Fisac Cgil, sindacato delle lavoratrici e dei lavoratori
delle agenzie di assicurazione in gestione libera

Appalto assicurativo




Esecutivo Assicurativi esecassic@fisac.it Accordo nazionale Ania - Agenti di assicurazione Ecco il testo dell'accordo nazionale tra Ania ed Agenti di Assicurazione.

http://www.informafisac.it/fisacassicurazioni/testi/agentiania.pdf 14/01/2004 Esecutivo Assicurativi Accordo nazionale Ania - Agenti di assicurazione Ecco il testo dell'accordo nazionale tra Ania ed Agenti di Assicurazione.

agentiania.pdf Inserire il criterio di ricerca e cliccare sulla lente di ingradimento Ecco il testo dell'accordo nazionale tra Ania ed Agenti di Assicurazione. .: allegato da scaricare :. barbara.malini 1

Fisac Cgil Nazionale - Efficie efficie@fisac-campania.it Tabelle biennio 2003-2004 Vi rimetto comunicato relativo all'accordo dell'11 aprile 2003 sul rinnovo del biennio economico 2003-2004, nonchè tabelle del biennio economico 2003-2004. Vi prego di diffonderlo a tutti i lavoratori delle Agenzie in Appalto presenti nel Vostro Territorio. http://www.informafisac.it/fisacassicurazioni/testi/tabellebiennio.pdf 16/01/2004 Fisac Cgil Nazionale - Efficie Tabelle biennio 2003-2004 Vi rimetto comunicato relativo all'accordo dell'11 aprile 2003 sul rinnovo del biennio economico 2003-2004, nonchè tabelle del biennio economico 2003-2004. Vi prego di diffonderlo a tutti i lavoratori delle Agenzie in Appalto presenti nel Vostro Territorio. tabellebiennio.pdf Inserire il criterio di ricerca e cliccare sulla lente di ingradimento Vi rimetto comunicato relativo all'accordo dell'11 aprile 2003 sul rinnovo del biennio economico 2003-2004, nonchè tabelle del biennio economico 2003-2004. Vi prego di diffonderlo a tutti i lavoratori delle Agenzie in Appalto presenti nel Vostro Territorio. .: allegato da scaricare :. barbara.malini 1

Fisac Cgil Messina - Salvatore Potenzone salvatore.potenzone@tiscalinet.it Commissione Provinciale di Conciliazione E' stata costituita la commissione paritetica provinciale di Messina http://www.informafisac.it/fisacassicurazioni/testi/commterrmessina.pdf 27/01/2004 Fisac Cgil Messina - Salvatore Potenzone Commissione Provinciale di Conciliazione E' stata costituita la commissione paritetica provinciale di Messina commterrmessina.pdf Inserire il criterio di ricerca e cliccare sulla lente di ingradimento E' stata costituita la commissione paritetica provinciale di Messina .: allegato da scaricare :. barbara.malini 1

Fisac Cgil Nazionale - Efficie efficie@fisac-campania.it Giornalino assicurazioni di gennaio 2004 Vi rimettiamo il giornalino assicurativi del gennaio 2004.

http://www.informafisac.it/fisacassicurazioni/testi/giornalinocampania.pdf 03/02/2004 Fisac Cgil Nazionale - Efficie Giornalino assicurazioni di gennaio 2004 Vi rimettiamo il giornalino assicurativi del gennaio 2004.

giornalinocampania.pdf Inserire il criterio di ricerca e cliccare sulla lente di ingradimento Vi rimettiamo il giornalino assicurativi del gennaio 2004. .: allegato da scaricare :. barbara.malini 1

Fisac Cgil Piemonte fisac.morando@cgiltorino.it Tesseramento anno 2004 - Appalto Assicurativo In allegato Vi trasmetto il Notiziario che abbiamo inviato nel mese di Gennaio, come Fisac Piemonte, alle/agli iscritte/i (e non) delle Agenzie di Assicurazione. Con le opportune modifiche potrebbe tornare utile per contattare le Lavoratrici delle altre Regioni. Manuela BONGIOANNI

http://www.informafisac.it/fisacassicurazioni/testi/tesser2004.doc 29/01/2004 Fisac Cgil Piemonte Tesseramento anno 2004 - Appalto Assicurativo In allegato Vi trasmetto il Notiziario che abbiamo inviato nel mese di Gennaio, come Fisac Piemonte, alle/agli iscritte/i (e non) delle Agenzie di Assicurazione. Con le opportune modifiche potrebbe tornare utile per contattare le Lavoratrici delle altre Regioni. Manuela BONGIOANNI

tesser2004.doc Inserire il criterio di ricerca e cliccare sulla lente di ingradimento In allegato Vi trasmetto il Notiziario che abbiamo inviato nel mese di Gennaio, come Fisac Piemonte, alle/agli iscritte/i (e non) delle Agenzie di Assicurazione. Con le opportune modifiche potrebbe tornare utile per contattare le Lavoratrici delle altre Regioni. Manuela BONGIOANNI .: allegato da scaricare :. barbara.malini 1 2

Barbara Malini barbara.malini@informafisac.it Festività soppresse del 2004 In allegato (in Word e quindi modificabile) trovate un volantino sulle festività soppresse del 2004 http://www.informafisac.it/fisacassicurazioni/testi/festivita.doc


Festività soppresse (art. 27, c. 4 CCNL 12/12/2001)



Le festività soppresse con la legge 54/1977 sono le seguenti:

" Venerdì 19 Marzo - S. Giuseppe

" Giovedì 20 Maggio - Ascensione

" Giovedì 10 Giugno - Corpus Domini

" Martedì 29 Giugno - SS. Pietro e Paolo


In queste giornate i lavoratori prestano la loro attività e vengono regolarmente retribuiti.

Il CCNL Appalto prevede la possibilità di comunicare all'agente se, per l'anno in corso, si vogliono recuperare queste 4 giornate sotto forma di "riposo compensativo" (sono allora fruibili ad ore e vengono di solito evidenziate nella busta paga alla voce "permessi" o - in modo più corretto - "permessi ex-festività soppresse legge 54/1977") oppure mediante riconoscimento di un'indennità sostitutiva che va ad aggiungersi alla retribuzione ordinaria.

Il sistema di calcolo da adottare per determinare la retribuzione aggiuntiva di uno di questi giorni è il seguente:

retribuzione lorda * 14 / 250

Nell'anno 2004 è prevista la stessa retribuzione aggiuntiva di cui sopra anche per la festività del 25 aprile (perché festività nazionale civile che cade di domenica) e per il 4 novembre, che è da retribuire ma che non dà luogo al riposo compensativo (art. 27 comma 5 CCNL 12/12/2001 )".

Si ricorda infine che le festività cadenti di sabato non danno diritto a retribuzione aggiuntiva.


Vicenza, febbraio 2004


FISAC CGIL DI VICENZA

20/02/2004 Barbara Malini Festività soppresse del 2004 In allegato (in Word e quindi modificabile) trovate un volantino sulle festività soppresse del 2004


Festività soppresse (art. 27, c. 4 CCNL 12/12/2001)



Le festività soppresse con la legge 54/1977 sono le seguenti:

" Venerdì 19 Marzo - S. Giuseppe

" Giovedì 20 Maggio - Ascensione

" Giovedì 10 Giugno - Corpus Domini

" Martedì 29 Giugno - SS. Pietro e Paolo


In queste giornate i lavoratori prestano la loro attività e vengono regolarmente retribuiti.

Il CCNL Appalto prevede la possibilità di comunicare all'agente se, per l'anno in corso, si vogliono recuperare queste 4 giornate sotto forma di "riposo compensativo" (sono allora fruibili ad ore e vengono di solito evidenziate nella busta paga alla voce "permessi" o - in modo più corretto - "permessi ex-festività soppresse legge 54/1977") oppure mediante riconoscimento di un'indennità sostitutiva che va ad aggiungersi alla retribuzione ordinaria.

Il sistema di calcolo da adottare per determinare la retribuzione aggiuntiva di uno di questi giorni è il seguente:

retribuzione lorda * 14 / 250

Nell'anno 2004 è prevista la stessa retribuzione aggiuntiva di cui sopra anche per la festività del 25 aprile (perché festività nazionale civile che cade di domenica) e per il 4 novembre, che è da retribuire ma che non dà luogo al riposo compensativo (art. 27 comma 5 CCNL 12/12/2001 )".

Si ricorda infine che le festività cadenti di sabato non danno diritto a retribuzione aggiuntiva.


Vicenza, febbraio 2004


FISAC CGIL DI VICENZA

festivita.doc Inserire il criterio di ricerca e cliccare sulla lente di ingradimento In allegato (in Word e quindi modificabile) trovate un volantino sulle festività soppresse del 2004 .: allegato da scaricare :. barbara.malini 1

Fisac Cgil Nazionale - Efficie efficie@fisac-campania.it Rinnovo biennio economico ANIA Vi rimettiamo il comunicato sull'accordo Ania biennio economico 2004/2005.

Con preghiera di inoltrare a tutti i lavoratori presenti nei luoghi di lavoro e in

tutte le aziende presenti nel Vostro territorio. http://www.informafisac.it/fisacassicurazioni/testi/biennioania.pdf 04/04/2004 Fisac Cgil Nazionale - Efficie Rinnovo biennio economico ANIA Vi rimettiamo il comunicato sull'accordo Ania biennio economico 2004/2005.

Con preghiera di inoltrare a tutti i lavoratori presenti nei luoghi di lavoro e in

tutte le aziende presenti nel Vostro territorio. biennioania.pdf Inserire il criterio di ricerca e cliccare sulla lente di ingradimento Vi rimettiamo il comunicato sull'accordo Ania biennio economico 2004/2005. Con preghiera di inoltrare a tutti i lavoratori presenti nei luoghi di lavoro e in tutte le aziende presenti nel Vostro territorio. .: allegato da scaricare :. barbara.malini 1

Barbara Malini barbara.malini@informafisac.it Proposta di Accordo Economico Produttori In allegato trovate l'ultima proposta avanzata da Sna in merito al rinnovo dell'accordo economico collettivo per la disciplina dei rapporti tra agenti di assicurazione in gestione libera e "collaboratori assicurativi" (gli agenti vorrebbero ricomprendervi anche mansioni amministrative). http://www.informafisac.it/fisacassicurazioni/testi/produttori.pdf

ACCORDO ECONOMICO COLLETTIVO


PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI FRA


AGENTI DI ASSICURAZIONE IN GESTIONE LIBERA

E

COLLABORATORI ASSICURATIVI


Costituzione delle Parti:


Premessa

Le parti stipulanti intendono realizzare, con il presente Accordo economico collettivo, una disciplina normativa aderente alle peculiarità del settore assicurativo, alle esigenze degli Agenti di assicurazione ed a quelle dei soggetti che collaborano con le agenzie nell'attività assicurativa, al fine di realizzare il comune interesse dell'ottimizzazione dell'attività delle agenzie di assicurazione, nell'ottica di fornire a tutti i soggetti interessati un più concreto ed attuale strumento di riferimento normativo.

Le parti dichiarano che il presente accordo è innovativo rispetto alla disciplina contrattuale dettata dal CCNL 25.5.1939 ( G.U. 12.1.1939 ), per quanto riguarda i soggetti ivi denominati produttori di 3° e 4° gruppo.



Articolo 1 - Campo di applicazione

Il rapporto fra Agenti di assicurazione in gestione libera, iscritti all'Albo nazionale degli Agenti di assicurazione, e Collaboratori assicurativi è disciplinato dalla norme contenute nel presente Accordo economico collettivo.

Il presente Accordo non si applica, a norma dell'art. 61, 2°comma, del D.Lgs. 276/03, ai rapporti di durata non superiore a 30 giorni e con compensi non superiori ad € 5.000. Durata e compensi si intendono riferiti complessivamente allo stesso anno e committente.


Articolo 2 - Oggetto del rapporto

Il rapporto dei Collaboratore assicurativo con gli Agenti si configura come rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, di cui all'art. 409, I° comma, n° 3, C.P.C., nonché al Titolo VII, capo I, articoli da 61 a 69 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n°276.

E' Collaboratore assicurativo chi assume, nei confronti di uno o più Agenti di assicurazione, nell'ambito della stessa Agenzia, l'obbligazione di procacciare affari assicurativi e/o collaborare alla gestione ed allo sviluppo dell'agenzia di assicurazione anche mediante l'assunzione di incarichi di tipo amministrativo, organizzativo, gestionale.

Gli incarichi di cui sopra assumeranno la forma di uno o più programmi di lavoro, tendenti all'acquisizione di specifici obbiettivi indicati analiticamente nel contratto individuale di collaborazione.

Il procacciamento del singolo affare assicurativo eseguito dal Collaboratore, cui sia stato affidato il relativo incarico, non comporta la facoltà di concludere l'affare stesso, che rimane di esclusiva pertinenza dell'Agente.

Al Collaboratore assicurativo può essere affidato anche l' incarico dell' esazione dei premi relativi alle scadenze di polizza, successive alla prima.

Il Collaboratore assicurativo esplica di norma la propria attività di produzione assicurativa presso i locali di pertinenza dei clienti assicurati; egli peraltro può svolgere anche compiti operativi all'interno dell'agenzia committente per quanto strettamente connesso, funzionale e complementare all'attività produttiva, oltre che nel caso di incarichi di tipo amministrativo, organizzativo e/o gestionale.


Articolo 3 - Autonomia del rapporto

La caratteristica di collaborazione coordinata e continuativa dei rapporti dei Collaboratori assicurativi esclude ogni forma di subordinazione fra Collaboratori ed Agenti, salvo per quanto riguarda l'eventuale coordinamento con le strutture organizzative dell'agenzia, che si rendesse necessario.

L'attività del Collaboratore deve essere eseguita personalmente. Egli non potrà avvalersi di propri dipendenti e/o collaboratori; potrà avvalersi di sostituti solo nei casi di proprio impedimento, di cui al successivo articolo 14, con l'accordo esplicito e scritto dell'Agente committente.

L'attività del Collaboratore non può essere assoggettata ad alcuna forma di orario lavorativo, sia con che senza controllo da parte dell'Agente.

Nello svolgimento dell'attività di esazione dei premi, di cui al precedente articolo 2, 5° comma, eventualmente affidatagli, il Collaboratore sarà tenuto al rispetto delle scadenze contrattuali delle polizze delle quali gli venga affidata l'esazione stessa.

Il Collaboratore opererà negli orari dell'agenzia con la quale collabora, nel caso si renda necessaria una fase di coordinamento funzionale con l'Agente e gli altri collaboratori e/o dipendenti dell'agenzia.


Articolo 4 - Durata del rapporto

Il rapporto di collaborazione con il Collaboratore assicurativo sarà instaurato a tempo a tempo determinato, con termine coincidente con il conseguimento dell'obbiettivo professionale dedotto nel contratto ed indicato nel relativo programma.

Nei casi indicati all'art. 8 il programma iniziale sarà correlato all'esperimento positivo del corso di formazione.

Il contratto potrà essere rinnovato, successivamente alla sua scadenza, o prorogato, con l'accordo di entrambe le parti, per nuovi obbiettivi professionali ovvero per la ritenuta opportunità di ampliare l'ambito temporale di riferimento degli obbiettivi stessi, mediante la sottoscrizione di specifici programmi aggiuntivi.

In caso di prima stipula di un contratto per una delle forme di collaborazione oggetto del presente Accordo, le parti potranno prevedere un periodo, della durata massima di 90 giorni di calendario, durante il quale il rapporto potrà essere risolto da entrambe le parti senza alcuna conseguenza né preavviso. Di tale pattuizione dovrà essere fatta menzione nel contratto individuale.

La durata del periodo di cui al comma precedente potrà essere ridotta del 50% in caso di avvenuta formazione a norma dell'art. 8, presso lo stesso Agente committente.


Articolo 5 - Norme deontologiche

Il collaboratore è tenuto ad osservare rigorosamente le regole del segreto a proposito di fatti, informazioni, notizie od altro, relative al committente, all'agenzia ed all'attività alla quale egli collabora, delle quali sia venuto comunque a conoscenza durante lo svolgimento del proprio incarico.

Il Collaboratore, compatibilmente con il completo assolvimento degli impegni assunti nel contratto individuale e con le dichiarazioni rese nello stesso, sarà libero di prestare, a favore di terzi diversi dal committente la prestazione oggetto del contratto, la propria attività, in qualsivoglia forma, purché al di fuori del settore assicurativo/finanziario e comunque non in concorrenza con l'attività dell'Agenzia committente, né tale da arrecare danno all'immagine e/o qualsiasi pregiudizio al committente.

Le clausole del presente articolo rivestono per il committente carattere essenziale; la loro eventuale violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto dell'incarico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 C.C. (clausola risolutiva espressa).






Articolo 6 - Contratto individuale di collaborazione

L'instaurazione del rapporto del Collaboratore assicurativo dovrà risultare da atto scritto, contenente le seguenti indicazioni, con allegato il relativo programma operativo:

a) la corretta e completa identificazione delle parti stipulanti il contratto, contenente, per quanto riguarda il Collaboratore, le complete generalità, residenza, eventuale domicilio, codice fiscale ;

b) la tipologia dell'incarico conferito, individuando puntualmente gli obbiettivi professionali oggetto del contratto stesso, elencati nel relativo programma;

c) il luogo, identificato con il relativo territorio comunale, di normale esercizio dell'attività;

d) eventuali modalità di espletamento dell'incarico, ivi eventualmente comprese quelle relative all'utilizzo degli strumenti e mezzi relativi all'incarico;

e) la data di inizio del rapporto;

f) le modalità con le quali viene garantita l'autonomia della prestazione e l'eventuale connessione e coordinamento funzionale della stessa con l'attività agenziale;

g) l'indicazione del termine del rapporto;

h) l'esistenza e la durata del periodo di cui al 4°comma del precedente art. 4;

i) la misura dei compensi pattuiti, nonché i criteri di ragguaglio degli stessi; a tal fine saranno indicati separatamente i compensi relativi a ciascun programma di lavoro, con evidenziazione, in particolare, dei corrispettivi riferiti alle attività di cui al 4° e 5° comma dell'art. 2;

j) la tipologia delle spese di trasporto e/o soggiorno, direttamente connesse con lo svolgimento dell'incarico conferito, ammesse all'eventuale rimborso, nonché gli eventuali limiti delle stesse;

k) la periodicità e le modalità di corresponsione del compenso e dell'eventuale rimborso spese;

l) la previsione della possibilità per il Collaboratore di farsi sostituire da persona di fiducia sia sua che dell'Agente, in caso di ricorrenza di alcuno degli eventi indicati al successivo articolo 14;

m) le modalità di accesso alle informazioni relative alla prevenzione infortuni ed alla sicurezza sul lavoro;

n) le modalità di accesso all'eventuale formazione, di cui all'art. 8;

o) il nominativo e la qualifica del R.S.P.P. in azienda, le informazioni necessarie per l'esecuzione dei compiti oggetto del contratto, nonché le norme comportamentali per i casi di emergenza;

p) le modalità di risoluzione e di cessazione del rapporto, il periodo di disdetta e le modalità per la composizione di eventuali controversie, insorgenti sia durante che successivamente alla cessazione del rapporto, fermo restando quanto previsto all'art. 19;

q) riferimento specifico al presente Accordo, nonché alle leggi che disciplinano la materia, ivi compresa l'esclusione dal campo di applicazione dell'IVA, secondo le previsioni dell'art. 5, 2°comma, del D.P.R. 633/72.

Nel caso che l'oggetto del contratto sia connesso con il procacciamento o la gestione di affari assicurativi, nel contratto individuale dovranno essere ulteriormente indicati i seguenti elementi :

r) la zona geografica nella quale il Collaboratore eserciterà la propria attività;

s) le tipologie di polizze e di potenziali clienti oggetto dell'incarico di procacciamento degli affari.

Gli elementi contrattuali di cui sopra costituiranno esclusive per il collaboratore.

Per quanto riguarda l'eventuale incarico di esazione, di cui al 5°comma del precedente articolo 2, dovrà essere indicata la clausola che l'elenco delle polizze da incassare sarà consegnato al Collaboratore con anticipo di almeno 10 giorni rispetto alla prima scadenza di copertura.

Copia del contratto di cui sopra sarà consegnata al Collaboratore al momento della relativa sottoscrizione, unitamente ad una copia del presente Accordo economico collettivo.


Articolo 7 - Documentazione da produrre

Per l'instaurazione del rapporto il Collaboratore sarà tenuto alla produzione di tutta la documentazione richiesta dalla vigente normativa civilistica, penale, sanitaria, fiscale e previdenziale.

Entrambe le parti del contratto hanno l'obbligo del rispetto della riservatezza dei dati di cui siano venute a conoscenza, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n° 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).


Articolo 8 - Formazione.

Il Collaboratore assicurativo, cui sia conferito l'incarico della produzione assicurativa e che non abbia avuto precedenti esperienze lavorative nel settore assicurativo, né abbia già compiuto analogo periodo di formazione, dovrà obbligatoriamente effettuare un periodo di formazione della durata minima di mesi tre (formazione di base) e massima di mesi 6, che costituirà l'oggetto del programma iniziale del contratto.

La formazione, che avrà luogo in contemporaneità con lo svolgimento delle attività operative indicate nel programma, si attuerà mediante la frequenza ad un corso, di contenuti sia teorici che pratici, che sarà tenuto da un "tutor", individuato nella persona dell'Agente o di un suo incaricato che abbia almeno la qualifica professionale di sub-agente, o di altro soggetto in possesso della necessaria competenza. Al termine dei primi tre mesi di corso il tutor potrà a suo insindacabile giudizio dichiarare terminato il periodo formativo. La frequenza alla parte teorica del corso di formazione deve essere considerata obbligatoria.

Al termine della formazione sarà rilasciato al Collaboratore, che ne abbia frequentato assiduamente e con profitto i corsi, un attestato di avvenuta formazione assicurativa, valido ai soli fini contrattuali di cui al I° comma.

La Commissione di cui all'art. 20 provvederà alla individuazione dei contenuti minimi dei corsi di formazione.


Articolo 9 - Sicurezza sul lavoro.

Il committente applicherà le misure di prevenzione per la salute e la sicurezza sul lavoro, in conformità a quanto previsto in proposito dal D.Lgs. 626/94, nonché la tutela sanitaria periodica, per le attività soggette, anche ai lavoratori che operano con le forme contrattuali oggetto del presente Accordo.

A tale proposito il committente comunicherà al collaboratore, come previsto all'art. 6, lettera o), il nominativo e la qualifica operativa del R.S.P.P., nonché tutte le informazioni necessarie per l'esecuzione dei compiti oggetto del contratto e le norme comportamentali per i casi di emergenza.


Articolo 10 - Compensi

Al Collaboratore spetta il compenso indicato nel contratto individuale, nonché, per le attività prettamente assuntive o di gestione del portafoglio, una provvigione commisurata all'entità dei premi relativi alle polizze procacciate e, nel caso gli sia affidata l'esazione dei premi relativi alle scadenze di polizza, successive alla prima, una provvigione commisurata all'entità dei premi incassati ovvero un compenso correlato al numero degli stessi premi.

La misura dei compensi fissi e delle provvigioni per il procacciamento di affari e la tipologia di compensi, nonché la relativa misura, per le attività di esazione delle scadenze successive alla prima, sono indicate analiticamente nel contratto di collaborazione.

Durante il periodo di formazione di cui all'art. 8 il compenso lordo attribuito al Collaboratore non potrà essere inferiore ai seguenti importi mensili fissi, da ragguagliare al periodo di durata del contratto e/o della formazione:

" per i primi 2 mesi di formazione € 200

" per i successivi 2 mesi " " 250

" per gli ultimi 2 mesi " " 300,

oltre ad una provvigione per gli affari direttamente procacciati dal collaboratore.

Successivamente al termine del periodo di formazione, con esito giudicato positivo da entrambe le parti, il contratto potrà essere prorogato, indicando un nuovo programma nel quale, in relazione alla tipologia qualitativa e quantitativa del programma stesso, la parte fissa e quella variabile dei compensi saranno di comune accordo ridefinite, secondo un ammontare complessivo comunque non inferiore rispetto a quello iniziale, a parità di affari procacciati e di quietanze incassate, con la possibilità che la parte variabile assuma un aspetto quantitativo proporzionalmente maggiore di quella fissa.


Articolo 11 - Rimborsi spese ( da approfondire )

Al Collaboratore può essere corrisposto un rimborso spese, anche per quanto riguarda spese di trasporto e/o di soggiorno.

Il rimborso può essere corrisposto esclusivamente con il sistema del piè di lista e, per quanto riguarda eventuali spese di trasporto e/o di soggiorno, deve riguardare trasferte al di fuori del territorio comunale di normale esercizio dell'attività, indicato nel contratto di collaborazione.





Articolo 12 - Modalità di corresponsione dei compensi e dei rimborsi spese.

La corresponsione dei compensi e degli eventuali rimborsi spese avverrà, con le formalità contabili previste dal D.Lgs. 342/2000, con scansioni di erogazione almeno mensili, salvo diverse pattuizioni individuali correlate a specificità della singola agenzia o dell'oggetto del contratto individuale, ed avrà luogo entro il 15° giorno successivo al termine del periodo di riferimento.

I compensi costituenti il corrispettivo delle prestazioni rese dal Collaboratore sono di norma esclusi dal campo di applicazione dell'IVA, inquadrandosi il rapporto nelle previsioni di cui all'art. 5, comma 2, del D.P.R. 633/72, come indicato nel contratto individuale.

Il committente applicherà ai compensi ed ai rimborsi spese corrisposti la normativa previdenziale, fiscale ed assicurativa in vigore pro-tempore, provvedendo alle relative coperture presso gli Istituti di competenza (INPS,INAIL).


Articolo 13 - Cauzione.

Nel solo caso di affidamento al Collaboratore assicurativo dell'incarico di esazione dei premi relativi alle scadenze di polizza successive alla prima, di cui all'art. 2, 5° comma, L'Agente avrà facoltà di richiedere al Collaboratore, che dovrà concederla, una cauzione per l'attività da svolgere, di importo correlato agli incassi da effettuare.

In ogni caso l'importo della cauzione non potrà eccedere il presumibile importo complessivo delle quietanze da incassare prima di dar luogo al relativo rendiconto, secondo il programma di lavoro.

La cauzione potrà essere prestata in contanti o tramite polizza fidejussoria.


Articolo 14 - Sospensione del rapporto. Sostituzione temporanea del

Collaboratore

Il Collaboratore ha l'obbligo di eseguire i compiti affidatigli nel rispetto delle prescrizioni contenute nel contratto con il quale gli è stato conferito l'incarico. Nel caso di impossibilità sopravvenuta per il Collaboratore di eseguire l'incarico, ed esclusi i casi di cui al comma successivo, il rapporto potrà essere risolto, ad iniziativa dell'agente, senza necessità di alcun preavviso né indennizzo.

Il Collaboratore ha diritto, a richiesta, alla sospensione del rapporto, senza percepire il corrispettivo, entro il periodo massimo scadente con il termine contrattualmente previsto, in caso di ricorrenza dei seguenti eventi :

a) per contrarre matrimonio, per un periodo massimo di 15 giorni di calendario (consecutivi);

b) per malattia " " di durata massima pari ad 1/6 della durata stabilita nel contratto

individuale;

c) per infortunio professionale " " coincidente con quello di inabilità temporanea assoluta;

d) per gravi, comprovati e giustificati motivi, anche di forza maggiore, per un massimo di 5 giorni di

calendario. Rientra in tale previsione anche il giorno di

sostenimento degli esami universitari.

Nel caso di gravidanza, la durata del rapporto è prorogata per un periodo di 180 giorni, fermo restando il diritto per la collaboratrice alla sospensione del rapporto per tutto il periodo necessario alla tutela sanitaria.

Gli eventi a) e gravidanza saranno tempestivamente notificati dal Collaboratore all'Agente, con un preavviso di almeno 15 giorni, salvo, per i secondi, il caso del verificarsi di complicanze, e convenientemente documentati.

L'avvenuto infortunio sul lavoro dovrà essere immediatamente segnalato al committente, recapitando allo stesso il relativo certificato e relazionando in merito all'accaduto con la massima sollecitudine possibile.

In caso di malattia sopravvenuta, dovrà esserne data sollecita notizia al committente, comunque entro il termine del giorno di inizio dell'evento, facendo pervenire la relativa documentazione entro il termine massimo di tre giorni successivi all'inizio dell'evento stesso.

La richiesta di sospensione derivante da eventi ricadenti nella fattispecie d) sarà, di norma e salvo giustificati motivi, avanzata dal collaboratore al committente con almeno 5 giorni di preavviso.

Resta ferma la possibilità per le parti di concordare periodi di sospensione del contratto, con o senza proroga del termine finale, per motivi anche diversi da quelli di cui ai punti precedenti.

In tutti i casi sopra indicati, il Collaboratore, così come previsto al precedente articolo 3, avrà la facoltà, nel caso che tale previsione sia stata espressamente esplicitata nel contratto individuale di cui all'articolo 6, lettera l), di farsi sostituire nell'espletamento dell'incarico da persona di fiducia sia sua che dell'Agente. In tal caso il diritto alla sospensione del proprio rapporto, per il caso di malattia, potrà essere portato fino al massimo coincidente con la durata prevista del contratto.

La sostituzione del Collaboratore, come sopra specificato, comporta la costituzione di un nuovo rapporto a termine fra Agente e sostituto, che assume a sua volta la veste di soggetto cui si applica il presente Accordo.


Articolo 15 - Risoluzione del contratto.

Data la natura di contratto a tempo determinato, il rapporto di risolve automaticamente alla scadenza inizialmente prevista, ancorché derivante da un rinnovo del contratto, o successivamente di comune accordo prorogata.

Il rapporto può essere risolto da entrambe le parti, prima del termine, per giusta causa, ivi compresa la sopravvenuta impossibilità, derivante da volontà o agenti esterni alle parti, di offrire o eseguire la prestazione oggetto dell'incarico, qualora non sia possibile attuare una sospensione. Rientrano nella fattispecie precedente anche i casi di revoca del mandato, trasferimenti, scorpori ed accorpamenti di portafoglio subiti dall'Agente.

Nel caso di trapasso di agenzia, al di fuori delle fattispecie parziali di cui al paragrafo precedente, il rapporto del Collaboratore non si risolve di diritto, ma può continuare inalterato con chi succede nella gestione dell'agenzia, salvo che quest'ultimo, non interessato al programma di lavoro del collaboratore, non risolva il rapporto, senza ulteriori obbligazioni.

Il rapporto può essere risolto da entrambe le parti prima del termine, al di fuori del caso di giusta causa, con preavviso di due mesi, ovvero del minor numero di giorni mancanti al compimento del termine.

Qualora una delle parti risolva il rapporto senza il rispetto del termine di preavviso indicato al precedente comma, la stessa sarà tenuta a risarcire l'altra parte con un importo pari alla media dei compensi dovuti per l'intero rapporto già effettuato rapportata al periodo mancante fino al termine del preavviso che sarebbe stato dovuto; il committente avrà diritto di rivalersi per tale risarcimento su tutte le competenze finali dovute al collaboratore.

In ogni caso resta salvo il diritto del collaboratore alla corresponsione dei compensi maturati fino alla data della risoluzione stessa, salvo l'eventuale risarcimento di cui al punto precedente.


Articolo 16 - Premio di fine mandato

In coincidenza con la cessazione del rapporto, e comunque entro 30 giorni da tale evento, sarà corrisposto dall'Agente al Collaboratore un Premio di fine mandato in misura pari al 3% dei compensi maturati e corrisposti in tutto l'arco del rapporto di collaborazione appena terminato, e comunque per la parte riferita al periodo successivo alla data di stipula del presente Accordo.

Il Collaboratore avrà facoltà di iscriversi al Fondo Integrativo di Previdenza di categoria ( Previagens ). In tal caso la contribuzione al Fondo sarà costituita dall'intera percentuale di ragguaglio del premio ( 3 % ), integrata da una contribuzione, di pari entità, a carico dell'Agente.

Entrambe le contribuzioni di cui sopra saranno versate annualmente dall'Agente al Fondo Previagens, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento.



Articolo 17 - Previdenze ed assistenze. Assicurazione infortuni.

I Collaboratori assicurativi sono soggetti all'iscrizione ed alla contribuzione alla gestione separata presso l'INPS, a norma dell'art. 2, comma 29, della Legge 8 agosto 1995, n° 335, secondo le norme dei collaboratori coordinati e continuativi.

Essi devono altresì essere assicurati contro gli infortuni sul lavoro, a norma dell'art. 5 del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n° 38.

Le parti stipulanti il presente Accordo convengono sull'opportunità di favorire l'attivazione di forme di assistenza nonché di copertura assicurativa R.C. da parte ed a favore dei Collaboratori, mediante convenzioni con istituzioni esterne (Mutui, Fondi, Compagnie di assicurazione, etc.). Il costo dell'adesione a tali forme, ferma restando la relativa volontarietà, resterà a carico dei collaboratori, essendosene tenuto conto nella determinazione dei compensi. Gli Agenti committenti, in presenza di delega scritta del singolo collaboratore, provvederanno a trattenere le quote di adesione alle Forme in oggetto, riversandole agli Enti interessati.


Articolo 18 - Ente bilaterale. Procedure di certificazione dei contratti. Contenzioso.

E' costituito l'Ente bilaterale nazionale per i Collaboratori assicurativi degli Agenti di assicurazione, la cui attività verrà regolata da apposito Statuto, definito, unitamente al relativo Regolamento, da una Commissione costituita pariteticamente dalle Parti firmatarie il presente Accordo, con le stesse modalità quantitative indicate all'art. 20. La suddetta Commissione dovrà terminare i propri lavori entro tre mesi dalla sottoscrizione dell'Accordo stesso.

Nell'ambito dell'Ente bilaterale di cui al comma precedente viene costituita la Commissione paritetica di conciliazione di cui all'art. 19, 2° comma.

L'Ente bilaterale nazionale istituisce una Commissione paritetica nazionale di certificazione avente in esclusiva i compiti e le finalità di cui al Titolo VIII, Capo I, articoli da 75 a 81 ed art. 82 del D.Lgs. 276/2003. Le Parti convengono che, in caso di avvenuta certificazione, possa essere instaurato contenzioso, relativo alla qualificazione del singolo contratto di lavoro, esclusivamente con le procedure indicate all'art. 80 del suddetto Decreto.


Articolo 19 - Controversie e procedure di conciliazione

Le controversie collettive per l'applicazione del presente Accordo collettivo verranno demandate all'esame della Commissione paritetica nazionale, di cui all'art. 20.

Le controversie individuali insorte fra committente e collaboratore, derivanti dall'applicazione del presente Accordo saranno demandate, prima dell'eventuale azione giudiziaria, in conformità con il disposto del D.Lgs. 31 marzo 1998, n° 80 e successive modificazioni ed integrazioni, all'esame di una Commissione di conciliazione, composta, in sede nazionale o locale, da un rappresentante di SNA o di UNAPASS ed un rappresentante dell'Organizzazione sindacale firmataria del presente Accordo, cui l'Agente committente ed il collaboratore aderiscano o conferiscano mandato. La Commissione dovrà esperire il tentativo di conciliazione entro 15 giorni dalla richiesta avanzata da una delle parti.


Articolo 20 - Commissione paritetica nazionale.

E' costituita una Commissione paritetica nazionale, composta da 8 membri, di cui 4 nominati da SNA ed UNAPASS, da un lato, e 4 nominati dalle OO.SS. firmatarie del presente Accordo, congiuntamente dalle due sigle nell'ambito delle singole Confederazioni. Le rispettive nomine di SNA ed UNAPASS verranno suddivise fra le due sigle secondo il principio di rappresentatività, con la salvaguardia della minoranza. Nella fase iniziale i membri designati da SNA saranno 3.

La Commissione avrà le funzioni di :

a) esercitare la vigilanza sulla corretta applicazione del presente Accordo;

b) esaminare tutte le controversie collettive relative all'interpretazione ed all'applicazione dell'Accordo stesso, assumendo in proposito le delibere del caso, vincolanti per le parti qualora assunte all'unanimità;

c) monitorare la situazione inerente l'utilizzazione delle collaborazioni oggetto del presente Accordo nell'ambito degli Agenti di assicurazione. A tal fine SNA ed UNAPASS comunicheranno congiuntamente, con periodicità annuale, alla Commissione i dati aggregati, suddivisi per ambito territoriale regionale, relativi al numero ed alla tipologia dei contratti instaurati, nonché di quelli cessati;

d) individuare i contenuti minimi dei corsi di formazione di cui all'art. 8.


Articolo 21 - Diritti personali, di informazione e sindacali.

Il Collaboratore ha diritto di ricevere tempestive informazioni in merito all'andamento commerciale dell'agenzia con la quale collabora, nonché circa il o i nominativi delle Imprese di assicurazione che l'Agente rappresenta.

Il Collaboratore è titolare degli stessi diritti di libertà, dignità e tutela sindacale stabiliti dagli artt. 1, 8 e 15 della Legge 300/1970.

Egli ha inoltre diritto di partecipare a tutte le attività e riunioni sindacali, relative alla propria categoria di Collaboratore non subordinato. Le predette attività non dovranno comportare alcun onere né costo per l'Agente.


Articolo 22 - Decorrenza e durata

Il presente Accordo decorre dal ........................ ( data di sottoscrizione ) ed ha durata di 6 anni.



Articolo 23 - Procedure di rinnovo

L'Accordo potrà essere disdettato da alcuna delle parti contraenti, con lettera raccomandata A.R. da inviare non oltre tre mesi prima della scadenza. In tale lettera dovranno essere esplicitate le richieste che la parte disdettante chiede di discutere in sede di rinnovo.

In mancanza di disdetta da alcuna delle parti, l'Accordo è rinnovato per una durata pari a quella originaria.

14/06/2004 Barbara Malini Proposta di Accordo Economico Produttori In allegato trovate l'ultima proposta avanzata da Sna in merito al rinnovo dell'accordo economico collettivo per la disciplina dei rapporti tra agenti di assicurazione in gestione libera e "collaboratori assicurativi" (gli agenti vorrebbero ricomprendervi anche mansioni amministrative).

ACCORDO ECONOMICO COLLETTIVO


PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI FRA


AGENTI DI ASSICURAZIONE IN GESTIONE LIBERA

E

COLLABORATORI ASSICURATIVI


Costituzione delle Parti:


Premessa

Le parti stipulanti intendono realizzare, con il presente Accordo economico collettivo, una disciplina normativa aderente alle peculiarità del settore assicurativo, alle esigenze degli Agenti di assicurazione ed a quelle dei soggetti che collaborano con le agenzie nell'attività assicurativa, al fine di realizzare il comune interesse dell'ottimizzazione dell'attività delle agenzie di assicurazione, nell'ottica di fornire a tutti i soggetti interessati un più concreto ed attuale strumento di riferimento normativo.

Le parti dichiarano che il presente accordo è innovativo rispetto alla disciplina contrattuale dettata dal CCNL 25.5.1939 ( G.U. 12.1.1939 ), per quanto riguarda i soggetti ivi denominati produttori di 3° e 4° gruppo.



Articolo 1 - Campo di applicazione

Il rapporto fra Agenti di assicurazione in gestione libera, iscritti all'Albo nazionale degli Agenti di assicurazione, e Collaboratori assicurativi è disciplinato dalla norme contenute nel presente Accordo economico collettivo.

Il presente Accordo non si applica, a norma dell'art. 61, 2°comma, del D.Lgs. 276/03, ai rapporti di durata non superiore a 30 giorni e con compensi non superiori ad € 5.000. Durata e compensi si intendono riferiti complessivamente allo stesso anno e committente.


Articolo 2 - Oggetto del rapporto

Il rapporto dei Collaboratore assicurativo con gli Agenti si configura come rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, di cui all'art. 409, I° comma, n° 3, C.P.C., nonché al Titolo VII, capo I, articoli da 61 a 69 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n°276.

E' Collaboratore assicurativo chi assume, nei confronti di uno o più Agenti di assicurazione, nell'ambito della stessa Agenzia, l'obbligazione di procacciare affari assicurativi e/o collaborare alla gestione ed allo sviluppo dell'agenzia di assicurazione anche mediante l'assunzione di incarichi di tipo amministrativo, organizzativo, gestionale.

Gli incarichi di cui sopra assumeranno la forma di uno o più programmi di lavoro, tendenti all'acquisizione di specifici obbiettivi indicati analiticamente nel contratto individuale di collaborazione.

Il procacciamento del singolo affare assicurativo eseguito dal Collaboratore, cui sia stato affidato il relativo incarico, non comporta la facoltà di concludere l'affare stesso, che rimane di esclusiva pertinenza dell'Agente.

Al Collaboratore assicurativo può essere affidato anche l' incarico dell' esazione dei premi relativi alle scadenze di polizza, successive alla prima.

Il Collaboratore assicurativo esplica di norma la propria attività di produzione assicurativa presso i locali di pertinenza dei clienti assicurati; egli peraltro può svolgere anche compiti operativi all'interno dell'agenzia committente per quanto strettamente connesso, funzionale e complementare all'attività produttiva, oltre che nel caso di incarichi di tipo amministrativo, organizzativo e/o gestionale.


Articolo 3 - Autonomia del rapporto

La caratteristica di collaborazione coordinata e continuativa dei rapporti dei Collaboratori assicurativi esclude ogni forma di subordinazione fra Collaboratori ed Agenti, salvo per quanto riguarda l'eventuale coordinamento con le strutture organizzative dell'agenzia, che si rendesse necessario.

L'attività del Collaboratore deve essere eseguita personalmente. Egli non potrà avvalersi di propri dipendenti e/o collaboratori; potrà avvalersi di sostituti solo nei casi di proprio impedimento, di cui al successivo articolo 14, con l'accordo esplicito e scritto dell'Agente committente.

L'attività del Collaboratore non può essere assoggettata ad alcuna forma di orario lavorativo, sia con che senza controllo da parte dell'Agente.

Nello svolgimento dell'attività di esazione dei premi, di cui al precedente articolo 2, 5° comma, eventualmente affidatagli, il Collaboratore sarà tenuto al rispetto delle scadenze contrattuali delle polizze delle quali gli venga affidata l'esazione stessa.

Il Collaboratore opererà negli orari dell'agenzia con la quale collabora, nel caso si renda necessaria una fase di coordinamento funzionale con l'Agente e gli altri collaboratori e/o dipendenti dell'agenzia.


Articolo 4 - Durata del rapporto

Il rapporto di collaborazione con il Collaboratore assicurativo sarà instaurato a tempo a tempo determinato, con termine coincidente con il conseguimento dell'obbiettivo professionale dedotto nel contratto ed indicato nel relativo programma.

Nei casi indicati all'art. 8 il programma iniziale sarà correlato all'esperimento positivo del corso di formazione.

Il contratto potrà essere rinnovato, successivamente alla sua scadenza, o prorogato, con l'accordo di entrambe le parti, per nuovi obbiettivi professionali ovvero per la ritenuta opportunità di ampliare l'ambito temporale di riferimento degli obbiettivi stessi, mediante la sottoscrizione di specifici programmi aggiuntivi.

In caso di prima stipula di un contratto per una delle forme di collaborazione oggetto del presente Accordo, le parti potranno prevedere un periodo, della durata massima di 90 giorni di calendario, durante il quale il rapporto potrà essere risolto da entrambe le parti senza alcuna conseguenza né preavviso. Di tale pattuizione dovrà essere fatta menzione nel contratto individuale.

La durata del periodo di cui al comma precedente potrà essere ridotta del 50% in caso di avvenuta formazione a norma dell'art. 8, presso lo stesso Agente committente.


Articolo 5 - Norme deontologiche

Il collaboratore è tenuto ad osservare rigorosamente le regole del segreto a proposito di fatti, informazioni, notizie od altro, relative al committente, all'agenzia ed all'attività alla quale egli collabora, delle quali sia venuto comunque a conoscenza durante lo svolgimento del proprio incarico.

Il Collaboratore, compatibilmente con il completo assolvimento degli impegni assunti nel contratto individuale e con le dichiarazioni rese nello stesso, sarà libero di prestare, a favore di terzi diversi dal committente la prestazione oggetto del contratto, la propria attività, in qualsivoglia forma, purché al di fuori del settore assicurativo/finanziario e comunque non in concorrenza con l'attività dell'Agenzia committente, né tale da arrecare danno all'immagine e/o qualsiasi pregiudizio al committente.

Le clausole del presente articolo rivestono per il committente carattere essenziale; la loro eventuale violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto dell'incarico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 C.C. (clausola risolutiva espressa).






Articolo 6 - Contratto individuale di collaborazione

L'instaurazione del rapporto del Collaboratore assicurativo dovrà risultare da atto scritto, contenente le seguenti indicazioni, con allegato il relativo programma operativo:

a) la corretta e completa identificazione delle parti stipulanti il contratto, contenente, per quanto riguarda il Collaboratore, le complete generalità, residenza, eventuale domicilio, codice fiscale ;

b) la tipologia dell'incarico conferito, individuando puntualmente gli obbiettivi professionali oggetto del contratto stesso, elencati nel relativo programma;

c) il luogo, identificato con il relativo territorio comunale, di normale esercizio dell'attività;

d) eventuali modalità di espletamento dell'incarico, ivi eventualmente comprese quelle relative all'utilizzo degli strumenti e mezzi relativi all'incarico;

e) la data di inizio del rapporto;

f) le modalità con le quali viene garantita l'autonomia della prestazione e l'eventuale connessione e coordinamento funzionale della stessa con l'attività agenziale;

g) l'indicazione del termine del rapporto;

h) l'esistenza e la durata del periodo di cui al 4°comma del precedente art. 4;

i) la misura dei compensi pattuiti, nonché i criteri di ragguaglio degli stessi; a tal fine saranno indicati separatamente i compensi relativi a ciascun programma di lavoro, con evidenziazione, in particolare, dei corrispettivi riferiti alle attività di cui al 4° e 5° comma dell'art. 2;

j) la tipologia delle spese di trasporto e/o soggiorno, direttamente connesse con lo svolgimento dell'incarico conferito, ammesse all'eventuale rimborso, nonché gli eventuali limiti delle stesse;

k) la periodicità e le modalità di corresponsione del compenso e dell'eventuale rimborso spese;

l) la previsione della possibilità per il Collaboratore di farsi sostituire da persona di fiducia sia sua che dell'Agente, in caso di ricorrenza di alcuno degli eventi indicati al successivo articolo 14;

m) le modalità di accesso alle informazioni relative alla prevenzione infortuni ed alla sicurezza sul lavoro;

n) le modalità di accesso all'eventuale formazione, di cui all'art. 8;

o) il nominativo e la qualifica del R.S.P.P. in azienda, le informazioni necessarie per l'esecuzione dei compiti oggetto del contratto, nonché le norme comportamentali per i casi di emergenza;

p) le modalità di risoluzione e di cessazione del rapporto, il periodo di disdetta e le modalità per la composizione di eventuali controversie, insorgenti sia durante che successivamente alla cessazione del rapporto, fermo restando quanto previsto all'art. 19;

q) riferimento specifico al presente Accordo, nonché alle leggi che disciplinano la materia, ivi compresa l'esclusione dal campo di applicazione dell'IVA, secondo le previsioni dell'art. 5, 2°comma, del D.P.R. 633/72.

Nel caso che l'oggetto del contratto sia connesso con il procacciamento o la gestione di affari assicurativi, nel contratto individuale dovranno essere ulteriormente indicati i seguenti elementi :

r) la zona geografica nella quale il Collaboratore eserciterà la propria attività;

s) le tipologie di polizze e di potenziali clienti oggetto dell'incarico di procacciamento degli affari.

Gli elementi contrattuali di cui sopra costituiranno esclusive per il collaboratore.

Per quanto riguarda l'eventuale incarico di esazione, di cui al 5°comma del precedente articolo 2, dovrà essere indicata la clausola che l'elenco delle polizze da incassare sarà consegnato al Collaboratore con anticipo di almeno 10 giorni rispetto alla prima scadenza di copertura.

Copia del contratto di cui sopra sarà consegnata al Collaboratore al momento della relativa sottoscrizione, unitamente ad una copia del presente Accordo economico collettivo.


Articolo 7 - Documentazione da produrre

Per l'instaurazione del rapporto il Collaboratore sarà tenuto alla produzione di tutta la documentazione richiesta dalla vigente normativa civilistica, penale, sanitaria, fiscale e previdenziale.

Entrambe le parti del contratto hanno l'obbligo del rispetto della riservatezza dei dati di cui siano venute a conoscenza, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n° 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).


Articolo 8 - Formazione.

Il Collaboratore assicurativo, cui sia conferito l'incarico della produzione assicurativa e che non abbia avuto precedenti esperienze lavorative nel settore assicurativo, né abbia già compiuto analogo periodo di formazione, dovrà obbligatoriamente effettuare un periodo di formazione della durata minima di mesi tre (formazione di base) e massima di mesi 6, che costituirà l'oggetto del programma iniziale del contratto.

La formazione, che avrà luogo in contemporaneità con lo svolgimento delle attività operative indicate nel programma, si attuerà mediante la frequenza ad un corso, di contenuti sia teorici che pratici, che sarà tenuto da un "tutor", individuato nella persona dell'Agente o di un suo incaricato che abbia almeno la qualifica professionale di sub-agente, o di altro soggetto in possesso della necessaria competenza. Al termine dei primi tre mesi di corso il tutor potrà a suo insindacabile giudizio dichiarare terminato il periodo formativo. La frequenza alla parte teorica del corso di formazione deve essere considerata obbligatoria.

Al termine della formazione sarà rilasciato al Collaboratore, che ne abbia frequentato assiduamente e con profitto i corsi, un attestato di avvenuta formazione assicurativa, valido ai soli fini contrattuali di cui al I° comma.

La Commissione di cui all'art. 20 provvederà alla individuazione dei contenuti minimi dei corsi di formazione.


Articolo 9 - Sicurezza sul lavoro.

Il committente applicherà le misure di prevenzione per la salute e la sicurezza sul lavoro, in conformità a quanto previsto in proposito dal D.Lgs. 626/94, nonché la tutela sanitaria periodica, per le attività soggette, anche ai lavoratori che operano con le forme contrattuali oggetto del presente Accordo.

A tale proposito il committente comunicherà al collaboratore, come previsto all'art. 6, lettera o), il nominativo e la qualifica operativa del R.S.P.P., nonché tutte le informazioni necessarie per l'esecuzione dei compiti oggetto del contratto e le norme comportamentali per i casi di emergenza.


Articolo 10 - Compensi

Al Collaboratore spetta il compenso indicato nel contratto individuale, nonché, per le attività prettamente assuntive o di gestione del portafoglio, una provvigione commisurata all'entità dei premi relativi alle polizze procacciate e, nel caso gli sia affidata l'esazione dei premi relativi alle scadenze di polizza, successive alla prima, una provvigione commisurata all'entità dei premi incassati ovvero un compenso correlato al numero degli stessi premi.

La misura dei compensi fissi e delle provvigioni per il procacciamento di affari e la tipologia di compensi, nonché la relativa misura, per le attività di esazione delle scadenze successive alla prima, sono indicate analiticamente nel contratto di collaborazione.

Durante il periodo di formazione di cui all'art. 8 il compenso lordo attribuito al Collaboratore non potrà essere inferiore ai seguenti importi mensili fissi, da ragguagliare al periodo di durata del contratto e/o della formazione:

" per i primi 2 mesi di formazione € 200

" per i successivi 2 mesi " " 250

" per gli ultimi 2 mesi " " 300,

oltre ad una provvigione per gli affari direttamente procacciati dal collaboratore.

Successivamente al termine del periodo di formazione, con esito giudicato positivo da entrambe le parti, il contratto potrà essere prorogato, indicando un nuovo programma nel quale, in relazione alla tipologia qualitativa e quantitativa del programma stesso, la parte fissa e quella variabile dei compensi saranno di comune accordo ridefinite, secondo un ammontare complessivo comunque non inferiore rispetto a quello iniziale, a parità di affari procacciati e di quietanze incassate, con la possibilità che la parte variabile assuma un aspetto quantitativo proporzionalmente maggiore di quella fissa.


Articolo 11 - Rimborsi spese ( da approfondire )

Al Collaboratore può essere corrisposto un rimborso spese, anche per quanto riguarda spese di trasporto e/o di soggiorno.

Il rimborso può essere corrisposto esclusivamente con il sistema del piè di lista e, per quanto riguarda eventuali spese di trasporto e/o di soggiorno, deve riguardare trasferte al di fuori del territorio comunale di normale esercizio dell'attività, indicato nel contratto di collaborazione.





Articolo 12 - Modalità di corresponsione dei compensi e dei rimborsi spese.

La corresponsione dei compensi e degli eventuali rimborsi spese avverrà, con le formalità contabili previste dal D.Lgs. 342/2000, con scansioni di erogazione almeno mensili, salvo diverse pattuizioni individuali correlate a specificità della singola agenzia o dell'oggetto del contratto individuale, ed avrà luogo entro il 15° giorno successivo al termine del periodo di riferimento.

I compensi costituenti il corrispettivo delle prestazioni rese dal Collaboratore sono di norma esclusi dal campo di applicazione dell'IVA, inquadrandosi il rapporto nelle previsioni di cui all'art. 5, comma 2, del D.P.R. 633/72, come indicato nel contratto individuale.

Il committente applicherà ai compensi ed ai rimborsi spese corrisposti la normativa previdenziale, fiscale ed assicurativa in vigore pro-tempore, provvedendo alle relative coperture presso gli Istituti di competenza (INPS,INAIL).


Articolo 13 - Cauzione.

Nel solo caso di affidamento al Collaboratore assicurativo dell'incarico di esazione dei premi relativi alle scadenze di polizza successive alla prima, di cui all'art. 2, 5° comma, L'Agente avrà facoltà di richiedere al Collaboratore, che dovrà concederla, una cauzione per l'attività da svolgere, di importo correlato agli incassi da effettuare.

In ogni caso l'importo della cauzione non potrà eccedere il presumibile importo complessivo delle quietanze da incassare prima di dar luogo al relativo rendiconto, secondo il programma di lavoro.

La cauzione potrà essere prestata in contanti o tramite polizza fidejussoria.


Articolo 14 - Sospensione del rapporto. Sostituzione temporanea del

Collaboratore

Il Collaboratore ha l'obbligo di eseguire i compiti affidatigli nel rispetto delle prescrizioni contenute nel contratto con il quale gli è stato conferito l'incarico. Nel caso di impossibilità sopravvenuta per il Collaboratore di eseguire l'incarico, ed esclusi i casi di cui al comma successivo, il rapporto potrà essere risolto, ad iniziativa dell'agente, senza necessità di alcun preavviso né indennizzo.

Il Collaboratore ha diritto, a richiesta, alla sospensione del rapporto, senza percepire il corrispettivo, entro il periodo massimo scadente con il termine contrattualmente previsto, in caso di ricorrenza dei seguenti eventi :

a) per contrarre matrimonio, per un periodo massimo di 15 giorni di calendario (consecutivi);

b) per malattia " " di durata massima pari ad 1/6 della durata stabilita nel contratto

individuale;

c) per infortunio professionale " " coincidente con quello di inabilità temporanea assoluta;

d) per gravi, comprovati e giustificati motivi, anche di forza maggiore, per un massimo di 5 giorni di

calendario. Rientra in tale previsione anche il giorno di

sostenimento degli esami universitari.

Nel caso di gravidanza, la durata del rapporto è prorogata per un periodo di 180 giorni, fermo restando il diritto per la collaboratrice alla sospensione del rapporto per tutto il periodo necessario alla tutela sanitaria.

Gli eventi a) e gravidanza saranno tempestivamente notificati dal Collaboratore all'Agente, con un preavviso di almeno 15 giorni, salvo, per i secondi, il caso del verificarsi di complicanze, e convenientemente documentati.

L'avvenuto infortunio sul lavoro dovrà essere immediatamente segnalato al committente, recapitando allo stesso il relativo certificato e relazionando in merito all'accaduto con la massima sollecitudine possibile.

In caso di malattia sopravvenuta, dovrà esserne data sollecita notizia al committente, comunque entro il termine del giorno di inizio dell'evento, facendo pervenire la relativa documentazione entro il termine massimo di tre giorni successivi all'inizio dell'evento stesso.

La richiesta di sospensione derivante da eventi ricadenti nella fattispecie d) sarà, di norma e salvo giustificati motivi, avanzata dal collaboratore al committente con almeno 5 giorni di preavviso.

Resta ferma la possibilità per le parti di concordare periodi di sospensione del contratto, con o senza proroga del termine finale, per motivi anche diversi da quelli di cui ai punti precedenti.

In tutti i casi sopra indicati, il Collaboratore, così come previsto al precedente articolo 3, avrà la facoltà, nel caso che tale previsione sia stata espressamente esplicitata nel contratto individuale di cui all'articolo 6, lettera l), di farsi sostituire nell'espletamento dell'incarico da persona di fiducia sia sua che dell'Agente. In tal caso il diritto alla sospensione del proprio rapporto, per il caso di malattia, potrà essere portato fino al massimo coincidente con la durata prevista del contratto.

La sostituzione del Collaboratore, come sopra specificato, comporta la costituzione di un nuovo rapporto a termine fra Agente e sostituto, che assume a sua volta la veste di soggetto cui si applica il presente Accordo.


Articolo 15 - Risoluzione del contratto.

Data la natura di contratto a tempo determinato, il rapporto di risolve automaticamente alla scadenza inizialmente prevista, ancorché derivante da un rinnovo del contratto, o successivamente di comune accordo prorogata.

Il rapporto può essere risolto da entrambe le parti, prima del termine, per giusta causa, ivi compresa la sopravvenuta impossibilità, derivante da volontà o agenti esterni alle parti, di offrire o eseguire la prestazione oggetto dell'incarico, qualora non sia possibile attuare una sospensione. Rientrano nella fattispecie precedente anche i casi di revoca del mandato, trasferimenti, scorpori ed accorpamenti di portafoglio subiti dall'Agente.

Nel caso di trapasso di agenzia, al di fuori delle fattispecie parziali di cui al paragrafo precedente, il rapporto del Collaboratore non si risolve di diritto, ma può continuare inalterato con chi succede nella gestione dell'agenzia, salvo che quest'ultimo, non interessato al programma di lavoro del collaboratore, non risolva il rapporto, senza ulteriori obbligazioni.

Il rapporto può essere risolto da entrambe le parti prima del termine, al di fuori del caso di giusta causa, con preavviso di due mesi, ovvero del minor numero di giorni mancanti al compimento del termine.

Qualora una delle parti risolva il rapporto senza il rispetto del termine di preavviso indicato al precedente comma, la stessa sarà tenuta a risarcire l'altra parte con un importo pari alla media dei compensi dovuti per l'intero rapporto già effettuato rapportata al periodo mancante fino al termine del preavviso che sarebbe stato dovuto; il committente avrà diritto di rivalersi per tale risarcimento su tutte le competenze finali dovute al collaboratore.

In ogni caso resta salvo il diritto del collaboratore alla corresponsione dei compensi maturati fino alla data della risoluzione stessa, salvo l'eventuale risarcimento di cui al punto precedente.


Articolo 16 - Premio di fine mandato

In coincidenza con la cessazione del rapporto, e comunque entro 30 giorni da tale evento, sarà corrisposto dall'Agente al Collaboratore un Premio di fine mandato in misura pari al 3% dei compensi maturati e corrisposti in tutto l'arco del rapporto di collaborazione appena terminato, e comunque per la parte riferita al periodo successivo alla data di stipula del presente Accordo.

Il Collaboratore avrà facoltà di iscriversi al Fondo Integrativo di Previdenza di categoria ( Previagens ). In tal caso la contribuzione al Fondo sarà costituita dall'intera percentuale di ragguaglio del premio ( 3 % ), integrata da una contribuzione, di pari entità, a carico dell'Agente.

Entrambe le contribuzioni di cui sopra saranno versate annualmente dall'Agente al Fondo Previagens, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento.



Articolo 17 - Previdenze ed assistenze. Assicurazione infortuni.

I Collaboratori assicurativi sono soggetti all'iscrizione ed alla contribuzione alla gestione separata presso l'INPS, a norma dell'art. 2, comma 29, della Legge 8 agosto 1995, n° 335, secondo le norme dei collaboratori coordinati e continuativi.

Essi devono altresì essere assicurati contro gli infortuni sul lavoro, a norma dell'art. 5 del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n° 38.

Le parti stipulanti il presente Accordo convengono sull'opportunità di favorire l'attivazione di forme di assistenza nonché di copertura assicurativa R.C. da parte ed a favore dei Collaboratori, mediante convenzioni con istituzioni esterne (Mutui, Fondi, Compagnie di assicurazione, etc.). Il costo dell'adesione a tali forme, ferma restando la relativa volontarietà, resterà a carico dei collaboratori, essendosene tenuto conto nella determinazione dei compensi. Gli Agenti committenti, in presenza di delega scritta del singolo collaboratore, provvederanno a trattenere le quote di adesione alle Forme in oggetto, riversandole agli Enti interessati.


Articolo 18 - Ente bilaterale. Procedure di certificazione dei contratti. Contenzioso.

E' costituito l'Ente bilaterale nazionale per i Collaboratori assicurativi degli Agenti di assicurazione, la cui attività verrà regolata da apposito Statuto, definito, unitamente al relativo Regolamento, da una Commissione costituita pariteticamente dalle Parti firmatarie il presente Accordo, con le stesse modalità quantitative indicate all'art. 20. La suddetta Commissione dovrà terminare i propri lavori entro tre mesi dalla sottoscrizione dell'Accordo stesso.

Nell'ambito dell'Ente bilaterale di cui al comma precedente viene costituita la Commissione paritetica di conciliazione di cui all'art. 19, 2° comma.

L'Ente bilaterale nazionale istituisce una Commissione paritetica nazionale di certificazione avente in esclusiva i compiti e le finalità di cui al Titolo VIII, Capo I, articoli da 75 a 81 ed art. 82 del D.Lgs. 276/2003. Le Parti convengono che, in caso di avvenuta certificazione, possa essere instaurato contenzioso, relativo alla qualificazione del singolo contratto di lavoro, esclusivamente con le procedure indicate all'art. 80 del suddetto Decreto.


Articolo 19 - Controversie e procedure di conciliazione

Le controversie collettive per l'applicazione del presente Accordo collettivo verranno demandate all'esame della Commissione paritetica nazionale, di cui all'art. 20.

Le controversie individuali insorte fra committente e collaboratore, derivanti dall'applicazione del presente Accordo saranno demandate, prima dell'eventuale azione giudiziaria, in conformità con il disposto del D.Lgs. 31 marzo 1998, n° 80 e successive modificazioni ed integrazioni, all'esame di una Commissione di conciliazione, composta, in sede nazionale o locale, da un rappresentante di SNA o di UNAPASS ed un rappresentante dell'Organizzazione sindacale firmataria del presente Accordo, cui l'Agente committente ed il collaboratore aderiscano o conferiscano mandato. La Commissione dovrà esperire il tentativo di conciliazione entro 15 giorni dalla richiesta avanzata da una delle parti.


Articolo 20 - Commissione paritetica nazionale.

E' costituita una Commissione paritetica nazionale, composta da 8 membri, di cui 4 nominati da SNA ed UNAPASS, da un lato, e 4 nominati dalle OO.SS. firmatarie del presente Accordo, congiuntamente dalle due sigle nell'ambito delle singole Confederazioni. Le rispettive nomine di SNA ed UNAPASS verranno suddivise fra le due sigle secondo il principio di rappresentatività, con la salvaguardia della minoranza. Nella fase iniziale i membri designati da SNA saranno 3.

La Commissione avrà le funzioni di :

a) esercitare la vigilanza sulla corretta applicazione del presente Accordo;

b) esaminare tutte le controversie collettive relative all'interpretazione ed all'applicazione dell'Accordo stesso, assumendo in proposito le delibere del caso, vincolanti per le parti qualora assunte all'unanimità;

c) monitorare la situazione inerente l'utilizzazione delle collaborazioni oggetto del presente Accordo nell'ambito degli Agenti di assicurazione. A tal fine SNA ed UNAPASS comunicheranno congiuntamente, con periodicità annuale, alla Commissione i dati aggregati, suddivisi per ambito territoriale regionale, relativi al numero ed alla tipologia dei contratti instaurati, nonché di quelli cessati;

d) individuare i contenuti minimi dei corsi di formazione di cui all'art. 8.


Articolo 21 - Diritti personali, di informazione e sindacali.

Il Collaboratore ha diritto di ricevere tempestive informazioni in merito all'andamento commerciale dell'agenzia con la quale collabora, nonché circa il o i nominativi delle Imprese di assicurazione che l'Agente rappresenta.

Il Collaboratore è titolare degli stessi diritti di libertà, dignità e tutela sindacale stabiliti dagli artt. 1, 8 e 15 della Legge 300/1970.

Egli ha inoltre diritto di partecipare a tutte le attività e riunioni sindacali, relative alla propria categoria di Collaboratore non subordinato. Le predette attività non dovranno comportare alcun onere né costo per l'Agente.


Articolo 22 - Decorrenza e durata

Il presente Accordo decorre dal ........................ ( data di sottoscrizione ) ed ha durata di 6 anni.



Articolo 23 - Procedure di rinnovo

L'Accordo potrà essere disdettato da alcuna delle parti contraenti, con lettera raccomandata A.R. da inviare non oltre tre mesi prima della scadenza. In tale lettera dovranno essere esplicitate le richieste che la parte disdettante chiede di discutere in sede di rinnovo.

In mancanza di disdetta da alcuna delle parti, l'Accordo è rinnovato per una durata pari a quella originaria.

produttori.pdf Inserire il criterio di ricerca e cliccare sulla lente di ingradimento In allegato trovate l'ultima proposta avanzata da Sna in merito al rinnovo dell'accordo economico collettivo per la disciplina dei rapporti tra agenti di assicurazione in gestione libera e "collaboratori assicurativi" (gli agenti vorrebbero ricomprendervi anche mansioni amministrative). .: allegato da scaricare :. barbara.malini 1

Fisac Cgil Messina - Salvatore Potenzone salvatore.potenzone@tiscalinet.it Accordo sull'orario estivo Vi invio due dei quattro orari estivi sotoscritti in Sicilia spero vi tornino utili.

Il responsabile regionale dell'appalto Salvatore Potenzone

http://www.informafisac.it/fisacassicurazioni/testi/orario_estivo_sicilia.pdf 30/06/2004 Fisac Cgil Messina - Salvatore Potenzone Accordo sull'orario estivo Vi invio due dei quattro orari estivi sotoscritti in Sicilia spero vi tornino utili.

Il responsabile regionale dell'appalto Salvatore Potenzone

orario_estivo_sicilia.pdf Inserire il criterio di ricerca e cliccare sulla lente di ingradimento Vi invio due dei quattro orari estivi sotoscritti in Sicilia spero vi tornino utili. Il responsabile regionale dell'appalto Salvatore Potenzone .: allegato da scaricare :. barbara.malini 1

Fisac Cgil Nazionale - Efficie efficie@fisac-campania.it Disdetta CCNL Appalto Vi rimetto in allegato comunicazione disdetta CCNL. http://www.informafisac.it/fisacassicurazioni/testi/disdetta_ccnl.pdf 14/07/2004 Fisac Cgil Nazionale - Efficie Disdetta CCNL Appalto Vi rimetto in allegato comunicazione disdetta CCNL. disdetta_ccnl.pdf Inserire il criterio di ricerca e cliccare sulla lente di ingradimento Vi rimetto in allegato comunicazione disdetta CCNL. .: allegato da scaricare :. barbara.malini 1

Fisac Regionale Veneto fisac.veneto@mail.cgil.it Seminario veneto sul rinnovo del CCNL Appalto del 10 giugno u.s. Invio documentazione sul seminario tenuto a Padova il 10 giugno u.s. sul rinnovo del CCNL Appalto. http://www.informafisac.it/fisacassicurazioni/testi/note_rinnovo_appalto.pdf 25/06/2004 note_rinnovo_appalto.pdf Inserire il criterio di ricerca e cliccare sulla lente di ingradimento Invio documentazione sul seminario tenuto a Padova il 10 giugno u.s. sul rinnovo del CCNL Appalto. .: allegato da scaricare :. barbara.malini 1

Fisac Cgil Nazionale - Efficie efficie@fisac-campania.it Proposta della Fisac sull'accordo collettivo produttori Vi invio ultima bozza sulla regolamentazione della figura dei Produttori che abbiamo già provveduto, unitariamente, ad inviare alle nostre controparti. http://www.informafisac.it/fisacassicurazioni/testi/proposta_collaboratori_nidil.pdf ACCORDO ECONOMICO COLLETTIVO

PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI

FRA

AGENTI DI ASSICURAZIONE IN GESTIONE LIBERA

E

COLLABORATORI ASSICURATIVI

Costituzione delle Parti:

Premessa:

Le parti stipulanti intendono realizzare, con il presente Accordo Economico Collettivo, una disciplina normativa aderente alle peculiarità del settore assicurativo, alle esigenze degli Agenti di assicurazione ed a quelle dei soggetti che collaborano con le agenzie nell'attività assicurativa, al fine di realizzare il comune interesse dell'ottimizzazione dell'attività delle Agenzie di assicurazione, nell'ottica di fornire a tutti i soggetti interessati un più concreto ed attuale strumento di riferimento normativo.

Le parti dichiarano che il presente accordo è innovativo rispetto alla disciplina contrattuale dettata dal CCNL 25.5.1939 ( G.U. 12.1.1939 ), per quanto riguarda i soggetti ivi denominati produttori di 3° e 4° gruppo.

Articolo 1 - Campo di applicazione

Il rapporto fra Agenti di assicurazione in gestione libera, iscritti all'Albo nazionale degli Agenti di assicurazione, e Collaboratori assicurativi è disciplinato dalla norme contenute nel presente Accordo economico collettivo.

Le parti si danno atto che il presente accordo è applicabile anche alle prestazioni occasionali di cui al comma 2° art. 61 d.lgs n.276/03. Il presente accordo disciplina inoltre, in modo specifico, anche le prestazioni occasionali di lavoro autonomo, come da contratto tipo da utilizzare per le suddette prestazioni di cui all'allegato n. 2 limitatamente agli articoli di seguito tassativamente indicati:

(da concordare)

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

Per collaborazioni occasionali, a norma dell'art. 61, 2°comma, del D.Lgs. 276/03, si intendono i rapporti di durata non superiore a 30 giorni e con compensi non superiori ad € 5.000. Durata e compensi si intendono riferiti complessivamente allo stesso anno e committente.

Articolo 2 - Oggetto del rapporto

Il rapporto del/dei Collaboratore/i assicurativo con gli Agenti si configura come rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, di cui all'art. 409, I° comma, n° 3, C.P.C., nonché al Titolo VII, capo I, articoli da 61 a 69 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n°276.

Gli stessi pertanto non potranno essere inquadrati come prestazioni professionali d'opera con partita IVA, salvo diverse consolidate situazioni verificate a livello aziendale.

E' Collaboratore assicurativo chi assume, nei confronti di uno o più Agenti di assicurazione, nell'ambito della stessa Agenzia, l'obbligazione di procacciare affari assicurativi e/o collaborare allo sviluppo dell'agenzia di assicurazione. anche mediante l'assunzione di incarichi di tipo amministrativo, organizzativo, gestionale.

Gli incarichi di cui sopra assumeranno la forma di uno o più programmi di lavoro fasi degli stessi e/o progetti, tendenti all'acquisizione di specifici obbiettivi indicati analiticamente nel contratto individuale di collaborazione.

Il procacciamento del singolo affare assicurativo eseguito dal Collaboratore, cui sia stato affidato il relativo incarico, non comporta la facoltà di concludere l'affare stesso, che rimane di esclusiva pertinenza dell'Agente.

Al Collaboratore assicurativo può essere affidato anche l' incarico dell' esazione dei premi relativi alle scadenze di polizza, successive alla prima.

Il Collaboratore assicurativo esplica di norma la propria attività di produzione assicurativa presso i locali di pertinenza dei clienti assicurati; egli peraltro può svolgere anche compiti specifici all'interno dell'agenzia committente per quanto strettamente connesso, funzionale e complementare all'attività produttiva. , oltre che nel caso di incarichi di tipo amministrativo, organizzativo e/o gestionale.

Articolo 3 - Autonomia del rapporto

Articolo 3 - Natura dell'incarico. Caratteristiche del programma, fasi di esso e/o progetto.

L'incarico conferito in applicazione del presente accordo ha natura di collaborazione coordinata e continuativa, rientrante nella tipologia del lavoro a programma, fasi dello stesso e/o progetto, di cui agli artt. 61 / 69 del Decreto 276/93.

L'oggetto del contratto consiste in un'attività che il prestatore d'opera (collaboratore) deve eseguire, nell'ambito di un programma, fasi dello stesso e/o progetto, prefissato, per il raggiungimento degli scopi relativi a ciascun incarico. Tale attività si esplica attraverso l'esecuzione di una serie di atti programmati, che il collaboratore assicura, anche con procedure definite ed indicate, se esistenti, nel contratto di collaborazione a programma, fasi dello stesso e/o progetto.

Per tutti i collaboratori cui si applica il presente Accordo il programma fasi dello stesso e/o progetto sarà indicato, nel contratto individuale di conferimento dell'incarico, con riferimento all'esecuzione delle rispettive obbligazioni.

Il collaboratore è in collegamento esclusivamente funzionale con il committente, nonché con altri eventuali collaboratori addetti allo stesso programma fasi dello stesso e/o progetto. Egli non può essere assoggettato a potestà gerarchiche e/o disciplinari.

Il collaboratore gestisce autonomamente e personalmente la propria attività in funzione delle obbligazioni dedotte nel contratto. Egli non potrà avvalersi, di propri dipendenti e/o collaboratori.

Nei casi in cui sia indispensabile per la particolarità dell'incarico una forma di coordinamento con il committente, che definisca anche l'esecuzione temporale della prestazione, ai sensi dell'art. 62 lettera d) del D. LGS. n. 276 del 2003 e secondo quanto indicato dalla circolare n°1/04 del Ministero del Lavoro al punto II -coordinamento-, sarà il lavoratore nella sua autonomia ad indicare la fascia di presenza presso una sede stabilita dal committente, attraverso la comunicazione settimanale delle proprie presenze sulla base delle proprie disponibilità, coordinando questa scelta con il committente, in relazione agli obiettivi dell'incarico ricevuto. Resta fermo che le forme di coordinamento adottate non pregiudicheranno in alcun modo l'autonomia nell'esecuzione dell'obbligazione lavorativa del collaboratore.

Articolo 4 - Durata del rapporto

Il rapporto di collaborazione con il Collaboratore assicurativo sarà instaurato a tempo determinato, con termine coincidente con il conseguimento dell'obbiettivo professionale dedotto nel contratto ed indicato nel relativo programma.

La durata del contratto individuale sarà, quindi, correlata alle prestazioni ed all'esecuzione dell'attività con le seguenti modalità:

* programma o fase di lavoro: la durata del contratto, in relazione alla durata del programma, sarà di un 12 mesi. Nell'ambito del programma definito sulla base delle professionalità tra quelle ricompresse all'Art. 9 è prevista la previsione di fasi di programma, sulla base dei modelli allegati alla presente intesa, che perfezioneranno le singole prestazioni.

* progetto o fase di esso: la durata del contratto in relazione alla durata del progetto sarà concordata preventivamente tra le parti all'atto della stipula del contratto individuale e correlata ad uno o più progetti definiti ed indicati chiaramente nel contratto individuale stesso.

Nei casi indicati all'art. 8 il programma iniziale sarà correlato all'esperimento positivo del corso di formazione.

Il contratto potrà essere riproposto, successivamente alla sua scadenza, o prorogato, con l'accordo di entrambe le parti, per nuovi obbiettivi professionali ovvero per la ritenuta opportunità di ampliare l'ambito temporale di riferimento degli obbiettivi stessi, mediante la sottoscrizione di specifici programmi o progetti aggiuntivi.

In caso di prima stipula di un contratto per una delle forme di collaborazione oggetto del presente Accordo, le parti potranno prevedere un periodo, comunque non superiore a 30 giorni di calendario, durante il quale il rapporto potrà essere risolto da entrambe le parti senza alcuna conseguenza né preavviso. Di tale pattuizione dovrà essere fatta menzione nel contratto individuale.

La durata del periodo di cui al comma precedente potrà essere ridotta del 50% in caso di avvenuta formazione a norma dell'art. 8, presso lo stesso Agente committente.

La determinazione di nuovi progetti o programmi di lavoro durante la vigenza del contratto di lavoro, per le collaborazioni a progetto o programma, dovrà risultare da atto scritto allegato al contratto assieme agli altri progetti o programmi di lavoro inizialmente previsti. E' fatto salvo il diritto alla rinuncia del collaboratore a prestare la propria opera sul singolo progetto o programma di lavoro aggiuntivi senza che ciò pregiudichi in alcun modo il rapporto in essere e la riproposizione di nuove opportunità lavorative. Allo stesso modo ci si comporterà in caso di estensione del programma inizialmente previsto ad ulteriori attività o prodotti assicurativi.

Articolo 5 - Norme deontologiche

Il collaboratore è tenuto ad osservare rigorosamente le regole del segreto a proposito di fatti, informazioni, notizie od altro, relative al committente, all'agenzia ed all'attività alla quale egli collabora, delle quali sia venuto comunque a conoscenza durante lo svolgimento del proprio incarico.

Il Collaboratore, compatibilmente con il completo assolvimento degli impegni assunti nel contratto individuale e con le dichiarazioni rese nello stesso, sarà libero di prestare, a favore di terzi diversi dal committente la prestazione oggetto del contratto, la propria attività, in qualsivoglia forma, purché al di fuori del settore assicurativo/finanziario e comunque non in concorrenza con l'attività dell'Agenzia committente, né tale da arrecare danno all'immagine e/o qualsiasi pregiudizio al committente.

Le clausole del presente articolo rivestono per il committente carattere essenziale; la loro eventuale violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto dell'incarico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 C.C. (clausola risolutiva espressa).

Articolo 6 - Contratto individuale di collaborazione

L' instaurazione del rapporto con i collaboratori oggetto del presente Accordo dovrà risultare da atto scritto, redatto sulla base del modello allegato al presente accordo, di cui fa parte integrante, contenente le seguenti indicazioni minime:

a) la corretta e completa identificazione delle parti stipulanti il contratto, contenente, per quanto riguarda il Collaboratore, le complete generalità, residenza, eventuale domicilio, codice fiscale ;

b) la tipologia dell'incarico conferito, individuando puntualmente gli obbiettivi professionali oggetto del contratto stesso, elencati nel relativo programma/progetto;

c) il luogo, identificato con il relativo territorio comunale, di normale esercizio dell'attività;

d) eventuali modalità di espletamento dell'incarico, ivi eventualmente comprese quelle relative all'utilizzo degli strumenti e mezzi relativi all'incarico;

e) la data di inizio del rapporto;

f) le modalità con le quali viene garantita l'autonomia della prestazione e l'eventuale connessione e coordinamento funzionale della stessa con l'attività agenziale;

g) l'indicazione del termine del rapporto;

h) l'esistenza e la durata del periodo di cui al 4°comma del precedente art. 4;

i) la misura dei compensi pattuiti, nonché i criteri di ragguaglio degli stessi; a tal fine saranno indicati separatamente i compensi relativi a ciascun programma di lavoro, con evidenziazione, in particolare, dei corrispettivi riferiti alle attività di cui al 4° e 5° comma dell'art. 2;

j) la tipologia delle spese di trasporto e/o soggiorno ammesse al rimborso, direttamente connesse con lo svolgimento dell'incarico conferito, nonché gli eventuali limiti delle stesse;

k) la periodicità e le modalità di corresponsione del compenso e del rimborso spese;

l) la previsione della possibilità per il Collaboratore di farsi sostituire da persona di fiducia sia sua che dell'Agente, in caso di ricorrenza di alcuno degli eventi indicati al successivo articolo 14;

m) le modalità di accesso alle informazioni relative alla prevenzione infortuni ed alla sicurezza sul lavoro;

n) le modalità di accesso all'eventuale formazione, di cui all'art. 8;

o) il nominativo e la qualifica del R.S.P.P.(Responsabile Servizi Protezione e Prevenzione) in azienda, le informazioni necessarie per l'esecuzione dei compiti oggetto del contratto, nonché le norme comportamentali per i casi di emergenza;

p) le modalità di risoluzione e di cessazione del rapporto, il periodo di disdetta e le modalità per la composizione di eventuali controversie, insorgenti sia durante che successivamente alla cessazione del rapporto, fermo restando quanto previsto all'art. 19;

q) riferimento specifico al presente Accordo, nonché alle leggi che disciplinano la materia, ivi compresa l'esclusione dal campo di applicazione dell'IVA, secondo le previsioni dell'art. 5, 2°comma, del D.P.R. 633/72.

Nel caso che l'oggetto del contratto sia connesso con il procacciamento o la gestione di affari assicurativi, nel contratto individuale dovranno essere ulteriormente indicati i seguenti elementi

r) le tipologie di polizze e di potenziali clienti oggetto dell'incarico di procacciamento degli affari.

Gli elementi contrattuali di cui sopra costituiranno esclusive per il collaboratore.

E' consentito, nell'ambito del contratto individuale, l'inserimento di una clausola d'esclusività dell'attività svolta dal Collaboratore. In questo caso va prevista una clausola apposita che chiarisca i termini e gli ambiti in cui ha effetto l'esclusiva, con relativa indennità economica aggiuntiva.

Per quanto riguarda l'eventuale incarico di esazione, di cui al 5°comma del precedente articolo 2, dovrà essere indicata la clausola che l'elenco delle polizze da incassare sarà consegnato al Collaboratore con anticipo di almeno 10 giorni rispetto alla prima scadenza di copertura.

Copia del contratto di cui sopra sarà consegnata al Collaboratore al momento della relativa sottoscrizione, unitamente ad una copia del presente Accordo economico collettivo.

Articolo 7 - Documentazione da produrre

Per l'instaurazione del rapporto il Collaboratore sarà tenuto alla produzione di tutta la documentazione richiesta dalla vigente normativa civilistica, penale, sanitaria, fiscale e previdenziale.

Entrambe le parti del contratto hanno l'obbligo del rispetto della riservatezza dei dati di cui siano venute a conoscenza, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n° 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Articolo 8 - Formazione.

Il Collaboratore assicurativo, cui sia conferito l'incarico della produzione assicurativa e che non abbia avuto precedenti esperienze lavorative nel settore assicurativo, né abbia già compiuto analogo periodo di formazione, dovrà obbligatoriamente effettuare un periodo di formazione di base della durata minima di mesi tre massima di mesi 3. che costituirà l'oggetto del programma iniziale del contratto.

La formazione, che avrà luogo in contemporaneità con lo svolgimento delle attività operative indicate nel programma, si attuerà mediante la frequenza ad un corso, di contenuti sia teorici che pratici, che sarà tenuto da un "tutor", individuato nella persona dell'Agente o di un suo incaricato che abbia almeno la qualifica professionale di sub-agente, o di altro soggetto in possesso di titoli di alta specializzazione. Al termine dei primi tre mesi di corso il tutor potrà a suo insindacabile giudizio dichiarare terminato il periodo formativo. La frequenza alla parte teorica del corso di formazione deve essere considerata obbligatoria.

Al termine della formazione sarà rilasciato al Collaboratore, che ne abbia frequentato assiduamente e con profitto i corsi, un attestato di avvenuta formazione assicurativa, valido ai soli fini contrattuali di cui al I° comma del presente articolo.

Durante il corso di formazione e/o di perfezionamento professionale, organizzato dal committente, di cui al paragrafo precedente, sarà riconosciuto al futuro collaboratore un rimborso spese, al di fuori del contratto di collaborazione, di entità da concordare di volta in volta fra le parti.

Durante il periodo di formazione di cui al presente articolo il rimborso spese forfettario lordo attribuito al Collaboratore non potrà essere inferiore ai seguenti importi, da ragguagliare al periodo di durata della formazione:

" per i primi 45 giorni di formazione € 400

" per i successivi 45 giorni " " 600

Qualora la formazione preveda un periodo di affiancamento operativo, il suddetto rimborso non potrà essere inferiore al 50% dei relativi compensi giornalieri.

La Commissione di cui all'art. 20 provvederà alla individuazione dei contenuti e del programma dei corsi di formazione che dovrà includere una parte sulla disciplina del lavoro e contrattuale a cura delle OO. SS. firmatarie del presente accordo.

Articolo 9 - Sicurezza sul lavoro.

Il committente applicherà le misure di prevenzione per la salute e la sicurezza del lavoro, in conformità a quanto previsto in proposito dal D.Lgs. 626/94, nonché la tutela sanitaria periodica, per le attività soggette, anche ai lavoratori che operano con le forme contrattuali oggetto del presente accordo. Nell'ambito degli stessi lavoratori sarà individuato anche il R.L.S., che potrà coincidere con l'analoga figura riferita ai lavoratori subordinati.

A tale proposito il committente comunicherà al collaboratore, come previsto all'art. 6, lettera o), il nominativo e la qualifica operativa del R.S.P.P., nonché tutte le informazioni necessarie per l'esecuzione dei compiti oggetto del contratto e le norme comportamentali per i casi di emergenza.

Con riguardo alle pause, data la natura non subordinata del rapporto di lavoro in essere, i collaboratori restano liberi di stabilire soggettivamente ed autonomamente tempi e modalità, compatibilmente con i flussi di lavoro. Per coloro che utilizzano il personal computer, ogni due ore ci sarà diritto a 15' di pausa retribuita.

Articolo 10 - Compensi

Al Collaboratore spetta il compenso indicato nel contratto individuale, nonché, per le attività prettamente assuntive o di sviluppo del portafoglio, una provvigione commisurata all'entità dei premi relativi alle polizze procacciate e, nel caso gli sia affidata l'esazione dei premi relativi alle scadenze di polizza, successive alla prima, una provvigione commisurata all'entità dei premi incassati ovvero un compenso correlato al numero degli stessi premi.

La misura dei compensi fissi e delle provvigioni per il procacciamento di affari e la tipologia di compensi, nonché la relativa misura, per le attività di esazione delle scadenze successive alla prima, sono indicate analiticamente nel contratto di collaborazione, oltre ad una provvigione per gli affari direttamente procacciati dal collaboratore.

Le parti così come disposto dall'Art.63, comma 1 del D.LGS. n° 276 del 2003, concordano che, ai sensi dell'Art.63, comma 1 e ai sensi dell'Art.61, comma 4 del D.LGS. n° 276 del 2003 e vista l'assenza di specifici riferimenti normativi ed economici ed in assenza di parametri e tabelle che indichino i compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del rapporto per le prestazioni di cui all'Art.1 del presente accordo, il compenso non potrà essere in alcun caso inferiore a quello risultante dal tariffario minimo nazionale in vigore pro-tempore, che sarà oggetto di intese fra le stesse Parti di cui in epigrafe, avente validità almeno triennale, e che viene allegato al presente accordo, di cui farà parte integrante e inscindibile (allegato 2).

1. Contributo fisso

Il Contributo fisso annuo lordo per le spese di produzione non potrà essere inferiore a quanto indicato nella tabella di cui all'allegato n° 2 corrisposto con acconti mensili che saranno messi in pagamento entro il giorno …, del mese successivo a quello in cui è stata prestata la collaborazione, mediante prospetto paga così come definito dalla legge 342/2000 in materia di assimilazione fiscale. Tale contributo sarà erogato a fronte di un impegno produttivo relativo al periodo di validità del contratto come meglio precisato dal tariffario minimo nazionale in vigore pro-tempore (allegato n° 2).

2. Provvigioni

Le provvigioni lorde d'acquisto, percentualmente commisurate alle provvigioni riconosciute al committente dalla Impresa mandante.

Tali provvigioni saranno erogate dopo l'avvenuta accettazione da parte del committente ed il conseguente perfezionamento dei contratti e proporzionalmente alle rate di premio incassate. In caso di recessi anticipati di contratti, al collaboratore saranno addebitate le relative quote di provvigioni già pagate.

Il compenso annuo (contributo fisso) suddiviso in 12 trance, si intende corrisposto a fronte di una collaborazione espletata per 11 mesi, nel mese residuo, previo accordo con il committente, non è prevista né dovuta alcuna prestazione a carico del collaboratore, finalizzato al ristoro psico-fisico del collaboratore.

Successivamente al termine del periodo di formazione, con esito giudicato positivo da entrambe le parti, il contratto potrà essere prorogato, indicando un nuovo programma nel quale, in relazione alla tipologia qualitativa e quantitativa del programma stesso, la parte fissa e quella variabile dei compensi saranno di comune accordo ridefinite, secondo un ammontare complessivo comunque non inferiore rispetto a quello iniziale, a parità di affari procacciati e di quietanze incassate, con la possibilità che la parte variabile assuma un aspetto quantitativo proporzionalmente maggiore di quella fissa.

Articolo 11 - Rimborsi spese

Al collaboratore sarà corrisposto un rimborso spese, per quanto riguarda spese di trasporto e/o di soggiorno, nel caso che il collaboratore, a richiesta del committente non rifiutata, effettui prestazioni al di fuori della sede di lavoro concordata nel contratto individuale.

Il rimborso può essere corrisposto esclusivamente con il sistema del piè di lista e deve riguardare trasferte al di fuori del territorio comunale di normale esercizio dell'attività, indicato nel contratto di collaborazione.

Articolo 12 - Modalità di corresponsione dei compensi e dei rimborsi spese.

La corresponsione del compenso e dell'eventuale rimborso spese avverrà, con le formalità contabili previste dal D.Lgs. 342/2000, con scansioni di erogazione almeno mensili, salvo diverse pattuizioni aziendali o individuali ed avverrà alle scadenze consuetudinarie, e comunque entro il 15° giorno successivo al termine del periodo di riferimento. In caso di ritardato pagamento dei compensi previsti dal presente articolo, per un periodo superiore a 15 giorni rispetto al termine sopra indicato, il Committente sarà tenuto a corrispondere, a titolo di penale, una maggiorazione pari agli interessi legali, maggiorati di 2 punti percentuali.

I compensi costituenti il corrispettivo delle prestazioni rese dal Collaboratore sono di norma esclusi dal campo di applicazione dell'IVA, inquadrandosi il rapporto nelle previsioni di cui all'art. 5, comma 2, del D.P.R. 633/1972, come indicato nel contratto individuale.

Il committente applicherà ai compensi ed ai rimborsi spese corrisposti la normativa previdenziale, fiscale ed assicurativa in vigore, provvedendo alle relative coperture presso gli Istituti di competenza (INPS,INAIL).

Articolo 13 - Cauzione.

Nel solo caso di affidamento al Collaboratore assicurativo dell'incarico di esazione dei premi relativi alle scadenze di polizza successive alla prima, di cui all'art. 2, 5° comma, L'Agente avrà facoltà di richiedere al Collaboratore, che dovrà concederla, una cauzione per l'attività da svolgere, di importo correlato agli incassi da effettuare.

In ogni caso l'importo della cauzione non potrà eccedere il presumibile importo complessivo delle quietanze da incassare prima di dar luogo al relativo rendiconto, secondo il programma di lavoro.

La cauzione potrà essere prestata in contanti o tramite polizza fidejussoria.


Articolo 14 - Sospensione del rapporto. Sostituzione temporanea del

Collaboratore

Il Collaboratore ha l'obbligo di eseguire i compiti affidatigli nel rispetto delle prescrizioni contenute nel contratto con il quale gli è stato conferito l'incarico. Nel caso di impossibilità sopravvenuta per il Collaboratore di eseguire l'incarico, ed esclusi i casi di cui al comma successivo, il rapporto potrà essere risolto, ad iniziativa dell'agente, senza necessità di alcun preavviso né indennizzo dopo 5 giorni di assenza ingiustificata.

Il Collaboratore ha diritto, a richiesta, alla sospensione del rapporto, senza percepire il corrispettivo, entro il periodo massimo scadente con il termine contrattualmente previsto, in caso di ricorrenza dei seguenti eventi :

a) per contrarre matrimonio, per un periodo massimo di 15 giorni di calendario (consecutivi);

b) per malattia di durata massima pari ad 1/4 della durata stabilita nel contratto individuale;

c) per infortunio professionale coincidente con quello di inabilità temporanea assoluta;

d) per gravi, comprovati e giustificati motivi, anche di forza maggiore, per un massimo di 15 giorni di calendario. Rientra in tale previsione anche il giorno di sostenimento degli esami universitari.

Nel caso di gravidanza, la durata del rapporto è prorogata per un periodo di 180 giorni, fermo restando il diritto per la collaboratrice alla sospensione del rapporto per tutto il periodo necessario alla tutela sanitaria.

Gli eventi a) e gravidanza saranno tempestivamente notificati dal Collaboratore all'Agente, con un preavviso di almeno 15 giorni, salvo, per i secondi, il caso del verificarsi di complicanze, e convenientemente documentati.

L'avvenuto infortunio sul lavoro dovrà essere immediatamente segnalato al committente, recapitando allo stesso il relativo certificato e relazionando in merito all'accaduto con la massima sollecitudine possibile.

In caso di malattia sopravvenuta, dovrà esserne data sollecita notizia al committente, comunque entro il termine del giorno di inizio dell'evento, facendo pervenire la relativa documentazione entro il termine massimo di tre giorni successivi all'inizio dell'evento stesso.

La richiesta di sospensione derivante da eventi ricadenti nella fattispecie d) sarà, di norma e salvo giustificati motivi, avanzata dal collaboratore al committente con almeno 5 giorni di preavviso.

Resta ferma la possibilità per le parti di concordare periodi di sospensione del contratto, con o senza proroga del termine finale, per motivi anche diversi da quelli di cui ai punti precedenti.

In tutti i casi sopra indicati, il Collaboratore, così come previsto al precedente articolo 3, avrà la facoltà, nel caso che tale previsione sia stata espressamente esplicitata nel contratto individuale di cui all'articolo 6, lettera l), di farsi sostituire nell'espletamento dell'incarico da persona di fiducia sia sua che dell'Agente. In tal caso il diritto alla sospensione del pro