degli scatti e relativamente alla Categoria di appartenenza del dipendente.
Il prossimo valore della indennità di vacanza contrattuale decorrerà dal 1 settembre p.v. con un importo del 50% del Tasso di inflazione programmata, equivalente allo 0,80% da applicarsi alle Tabelle retributive vigenti al 1 settembre p.v.
Lì, 08 giugno 2005
Il Coordinatore Nazionale
( Salvatore Efficie )
08/06/2005 Fisac Cgil Nazionale - Efficie Comunicato IVC agenzie in gestione libera In allegato lo sviluppo articolato per categoria e numero di scatti di anzianità dell'IVC per i mesi da giugno ad agosto 2005 e a partire da settembre 2005 A tutte le Compagne ed i Compagni
Coordinatrici e Coordinatori
Del Settore Agenzie SNA/UNAPASS
sul Territorio Nazionale
L O R O S E D I
Oggetto : Indennità di Vacanza Contrattuale anno 2005
Con l'avvenuta consegna alle associazioni datoriali SNA ed UNAPASS, della Piattaforma rivendicativa per il rinnovo del CCNL scaduto il 31/12/2004, Vi ricordiamo che è contrattualmente dovuta, a tutti i dipendenti, l'indennità di vacanza contrattuale a partire dal 1 giugno c.a. compresa la 14a mensilità.
L'importo della vacanza contrattuale è pari al 30% del Tasso di inflazione programmata con un importo equivalente allo 0,48% da applicarsi alle attuali Tabelle retributive, inclusa la ex indennità di contingenza.
Vi ricordiamo che i valori di riferimento sono i seguenti :
C.U. 1.165,29633 IVC 5,59342 Val sc.to 26,09461 IVC 0,12525
ICAT 1.109,81627 IVC 5,32712 Val sc.to 23,05649 IVC 0,11067
IICAT 1.045,11675 IVC5,01656 Val sc.to 21,43025 IVC 0,10286
IIICAT 985,52465 IVC 4,73052 Val.sc.to 18,63530 IVC0,08945
L'indennità di vacanza contrattuale deve essere applicata, anche agli scatti di anzianità, nella misura indicata, ovviamente da moltiplicare per il numero degli scatti e relativamente alla Categoria di appartenenza del dipendente.
Il prossimo valore della indennità di vacanza contrattuale decorrerà dal 1 settembre p.v. con un importo del 50% del Tasso di inflazione programmata, equivalente allo 0,80% da applicarsi alle Tabelle retributive vigenti al 1 settembre p.v.
Lì, 08 giugno 2005
Il Coordinatore Nazionale
( Salvatore Efficie )
ivc_tabelle.pdf Inserire il criterio di ricerca e cliccare sulla lente di ingradimento In allegato lo sviluppo articolato per categoria e numero di scatti di anzianità dell'IVC per i mesi da giugno ad agosto 2005 e a partire da settembre 2005 .: allegato da scaricare :. barbara.malini 1
Barbara Malini barbara.malini@informafisac.it Laureata "Apprendista": NO Una laureata non può essere apprendista: va inquadrata in I categoria.
In allegato la questione posta da Barbara Malini alla lista e le risposte al quesito di Gelmina Nava di Bergamo e Sasà Efficie Coordinatore Nazionale http://www.informafisac.it/fisacassicurazioni/testi/apprend_laureata.pdf Posto che un laureato può essere tranquillamente assunto come apprendista,
come deve essere inquadrato?
L'allegato al CCNL prevede apprendisti di III e II categoria (art. 1 comma
2) ma poi all'art.3 stabilisce che "ultimato l'apprendistato al lavoratore
sarà attribuita la categoria per la quale ha svolto il tirocinio".
Un laureato va ovviamente inquadrato in I categoria da cui se ne
dedurrebbe che l'apprend.laureato dovrebbe essere apprend. di I categoria
(che non è invece previsto contrattualmente).
Come vi siete regolati in casi simili?
Barbara Malini
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Cara Barbara,
proviamo a sostenere che deve essere inquadrato in I categoria.
Ciao, salvatore efficie
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Carissima Barbara,
la stessa domanda mi era stata posta da un grosso studio di consulenze di Bergamo, e io ho risposto che andava inquadrato in 1 categoria.
Peccato che la ragazza assunta non si è ancora iscritta alla FISAC.
Baci
MINA. 17/06/2005 Barbara Malini Laureata "Apprendista": NO Una laureata non può essere apprendista: va inquadrata in I categoria.
In allegato la questione posta da Barbara Malini alla lista e le risposte al quesito di Gelmina Nava di Bergamo e Sasà Efficie Coordinatore Nazionale Posto che un laureato può essere tranquillamente assunto come apprendista,
come deve essere inquadrato?
L'allegato al CCNL prevede apprendisti di III e II categoria (art. 1 comma
2) ma poi all'art.3 stabilisce che "ultimato l'apprendistato al lavoratore
sarà attribuita la categoria per la quale ha svolto il tirocinio".
Un laureato va ovviamente inquadrato in I categoria da cui se ne
dedurrebbe che l'apprend.laureato dovrebbe essere apprend. di I categoria
(che non è invece previsto contrattualmente).
Come vi siete regolati in casi simili?
Barbara Malini
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Cara Barbara,
proviamo a sostenere che deve essere inquadrato in I categoria.
Ciao, salvatore efficie
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Carissima Barbara,
la stessa domanda mi era stata posta da un grosso studio di consulenze di Bergamo, e io ho risposto che andava inquadrato in 1 categoria.
Peccato che la ragazza assunta non si è ancora iscritta alla FISAC.
Baci
MINA. apprend_laureata.pdf Inserire il criterio di ricerca e cliccare sulla lente di ingradimento Una laureata non può essere apprendista: va inquadrata in I categoria. In allegato la questione posta da Barbara Malini alla lista e le risposte al quesito di Gelmina Nava di Bergamo e Sasà Efficie Coordinatore Nazionale .: allegato da scaricare :. barbara.malini 1
Barbara Malini barbara.malini@informafisac.it Guida alla previdenza complementare In allegato una guida alla previdenza complementare a cura di Caldini e Farenga del dipartimento giuridico nazionale. Nel corso delle assemblee sulla piattaforma l'ho messa a disposizione delle iscritte che hanno dimostrato di apprezzarne sinteticità e chiarezza.
Barbara Malini http://www.informafisac.it/fisacassicurazioni/testi/guida_prev_compl.pdf
DIPARTIMENTO GIURIDICO NAZIONALE
PREVIDENZA COMPLEMENTARE
a cura di Fulvio Caldini e Giuseppe Farenga
INTRODUZIONE
In Italia i Fondi Pensione sono stati sino a qualche anno fa, principalmente legati a situazioni particolari ed hanno interessato specifiche categorie (bancari, assicurativi) o singole aziende che molto spesso introducevano esperienze già realizzate in altri Paesi. Infatti la previdenza complementare da noi non ha registrato ancora quello sviluppo che si è avuto in altre Nazioni. Le ragioni sono molteplici e non sempre di facile interpretazione date le varie situazioni particolari. Alcuni privilegiano la tesi che la buona copertura del sistema previdenziale pubblico, unita all'esistenza abbastanza generalizzata di un'indennità di fine del rapporto di lavoro (TFR), sia la causa prima del non sempre soddisfacente afflusso di adesioni ai fondi pensione. Ad un esame più attento si può facilmente riscontrare che nelle grandi realtà produttive omogenee, nelle concentrazioni territoriali e nei settori contrattuali fortemente sindacalizzati l'afflusso è, a volte, addirittura plebiscitario. C'è anche da tenere in conto la numerosità (oltre 500.000 iscritti) dei fondi cosiddetti preesistenti, risultanti alla data di entrata in vigore della Legge 23 ottobre 1992 n.421.
E' da ritenersi quindi che le maggiori difficoltà vengano da fattori quali la scarsa conoscenza della materia previdenziale da parte del grande pubblico, la preponderante presenza di piccole e piccolissime aziende, spesso a conduzione familiare, non vogliose di appesantire le proprie incombenze amministrative, la popolazione italiana che per un quinto è residente in oltre cinquemila comuni sparsi nel territorio nazionale, da una parte, e ad una fiscalità considerata insufficiente nelle agevolazioni in termini di deducibilità in fase di accumulo e di tassazione del risultato annuale disarmonizzata rispetto alla generalità degli Stati dell'Unione Europea, dove il modello esenzione-esenzione-tassazione è raccomandato ed adottato. Un quadro normativo generale meno soggetto a continui tentativi di cambiamenti, potrebbe stabilizzare la regolamentazione dell'industria dei fondi pensione in modo da renderla non incerta nella sua reale estensione e non disorientante per il lavoratore potenziale aderente. Dagli anni Novanta in poi, le modifiche apportate al sistema previdenziale pubblico, l'introduzione del D.Lgs. 21.04.1993 n.124, al quale hanno fatto seguito modifiche ed integrazioni legislative, che regolamenta le forme di previdenza complementare, ha aperto anche in Italia una più accentuata attenzione verso queste materie; solo nel 1997 si avvia concretamente, con l'istituzione dei nuovi Fondi pensione.
Pertanto la previsione dell'introduzione di Fondi Pensione attraverso la contrattazione collettiva si è andata sempre più affermando. Infatti nelle varie tornate contrattuali nazionali e territoriali vi è stata una vera e propria esplosione del fenomeno previdenza complementare. Quasi tutte le piattaforme rivendicative, in occasione dei rinnovi contrattuali, hanno contenuto richieste per l'istituzione di Fondi Pensione. Dei contratti rinnovati ad oggi molti si sono chiusi con la previsione dell'istituzione di Fondi Pensione nazionali di categoria (nei settori chimici, metalmeccanici, del commercio, dei tessili, dell'industria agro-alimentare, etc.).
l decollo dei Fondi Pensione attendeva ormai solo l'emanazione della legislazione secondaria e delle norme regolamentative ed interpretative da parte della Commissione di Vigilanza su Fondi Pensione (COVIP). Com'è poi avvenuto dagli anni immediatamente successivi fino ai giorni nostri.
Spiegheremo ora in maniera molto sintetica quali sono le principali caratteristiche che connotano un Fondo pensione e come si arriva alla sua costituzione.
CHE COSA È UN FONDO PENSIONE
Lo scopo esclusivo di un fondo pensione complementare è quello di garantire prestazioni pensionistiche aggiuntive rispetto a quelle erogate dagli enti pubblici obbligatori.
E' il secondo pilastro del sistema previdenziale italiano; uno strumento generato dalla contrattazione collettiva di lavoro.
Si costituisce attraverso un'associazione, o fondazione, senza scopi di lucro, che è amministrata da Organi rappresentativi dei lavoratori iscritti e dei datori di lavoro, in maniera assolutamente paritetica. La carica di Presidente del Consiglio d'amministrazione è a rotazione, ad ogni fine mandato o quando ne ricorrano le condizioni.
Aderire alla previdenza complementare non è un obbligo. L'adesione ad un fondo pensione o a un piano individuale pensionistico è libera. L'adesione al Fondo pensione si manifesta in forma scritta ed è lasciata alla volontarietà del lavoratore. Tale volontà è vincolante anche per l'azienda della quale l'iscritto è dipendente
I DESTINATARI
La previdenza complementare è rivolta a:
" lavoratori dipendenti pubblici e privati (appartenenti alla stessa categoria, a singole aziende, a singoli enti, a gruppi di aziende, ecc..);
" soci lavoratori e lavoratori dipendenti di società di cooperative (ad esempio: di produzione e lavoro, sociali, agricole, della distribuzione cooperativistica);
" lavoratori autonomi e liberi professionisti;
" tutti i cittadini interessati, compresi coloro che svolgono lavori di cura non retribuiti in relazione a responsabilità familiari.
Per i lavoratori dipendenti la forma di previdenza complementare è solo a "contribuzione definita", cioè l'importo dei contributi da versare viene stabilito nel momento in cui il lavoratore si iscrive al fondo pensione. L'ammontare della pensione dipende poi da quanto l'interessato avrà versato, più il rendimento ottenuto dall'investimento.
Per i lavoratori autonomi e liberi professionisti è anche ammessa l'adesione a forme di previdenza complementare a "prestazione definita", in cui l'importo della pensione è predeterminato in relazione al reddito conseguito o alla pensione di base.
COME SI COSTITUISCE UN FONDO PENSIONE
Il Fondo pensione può assumere la configurazione giuridica di associazione non riconosciuta (art. 36 C.C.) se è costituito a livello di azienda o di gruppo aziendale oppure associazione riconosciuta (art. 12 C.C.) se si tratta di Fondo di comparto, categoria o raggruppamento.
Pertanto il fondo pensione deve dotarsi di uno Statuto, di un Regolamento attuativo e di un Regolamento elettorale (per l'elezione dei rappresentanti degli iscritti negli organi di amministrazione e controllo del fondo).
Con riguardo alla composizione degli organi di amministrazione e controllo del fondo pensione, l'art. 5 del D.Lgs. n.124/1993 stabilisce che:
- per i fondi a contribuzione bilaterale (del datore di lavoro e dei lavoratori) ovvero unilaterale a carico dell'imprenditore, la composizione deve garantire la partecipazione paritetica di rappresentanti di entrambe le categorie;
- per i fondi interni al patrimonio aziendale, deve essere istituito un organismo di sorveglianza a composizione ripartita secondo gli stessi criteri di cui al punto precedente;
- per i fondi a contribuzione unilaterale a carico dei lavoratori, la composizione degli organi collegiali deve garantire la rappresentatività delle categorie e dei raggruppamenti dei lavoratori interessati.
In tutti i casi, la prima nomina dei componenti dei suddetti organi viene effettuata nell'ambito dell'atto costitutivo.
Circa i requisiti di onorabilità e professionalità dei componenti gli organi di amministrazione e di controllo del fondo (incluso il responsabile del fondo stesso), l'art. 4 del D.M. n. 211/1997 richiede per la relativa nomina o elezione:
- i requisiti di onorabilità previsti dalla normativa di settore per gli amministratori ed i membri degli organi di controllo degli intermediari in valori mobiliari e si riferiscono essenzialmente alla insussistenza di condanne penali o di carichi pendenti che pregiudichino l'onorabilità del soggetto; a questi elementi si deve aggiungere l'insussistenza delle cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile per i membri degli organi di amministrazione (interdizione, inabilitazione, fallimento, l'aver riportato condanne che comportino anche temporaneamente l'interdizione dai pubblici uffici o il trovarsi in particolari situazioni che determinino l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, come nel caso di elusione al divieto di concorrenza); infine, l'articolo 2399 del codice civile prevede come causa ostativa l'esistenza di rapporti di parentela tra amministratore e sindaco.
- i requisiti di professionalità per gli amministratori sono stati definiti in base a quattro categorie:
a) funzioni di amministrazione o di carattere direttivo pressi società o enti del settore creditizio, assicurativo e finanziario, in società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 196, in società di intermediazione mobiliare o di gestione di fondi comuni di investimento;
b) funzioni di amministratore o di carattere direttivo presso i fondi pensione;
c) funzioni di amministratore, di carattere direttivo o di partecipazione ad organi collegiali presso organismi con finalità previdenziali;
d) funzioni di amministratore, di carattere direttivo o di partecipazione ad organi collegiali presso enti ed organismi associativi, a carattere nazionale, di rappresentanza di categoria (questa disposizione trova però applicazione esclusivamente per i primi cinque anni dalla data in entrata in vigore del Decreto 211/1997);
Il possesso di questi requisiti si acquisisce in presenza di almeno tre anni di permanenza in una delle condizioni sopra indicate.
Per quel che riguarda i requisiti di professionalità degli amministratori, la normativa distingue tra i fondi che erogano direttamente le prestazioni pensionistiche, per i quali è prescritto che almeno la metà dei componenti dell'organo di amministrazione, nonché il responsabile, siano nelle condizioni descritte ai punti a) e b), mentre i restanti componenti devono essere almeno nelle condizioni di cui alle lettere c) e d), ed i fondi che affidano a terzi la gestione delle risorse e, inoltre, delegano l'erogazione delle prestazioni a compagnie di assicurazione: per questi ultimi, la quota dei componenti per i quali risulta necessario il possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e b) è ridotto ad un terzo.
In sostanza, il legislatore individua una vasta schiera di categorie di soggetti blindati, preferibilmente aventi la qualifica dirigenziale, o perché abilitati o perché provvisti di esperienza qualificata, allo scopo, non secondario, di assicurare al fondo pensione un soggetto al quale devolvere la funzione cruciale di gestione del risparmio previdenziale degli aderenti.
Questa disposizione è stata modificata dal:
DECRETO 20 giugno 2003 MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Il rappresentante legale e i componenti degli organi di amministrazione del fondo pensione possono aver svolto unicamente, per uno o più periodi, complessivamente non inferiori ad un triennio:
a) funzioni di amministratore, di carattere direttivo o di partecipazione ad organi collegiali presso enti ed organismi associativi, a carattere nazionale, di rappresentanza di categoria; tale disposizione trova applicazione esclusivamente per i primi cinque anni dalla costituzione del fondo pensione;
b) con esclusivo riferimento ai fondi pensione istituiti ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, funzioni dirigenziali presso amministrazioni o enti pubblici.
I componenti dell'organo di controllo devono essere inoltre iscritti al registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia:. Il venir meno dei requisiti di onorabilità ovvero il sopraggiungere di cause di ineleggibilità comporta la decadenza dall'incarico.
COME NASCE UN FONDO PENSIONE
Per i lavoratori dipendenti le fonti istitutive dei Fondi Pensione possono essere:
-i contratti collettivi anche aziendali;
-gli accordi collettivi anche aziendali;
-i regolamenti aziendali, solo per le aziende i cui rapporti di lavoro non siano disciplinati da contratti o accordi di lavoro;
-in mancanza di contrattazione sulla materia, accordi unilaterali tra lavoratori promossi su iniziative di sindacati firmatari di contratti collettivi nazionali di lavoro.
COME FUNZIONA UN FONDO PENSIONE
I Fondi Pensione sono gestiti secondo i criteri della capitalizzazione individuale.
Di conseguenza all'interno del Fondo pensione ogni iscritto è titolare di un "conto previdenziale individuale" separato e distinto rispetto a quello degli altri scritti.
Su questo conto individuale affluiscono i versamenti effettuati dall'azienda e dal lavoratore.
Il Fondo pensione, poi stipula una convenzione con uno o più operatori abilitati per legge alla gestione delle risorse finanziarie.
Sono abilitati alla gestione di Fondi Pensione:
le società di intermediazione mobiliare (Sim);
le compagnie di assicurazione;
le banche;
le società di gestione di fondi comuni d'investimento.
In base alla normativa vigente, l'unica possibilità di gestione diretta delle risorse finanziarie da parte del Fondo negoziale consiste, nell'acquisizione di quote di società immobiliari o di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi, o quote di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi.
Le offerte dei gestori finanziari devono essere comparabili e trasparenti in modo da consentire al Fondo pensione una reale possibilità di scelta nell'esclusivo interesse degli iscritti.
Le convenzioni devono consentire un effettivo potere di indirizzo da parte del Consiglio d'amministrazione del fondo.
Nelle assemblee generali delle società, la titolarità del diritto di voto relativo agli investimenti mobiliari spetta sempre al Fondo. I fondi hanno facoltà di attuare accordi con i gestori in materia di titolarità, nell'ipotesi di gestione accompagnata da garanzia di restituzione del capitale.
Nel regolamento adottato con Decreto Ministero Tesoro n.703 del 21.11.1996 sono individuati i limiti massimi (salvo espressa deroga concessa dalla COVIP) d'investimento possibili nelle varie attività consentite, i criteri d'investimento nelle varie categorie mobiliari, le regole da osservare in materia di conflitti d'interesse.
A seguito di apposita selezione dei gestori, in conformità alle istruzioni emanate dalla COVIP (fondamentale la Deliberazione 09.12.1999: Istruzioni per il processo di selezione dei gestori dei fondi pensione) si stipulano convenzioni di gestione delle risorse finanziarie e monetarie; convenzioni che, tra l'altro, devono contenere le linee d'indirizzo dell'attività dei soggetti convenzionati, nell'ambito di criteri d'individuazione e ripartizione del rischio e le modalità di modificazione delle linee d'indirizzo stesse.
Il fondo pensione può individuare diverse linee d'investimento, ad una delle quali i lavoratori iscritti hanno facoltà di aderire per un periodo di tempo predeterminato. Lo Statuto dei fondi pensione disciplina le modalità di trasferimento da una linea all'altra (art. 3 punto 4 del Decreto Ministro Tesoro 21.11.96 n.703: Investimenti ed operazioni consentiti).
FONDO MONO-COMPARTO
Fondo pensione in cui la politica di investimento del patrimonio è unica per tutte le posizioni degli aderenti, che scontano allo stesso modo i risultati della gestione degli investimenti.
Quindi, nel caso di gestione monocomparto, alla diversificazione e settorializzazione degli investimenti sotto il profilo del rischio corrisponde l'attribuzione di un risultato, uguale per tutti gli iscritti, in termini di rendimento
FONDO MULTI-COMPARTO
In questo tipo di fondo ai "comparti" sono collegate linee di investimento tra loro diverse, per natura e rischiosità finanziaria (obbligazioni, azioni, ecc.).
Quindi, nel caso di gestione cosiddetta pluricomparto l'impiego delle risorse avviene secondo una prefigurazione ed attribuzione del profilo rischio-rendimento ritenuto appropriato per differenti classi di aderenti alle quali viene proposto.
L'aderente può scegliere il comparto (la linea d'investimento) a cui aderire, in base alla sua maggiore o minore propensione al rischio finanziario e anche in base alla maggiore o minore distanza dal pensionamento.
I lavoratori più giovani saranno probabilmente propensi ad optare per linee di investimento aggressive (a prevalenza azionaria...) che presentano un maggior grado di rischio ma anche maggiori probabilità di alti rendimenti nel "lungo periodo".
Infatti, risultano fortemente attenuati gli effetti negativi derivanti dal rischio, particolarmente accentuato nel breve periodo in presenza di questo tipo di investimenti.
I soggetti più vicini alla pensione, invece, probabilmente preferiranno aderire ad un comparto gestito in modo più "prudente" (linee di investimento in titoli di stato, obbligazioni.......).
COME E QUANDO IL LAVORATORE PUÒ SCEGLIERE A QUALE LINEA DI INVESTIMENTO ADERIRE?
I Fondi pensione, nella fase di avvio, adottano, di norma, la gestione mono-comparto; solo successivamente i Fondi stessi valutano se e quando introdurre la gestione multicomparto.
Alcuni fondi pensione, passando al "multi-comparto", danno la possibilità agli aderenti di scegliere tra i vari comparti.
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TIPOLOGIE DI FONDI PENSIONE
Il programma di previdenza complementare può essere realizzato mediante adesione:
1) ad un fondo pensione "chiuso o negoziale": quelli istituiti per singola azienda o per gruppi di aziende (fondi aziendali o di gruppo), per categorie di lavoratori o comparto di riferimento (fondi di categoria o comparto) o anche per raggruppamenti territoriali (fondi territoriali).
Per le persone che svolgono lavori non retribuiti in relazione a responsabilità familiari (ad esempio, le casalinghe) possono essere istituite forme pensionistiche complementari mediante accordi promossi dai loro sindacati o da associazioni di categoria di rilievo almeno regionale.
Tali fondi sono costituiti attraverso un contratto collettivo nazionale, un accordo o un regolamento aziendale, ovvero tramite accordo tra lavoratori promosso dai sindacati o associazioni rappresentative di categoria. Tali Fondi non gestiscono direttamente i versamenti dei contributi ma lo fanno attraverso società di gestione del risparmio, compagnie di assicurazione, banche e Sim (società di intermediazione mobiliare).
2) ad un fondo "aperto": sono istituiti e gestiti direttamente da banche, società di assicurazioni, società di gestione del risparmio, società di intermediazione mobiliare.
Ai questi fondi possono aderire lavoratori autonomi e lavoratori dipendenti per i quali non sussistano o non siano ancora operanti i fondi negoziali.
L'adesione a queste forme può essere prevista anche su base contrattuale collettiva (fondo aperto "negoziale").
Ai fondi aperti si può accedere anche per trasferimento della propria posizione individuale da un fondo chiuso, nel caso in cui un lavoratore perda i requisiti di partecipazione al fondo stesso (ad esempio perché si sposta in un'altra categoria lavorativa per la quale non sussiste il relativo fondo).
Anche in mancanza di tali condizioni, è prevista la possibilità di trasferire la propria posizione sia presso fondi aperti (o forme pensionistiche individuali)
3) mediante stipula, con imprese di assicurazione, .di contratti di assicurazione sulla vita con finalità pensionistiche (PIP).
A QUALE FONDO È POSSIBILE ADERIRE
I lavoratori dipendenti possono aderire :
" al fondo pensione chiuso o negoziale di riferimento;
" al fondo pensione aperto cui aderisce il proprio datore di lavoro a seguito di accordo aziendale (cosiddette "adesioni collettive ai fondi aperti");
" a qualsiasi fondo pensione aperto o forma pensionistica individuale, senza contribuzione del proprio datore di lavoro.
I lavoratori autonomi e i liberi professionisti possono aderire:
" all'eventuale fondo chiuso di riferimento o di categoria;
" a qualsiasi fondo aperto o forma pensionistica individuale.
Ad essi si può aderire:
Individualmente: qualora non sussistano o non operino nei termini dovuti le fonti istitutive:
-in seguito alla perdita dei requisiti d'iscrizione presso un altro Fondo;
-per effetto di trasferimento individuale, dopo 3 anni d'iscrizione presso un altro fondo.
Collettivamente: attraverso apposito accordo tra le parti, qualora non sussistano o non operino diverse previsioni in merito alla costituzione di Fondi Pensione negoziali.
I lavoratori con un contratto a tempo determinato possono iscriversi ai fondi solo se ciò è previsto dagli statuti.
Nel settore del credito, al momento, non c'è un fondo negoziale, istituito sulla scorta del dlgs 124/21.04.1993 e segg., che abbia come destinatario l'intero settore. Esistono tuttavia una molteplicità di fondi preesistenti al 15 novembre 1992 (data di entrata in vigore della Legge Delega al Governo 23.10.1992, N.421) che la COVIP (Commissione di Vigilanza sui Fondi pensione) ha registrato nelle Sezioni speciali dell'Albo dei Fondi Pensione. La sezione speciale III è dedicata alle forme preesistenti di previdenza integrativa e complementare sottoposte alla vigilanza delle Autorità che esercitano il controllo in materia creditizia ed assicurativa. Le sezioni speciali I e II sono dedicate alle forme previdenziali preesistenti, rispettivamente "con soggettività giuridica" e "prive di soggettività giuridica", sottoposte alla vigilanza della COVIP. Tra di esse molte sono dedicate al trattamento integrativo di quiescenza del personale, dirigente e non, dei vari Istituti di credito ed assicurativi.
Anche nel settore assicurativo al momento, non c'è un fondo negoziale, istituito sulla scorta del dlgs 124/21.04.1993 e segg., che abbia come destinatario l'intero settore. Esistono, però, le Casse Aziendali di Previdenza istituite con il CCNL del 1987 e successivamente modificate in Fondi Pensione. La loro regolamentazione è prevista dall'Allegato n. 13 al CCNL 18.07.2003.
FINANZIAMENTO
1. Forme collettive (fondi negoziali e adesioni collettive a fondi aperti)
Il versamento dei contributi ad un fondo pensione complementare per i lavoratori dipendenti è articolato su tre quote:
" contributo del datore di lavoro;
" contributo del lavoratore;
Al finanziamento può essere tenuto anche il datore di lavoro (o committente) se tra i destinatari vi sono lavoratori dipendenti, titolari di rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale o di collaborazione coordinata e continuativa.
1) per i lavoratori dipendenti
L'accordo tra le Parti sociali che stipulano il contratto collettivo di lavoro (nazionale, territoriale, aziendale, a seconda dei casi) definisce il contributo a carico dei lavoratori e dei datori di lavoro, calcolato di norma in percentuale della retribuzione annua che viene assunta a base del calcolo T.F.R. maturando.
Se il contratto collettivo prevede l'aumento del contributo obbligatorio, il lavoratore non può opporsi all'incremento. Se, invece, il contratto e lo statuto prevedono un innalzamento facoltativo, il lavoratore può limitarsi a versare solo la quota definita obbligatoria.
2) per i lavoratori autonomi e imprenditori, in percentuale del reddito di lavoro autonomo o d'impresa relativo al periodo d'imposta precedente e dichiarato ai fini dell'Irpef;
3) per i soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro, in percentuale degli importi considerati ai fini dei contributi previdenziali obbligatori per legge.
" una quota del trattamento di fine rapporto (TFR): per i lavoratori già assunti alla data (28.04.93) di entrata in vigore del dlgs 124/1993, l'utilizzo di quote di trattamento di fine rapporto deve essere concordato in sede di contrattazione collettiva.
Per i lavoratori assunti successivamente al 28.04.93, senza una preesistente posizione previdenziale di base, che decidano di aderire al fondo, è obbligatorio l'utilizzo dell'intero T.F.R. maturando nell'anno.
Per le casalinghe sono consentite anche contribuzioni saltuarie e c'è la possibilità di delegare il centro servizi o l'azienda che emette carte di credito o Bancomat a versare periodicamente al fondo pensione l'importo corrispondente agli abbuoni accantonati a seguito di acquisti effettuati presso centri di vendita convenzionati.
2. Forme individuali (adesioni individuali a fondi aperti e PIP)
L'ammontare del contributo (a carico del lavoratore) è determinato liberamente dall'aderente. Può essere stabilito anche in cifra fissa.
REGIME FISCALE DEI CONTRIBUTI
Fermo restando che per il periodo precedente all'entrata in vigore del decreto legislativo 18.02.2000 n.47, e cioè fino al 31.12.2000, i contributi versati dal datore di lavoro non hanno concorso a formare il reddito IRPEF del lavoratore dipendente, va sottolineato che fino a tale data restano salvi i seguenti punti:
-sui contributi versati al fondo pensione dal lavoratore dipendente competeva una detrazione d'imposta ad aliquota marginale di quanto versato al fondo, entro i limiti del 2% della retribuzione presa a base per il calcolo annuale del T.F.R. e comunque fino a £ 2.500.000 annue (equivalenti ad Euro 1.291,125).
Per i lavoratori soci di cooperative i limiti, relativo ed assoluto, erano del 6% del reddito imponibile ai fini della determinazione della contribuzione previdenziale, e di Lire 5.000.000 (equivalenti ad Euro 2.582,250)
Questa detrazione non contrastava con quella prevista per le polizze vita individuali, del 19% nel limite di una base di calcolo di £ 2.500.000 annue;
-i contributi versati dal datore di lavoro erano detraibili dal reddito d'impresa per un importo non superiore al 2% della retribuzione annua presa a base per il calcolo del T.F.R. e comunque nel limite di £ 2.500.000 annue e purché sia previsto un pari importo di versamento proveniente da quote di T.F.R. annuo.
(N.B. Il rapporto di trasformazione monetaria è il seguente: Euro 1 equivale a Lire 1.936,27)
Con le norme in materia fiscale in continuo assestamento, dettate dal decreto legislativo 47/2000 e sue successive modificazioni ed integrazioni, con effetto 01.01.2001 e validità per gli anni successivi a tale data, è stato rimodellato il quadro impositivo della previdenza complementare, oltre che del TFR affluito o no ai fondi pensione negoziali. E' stata introdotta l'imposta (11%), sostitutiva dell'imposta sui redditi, sui rendimenti netti del fondo rilevati in ciascun periodo d'imposta.
Secondo la normativa applicabile fino al 31.12.2000, il Fondo era soggetto ad un'imposta in misura fissa annuale, sostitutiva dell'imposta sui redditi, pari a Lire 10.000.000 (equivalenti ad Euro 5.164,57), ridotta a Lire 5.000.000 (equivalente ad Euro 2.582,285) per i primi cinque periodi d'imposta dalla data di costituzione del fondo pensione.
Per i dipendenti, i nuovi limiti di deducibilità delle contribuzioni sono pari al 12% (limite relativo) del reddito complessivo annuo del lavoratore e di Euro 5.164,57, equivalente a Lire 10.000.000 (limite assoluto).
Attenzione, dal gennaio 2001 anche le contribuzioni fatte dal Datore costituiscono reddito fiscalmente rilevante a tutti gli effetti di legge per il lavoratore iscritto al fondo pensione.
La parte di reddito complessivo composta da reddito da lavoro dipendente fruisce di una deducibilità limitata ad un importo pari al doppio del TFR versato al fondo pensione.
Per il Datore, in sede di determinazione del reddito d'impresa, i contributi a suo carico sono totalmente deducibili in quanto facenti parte delle spese e degli oneri d'esercizio.
E' il datore di lavoro che, nell'ambito dei limiti assegnati per legge al lavoratore dipendente, determina il valore della deducibilità ed esclude direttamene tale importo dai redditi corrisposti in busta-paga, a seguito del versamento contributivo al fondo pensione. L'obbligo del versamento al fondo pensione è in capo al Datore, ricorrendone la previsione all'art. 48 co. 2 let. h del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR).
Eventuali margini tra l'importo dei contributi deducibili (calcolato in base al 12% del reddito annuo complessivo) e l'importo dei contributi deducibili (ottenuto in ragione del doppio del TFR versato al fondo) sono utilizzabili, in sede di dichiarazione dei redditi, come importi di contributi deducibili esclusivamente nell'ambito dei cosiddetti redditi varii , quelli non provenienti da lavoro dipendente.
Qualora non sia stata istituita, per il comparto collettivo del lavoratore, una forma pensionistica contrattuale, la deducibilità dei contributi è rapportabile ai due limiti generali, relativo ed assoluto, del 12% e degli Euro 5.164, 57
Nell'ipotesi di non iscrizione del lavoratore al fondo pensione di sua competenza collettiva, l'importo deducibile è nei limiti e dalla sola parte eccedente il reddito di lavoro dipendente, cosiddetti "altri redditi" nella terminologia del modello unico per la dichiarazione annuale al fisco.
CONTRIBUZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA
Le somme versate dal lavoratore dipendente al Fondo Pensione sono assoggettate al normale regime contributivo.
Le somme versate dal datore di lavoro al Fondo Pensione sono assoggettate, anziché alla contribuzione ordinaria nel regime obbligatorio, ad una contribuzione di solidarietà del 10%, totalmente a carico del datore, in favore delle gestioni pensionistiche di legge alle quali sono iscritti i lavoratori.
CHE COSA OFFRONO I FONDI PENSIONE
a. la pensione di vecchiaia, che si ottiene con almeno 5 anni di partecipazione al fondo e al compimento dell'età stabilita per la previdenza obbligatoria (attualmente 60 anni per le donne e 65 per gli uomini). Nel caso dei liberi professionisti 65 anni indipendentemente dal sesso; per le casalinghe si considera età pensionabile il compimento del cinquantasettesimo anno di età;
b. la pensione di anzianità, che si ottiene con almeno 15 anni di partecipazione al fondo e non prima di aver compiuto 55 anni per gli uomini e 50 per le donne. E' inoltre necessario aver cessato l'attività lavorativa;
c. anticipazioni sulla posizione individuale maturata a condizione che si possa far valere la partecipazione nel fondo per almeno 8 anni. Le anticipazioni vengono concesse per sostenere spese sanitarie (terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle strutture pubbliche), acquisto della prima casa per sé o per i figli e ristrutturazioni, ecc..
Al momento del pensionamento inoltre il lavoratore può optare per la liquidazione in unica soluzione di una quota del capitale maturato che non può superare il 50% della posizione individuale maturata. L'altro 50% deve essere riscosso in rate periodiche. Qualora però l'importo complessivo della rendita maturata fosse inferiore all'assegno sociale (per il 2004 pari a 367,97 eur