Fisac Cgil, sindacato delle lavoratrici e dei lavoratori
delle agenzie di assicurazione in gestione libera
Appalto assicurativo
Esecutivo Assicurativi esecassic@fisac.it Accordo nazionale Ania - Agenti di assicurazione Ecco il testo dell'accordo nazionale tra Ania ed Agenti di Assicurazione.
http://www.informafisac.it/fisacassicurazioni/testi/agentiania.pdf 14/01/2004 Esecutivo Assicurativi Accordo nazionale Ania - Agenti di assicurazione Ecco il testo dell'accordo nazionale tra Ania ed Agenti di Assicurazione.
agentiania.pdf Inserire il criterio di ricerca e cliccare sulla lente di ingradimento Ecco il testo dell'accordo nazionale tra Ania ed Agenti di Assicurazione. .: allegato da scaricare :. barbara.malini 1
Fisac Cgil Nazionale - Efficie efficie@fisac-campania.it Tabelle biennio 2003-2004 Vi rimetto comunicato relativo all'accordo dell'11 aprile 2003 sul rinnovo del biennio economico 2003-2004, nonchè tabelle del biennio economico 2003-2004. Vi prego di diffonderlo a tutti i lavoratori delle Agenzie in Appalto presenti nel Vostro Territorio. http://www.informafisac.it/fisacassicurazioni/testi/tabellebiennio.pdf 16/01/2004 Fisac Cgil Nazionale - Efficie Tabelle biennio 2003-2004 Vi rimetto comunicato relativo all'accordo dell'11 aprile 2003 sul rinnovo del biennio economico 2003-2004, nonchè tabelle del biennio economico 2003-2004. Vi prego di diffonderlo a tutti i lavoratori delle Agenzie in Appalto presenti nel Vostro Territorio. tabellebiennio.pdf Inserire il criterio di ricerca e cliccare sulla lente di ingradimento Vi rimetto comunicato relativo all'accordo dell'11 aprile 2003 sul rinnovo del biennio economico 2003-2004, nonchè tabelle del biennio economico 2003-2004. Vi prego di diffonderlo a tutti i lavoratori delle Agenzie in Appalto presenti nel Vostro Territorio. .: allegato da scaricare :. barbara.malini 1
Fisac Cgil Messina - Salvatore Potenzone salvatore.potenzone@tiscalinet.it Commissione Provinciale di Conciliazione E' stata costituita la commissione paritetica provinciale di Messina http://www.informafisac.it/fisacassicurazioni/testi/commterrmessina.pdf 27/01/2004 Fisac Cgil Messina - Salvatore Potenzone Commissione Provinciale di Conciliazione E' stata costituita la commissione paritetica provinciale di Messina commterrmessina.pdf Inserire il criterio di ricerca e cliccare sulla lente di ingradimento E' stata costituita la commissione paritetica provinciale di Messina .: allegato da scaricare :. barbara.malini 1
Fisac Cgil Nazionale - Efficie efficie@fisac-campania.it Giornalino assicurazioni di gennaio 2004 Vi rimettiamo il giornalino assicurativi del gennaio 2004.
http://www.informafisac.it/fisacassicurazioni/testi/giornalinocampania.pdf 03/02/2004 Fisac Cgil Nazionale - Efficie Giornalino assicurazioni di gennaio 2004 Vi rimettiamo il giornalino assicurativi del gennaio 2004.
giornalinocampania.pdf Inserire il criterio di ricerca e cliccare sulla lente di ingradimento Vi rimettiamo il giornalino assicurativi del gennaio 2004. .: allegato da scaricare :. barbara.malini 1
Fisac Cgil Piemonte fisac.morando@cgiltorino.it Tesseramento anno 2004 - Appalto Assicurativo In allegato Vi trasmetto il Notiziario che abbiamo inviato nel mese di Gennaio, come Fisac Piemonte, alle/agli iscritte/i (e non) delle Agenzie di Assicurazione. Con le opportune modifiche potrebbe tornare utile per contattare le Lavoratrici delle altre Regioni. Manuela BONGIOANNI
http://www.informafisac.it/fisacassicurazioni/testi/tesser2004.doc 29/01/2004 Fisac Cgil Piemonte Tesseramento anno 2004 - Appalto Assicurativo In allegato Vi trasmetto il Notiziario che abbiamo inviato nel mese di Gennaio, come Fisac Piemonte, alle/agli iscritte/i (e non) delle Agenzie di Assicurazione. Con le opportune modifiche potrebbe tornare utile per contattare le Lavoratrici delle altre Regioni. Manuela BONGIOANNI
tesser2004.doc Inserire il criterio di ricerca e cliccare sulla lente di ingradimento In allegato Vi trasmetto il Notiziario che abbiamo inviato nel mese di Gennaio, come Fisac Piemonte, alle/agli iscritte/i (e non) delle Agenzie di Assicurazione. Con le opportune modifiche potrebbe tornare utile per contattare le Lavoratrici delle altre Regioni. Manuela BONGIOANNI .: allegato da scaricare :. barbara.malini 1 2
Barbara Malini barbara.malini@informafisac.it Festività soppresse del 2004 In allegato (in Word e quindi modificabile) trovate un volantino sulle festività soppresse del 2004 http://www.informafisac.it/fisacassicurazioni/testi/festivita.doc
Festività soppresse (art. 27, c. 4 CCNL 12/12/2001)
Le festività soppresse con la legge 54/1977 sono le seguenti:
" Venerdì 19 Marzo - S. Giuseppe
" Giovedì 20 Maggio - Ascensione
" Giovedì 10 Giugno - Corpus Domini
" Martedì 29 Giugno - SS. Pietro e Paolo
In queste giornate i lavoratori prestano la loro attività e vengono regolarmente retribuiti.
Il CCNL Appalto prevede la possibilità di comunicare all'agente se, per l'anno in corso, si vogliono recuperare queste 4 giornate sotto forma di "riposo compensativo" (sono allora fruibili ad ore e vengono di solito evidenziate nella busta paga alla voce "permessi" o - in modo più corretto - "permessi ex-festività soppresse legge 54/1977") oppure mediante riconoscimento di un'indennità sostitutiva che va ad aggiungersi alla retribuzione ordinaria.
Il sistema di calcolo da adottare per determinare la retribuzione aggiuntiva di uno di questi giorni è il seguente:
retribuzione lorda * 14 / 250
Nell'anno 2004 è prevista la stessa retribuzione aggiuntiva di cui sopra anche per la festività del 25 aprile (perché festività nazionale civile che cade di domenica) e per il 4 novembre, che è da retribuire ma che non dà luogo al riposo compensativo (art. 27 comma 5 CCNL 12/12/2001 )".
Si ricorda infine che le festività cadenti di sabato non danno diritto a retribuzione aggiuntiva.
Vicenza, febbraio 2004
FISAC CGIL DI VICENZA
20/02/2004 Barbara Malini Festività soppresse del 2004 In allegato (in Word e quindi modificabile) trovate un volantino sulle festività soppresse del 2004
Festività soppresse (art. 27, c. 4 CCNL 12/12/2001)
Le festività soppresse con la legge 54/1977 sono le seguenti:
" Venerdì 19 Marzo - S. Giuseppe
" Giovedì 20 Maggio - Ascensione
" Giovedì 10 Giugno - Corpus Domini
" Martedì 29 Giugno - SS. Pietro e Paolo
In queste giornate i lavoratori prestano la loro attività e vengono regolarmente retribuiti.
Il CCNL Appalto prevede la possibilità di comunicare all'agente se, per l'anno in corso, si vogliono recuperare queste 4 giornate sotto forma di "riposo compensativo" (sono allora fruibili ad ore e vengono di solito evidenziate nella busta paga alla voce "permessi" o - in modo più corretto - "permessi ex-festività soppresse legge 54/1977") oppure mediante riconoscimento di un'indennità sostitutiva che va ad aggiungersi alla retribuzione ordinaria.
Il sistema di calcolo da adottare per determinare la retribuzione aggiuntiva di uno di questi giorni è il seguente:
retribuzione lorda * 14 / 250
Nell'anno 2004 è prevista la stessa retribuzione aggiuntiva di cui sopra anche per la festività del 25 aprile (perché festività nazionale civile che cade di domenica) e per il 4 novembre, che è da retribuire ma che non dà luogo al riposo compensativo (art. 27 comma 5 CCNL 12/12/2001 )".
Si ricorda infine che le festività cadenti di sabato non danno diritto a retribuzione aggiuntiva.
Vicenza, febbraio 2004
FISAC CGIL DI VICENZA
festivita.doc Inserire il criterio di ricerca e cliccare sulla lente di ingradimento In allegato (in Word e quindi modificabile) trovate un volantino sulle festività soppresse del 2004 .: allegato da scaricare :. barbara.malini 1
Fisac Cgil Nazionale - Efficie efficie@fisac-campania.it Rinnovo biennio economico ANIA Vi rimettiamo il comunicato sull'accordo Ania biennio economico 2004/2005.
Con preghiera di inoltrare a tutti i lavoratori presenti nei luoghi di lavoro e in
tutte le aziende presenti nel Vostro territorio. http://www.informafisac.it/fisacassicurazioni/testi/biennioania.pdf 04/04/2004 Fisac Cgil Nazionale - Efficie Rinnovo biennio economico ANIA Vi rimettiamo il comunicato sull'accordo Ania biennio economico 2004/2005.
Con preghiera di inoltrare a tutti i lavoratori presenti nei luoghi di lavoro e in
tutte le aziende presenti nel Vostro territorio. biennioania.pdf Inserire il criterio di ricerca e cliccare sulla lente di ingradimento Vi rimettiamo il comunicato sull'accordo Ania biennio economico 2004/2005. Con preghiera di inoltrare a tutti i lavoratori presenti nei luoghi di lavoro e in tutte le aziende presenti nel Vostro territorio. .: allegato da scaricare :. barbara.malini 1
Barbara Malini barbara.malini@informafisac.it Proposta di Accordo Economico Produttori In allegato trovate l'ultima proposta avanzata da Sna in merito al rinnovo dell'accordo economico collettivo per la disciplina dei rapporti tra agenti di assicurazione in gestione libera e "collaboratori assicurativi" (gli agenti vorrebbero ricomprendervi anche mansioni amministrative). http://www.informafisac.it/fisacassicurazioni/testi/produttori.pdf
ACCORDO ECONOMICO COLLETTIVO
PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI FRA
AGENTI DI ASSICURAZIONE IN GESTIONE LIBERA
E
COLLABORATORI ASSICURATIVI
Costituzione delle Parti:
Premessa
Le parti stipulanti intendono realizzare, con il presente Accordo economico collettivo, una disciplina normativa aderente alle peculiarità del settore assicurativo, alle esigenze degli Agenti di assicurazione ed a quelle dei soggetti che collaborano con le agenzie nell'attività assicurativa, al fine di realizzare il comune interesse dell'ottimizzazione dell'attività delle agenzie di assicurazione, nell'ottica di fornire a tutti i soggetti interessati un più concreto ed attuale strumento di riferimento normativo.
Le parti dichiarano che il presente accordo è innovativo rispetto alla disciplina contrattuale dettata dal CCNL 25.5.1939 ( G.U. 12.1.1939 ), per quanto riguarda i soggetti ivi denominati produttori di 3° e 4° gruppo.
Articolo 1 - Campo di applicazione
Il rapporto fra Agenti di assicurazione in gestione libera, iscritti all'Albo nazionale degli Agenti di assicurazione, e Collaboratori assicurativi è disciplinato dalla norme contenute nel presente Accordo economico collettivo.
Il presente Accordo non si applica, a norma dell'art. 61, 2°comma, del D.Lgs. 276/03, ai rapporti di durata non superiore a 30 giorni e con compensi non superiori ad € 5.000. Durata e compensi si intendono riferiti complessivamente allo stesso anno e committente.
Articolo 2 - Oggetto del rapporto
Il rapporto dei Collaboratore assicurativo con gli Agenti si configura come rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, di cui all'art. 409, I° comma, n° 3, C.P.C., nonché al Titolo VII, capo I, articoli da 61 a 69 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n°276.
E' Collaboratore assicurativo chi assume, nei confronti di uno o più Agenti di assicurazione, nell'ambito della stessa Agenzia, l'obbligazione di procacciare affari assicurativi e/o collaborare alla gestione ed allo sviluppo dell'agenzia di assicurazione anche mediante l'assunzione di incarichi di tipo amministrativo, organizzativo, gestionale.
Gli incarichi di cui sopra assumeranno la forma di uno o più programmi di lavoro, tendenti all'acquisizione di specifici obbiettivi indicati analiticamente nel contratto individuale di collaborazione.
Il procacciamento del singolo affare assicurativo eseguito dal Collaboratore, cui sia stato affidato il relativo incarico, non comporta la facoltà di concludere l'affare stesso, che rimane di esclusiva pertinenza dell'Agente.
Al Collaboratore assicurativo può essere affidato anche l' incarico dell' esazione dei premi relativi alle scadenze di polizza, successive alla prima.
Il Collaboratore assicurativo esplica di norma la propria attività di produzione assicurativa presso i locali di pertinenza dei clienti assicurati; egli peraltro può svolgere anche compiti operativi all'interno dell'agenzia committente per quanto strettamente connesso, funzionale e complementare all'attività produttiva, oltre che nel caso di incarichi di tipo amministrativo, organizzativo e/o gestionale.
Articolo 3 - Autonomia del rapporto
La caratteristica di collaborazione coordinata e continuativa dei rapporti dei Collaboratori assicurativi esclude ogni forma di subordinazione fra Collaboratori ed Agenti, salvo per quanto riguarda l'eventuale coordinamento con le strutture organizzative dell'agenzia, che si rendesse necessario.
L'attività del Collaboratore deve essere eseguita personalmente. Egli non potrà avvalersi di propri dipendenti e/o collaboratori; potrà avvalersi di sostituti solo nei casi di proprio impedimento, di cui al successivo articolo 14, con l'accordo esplicito e scritto dell'Agente committente.
L'attività del Collaboratore non può essere assoggettata ad alcuna forma di orario lavorativo, sia con che senza controllo da parte dell'Agente.
Nello svolgimento dell'attività di esazione dei premi, di cui al precedente articolo 2, 5° comma, eventualmente affidatagli, il Collaboratore sarà tenuto al rispetto delle scadenze contrattuali delle polizze delle quali gli venga affidata l'esazione stessa.
Il Collaboratore opererà negli orari dell'agenzia con la quale collabora, nel caso si renda necessaria una fase di coordinamento funzionale con l'Agente e gli altri collaboratori e/o dipendenti dell'agenzia.
Articolo 4 - Durata del rapporto
Il rapporto di collaborazione con il Collaboratore assicurativo sarà instaurato a tempo a tempo determinato, con termine coincidente con il conseguimento dell'obbiettivo professionale dedotto nel contratto ed indicato nel relativo programma.
Nei casi indicati all'art. 8 il programma iniziale sarà correlato all'esperimento positivo del corso di formazione.
Il contratto potrà essere rinnovato, successivamente alla sua scadenza, o prorogato, con l'accordo di entrambe le parti, per nuovi obbiettivi professionali ovvero per la ritenuta opportunità di ampliare l'ambito temporale di riferimento degli obbiettivi stessi, mediante la sottoscrizione di specifici programmi aggiuntivi.
In caso di prima stipula di un contratto per una delle forme di collaborazione oggetto del presente Accordo, le parti potranno prevedere un periodo, della durata massima di 90 giorni di calendario, durante il quale il rapporto potrà essere risolto da entrambe le parti senza alcuna conseguenza né preavviso. Di tale pattuizione dovrà essere fatta menzione nel contratto individuale.
La durata del periodo di cui al comma precedente potrà essere ridotta del 50% in caso di avvenuta formazione a norma dell'art. 8, presso lo stesso Agente committente.
Articolo 5 - Norme deontologiche
Il collaboratore è tenuto ad osservare rigorosamente le regole del segreto a proposito di fatti, informazioni, notizie od altro, relative al committente, all'agenzia ed all'attività alla quale egli collabora, delle quali sia venuto comunque a conoscenza durante lo svolgimento del proprio incarico.
Il Collaboratore, compatibilmente con il completo assolvimento degli impegni assunti nel contratto individuale e con le dichiarazioni rese nello stesso, sarà libero di prestare, a favore di terzi diversi dal committente la prestazione oggetto del contratto, la propria attività, in qualsivoglia forma, purché al di fuori del settore assicurativo/finanziario e comunque non in concorrenza con l'attività dell'Agenzia committente, né tale da arrecare danno all'immagine e/o qualsiasi pregiudizio al committente.
Le clausole del presente articolo rivestono per il committente carattere essenziale; la loro eventuale violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto dell'incarico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 C.C. (clausola risolutiva espressa).
Articolo 6 - Contratto individuale di collaborazione
L'instaurazione del rapporto del Collaboratore assicurativo dovrà risultare da atto scritto, contenente le seguenti indicazioni, con allegato il relativo programma operativo:
a) la corretta e completa identificazione delle parti stipulanti il contratto, contenente, per quanto riguarda il Collaboratore, le complete generalità, residenza, eventuale domicilio, codice fiscale ;
b) la tipologia dell'incarico conferito, individuando puntualmente gli obbiettivi professionali oggetto del contratto stesso, elencati nel relativo programma;
c) il luogo, identificato con il relativo territorio comunale, di normale esercizio dell'attività;
d) eventuali modalità di espletamento dell'incarico, ivi eventualmente comprese quelle relative all'utilizzo degli strumenti e mezzi relativi all'incarico;
e) la data di inizio del rapporto;
f) le modalità con le quali viene garantita l'autonomia della prestazione e l'eventuale connessione e coordinamento funzionale della stessa con l'attività agenziale;
g) l'indicazione del termine del rapporto;
h) l'esistenza e la durata del periodo di cui al 4°comma del precedente art. 4;
i) la misura dei compensi pattuiti, nonché i criteri di ragguaglio degli stessi; a tal fine saranno indicati separatamente i compensi relativi a ciascun programma di lavoro, con evidenziazione, in particolare, dei corrispettivi riferiti alle attività di cui al 4° e 5° comma dell'art. 2;
j) la tipologia delle spese di trasporto e/o soggiorno, direttamente connesse con lo svolgimento dell'incarico conferito, ammesse all'eventuale rimborso, nonché gli eventuali limiti delle stesse;
k) la periodicità e le modalità di corresponsione del compenso e dell'eventuale rimborso spese;
l) la previsione della possibilità per il Collaboratore di farsi sostituire da persona di fiducia sia sua che dell'Agente, in caso di ricorrenza di alcuno degli eventi indicati al successivo articolo 14;
m) le modalità di accesso alle informazioni relative alla prevenzione infortuni ed alla sicurezza sul lavoro;
n) le modalità di accesso all'eventuale formazione, di cui all'art. 8;
o) il nominativo e la qualifica del R.S.P.P. in azienda, le informazioni necessarie per l'esecuzione dei compiti oggetto del contratto, nonché le norme comportamentali per i casi di emergenza;
p) le modalità di risoluzione e di cessazione del rapporto, il periodo di disdetta e le modalità per la composizione di eventuali controversie, insorgenti sia durante che successivamente alla cessazione del rapporto, fermo restando quanto previsto all'art. 19;
q) riferimento specifico al presente Accordo, nonché alle leggi che disciplinano la materia, ivi compresa l'esclusione dal campo di applicazione dell'IVA, secondo le previsioni dell'art. 5, 2°comma, del D.P.R. 633/72.
Nel caso che l'oggetto del contratto sia connesso con il procacciamento o la gestione di affari assicurativi, nel contratto individuale dovranno essere ulteriormente indicati i seguenti elementi :
r) la zona geografica nella quale il Collaboratore eserciterà la propria attività;
s) le tipologie di polizze e di potenziali clienti oggetto dell'incarico di procacciamento degli affari.
Gli elementi contrattuali di cui sopra costituiranno esclusive per il collaboratore.
Per quanto riguarda l'eventuale incarico di esazione, di cui al 5°comma del precedente articolo 2, dovrà essere indicata la clausola che l'elenco delle polizze da incassare sarà consegnato al Collaboratore con anticipo di almeno 10 giorni rispetto alla prima scadenza di copertura.
Copia del contratto di cui sopra sarà consegnata al Collaboratore al momento della relativa sottoscrizione, unitamente ad una copia del presente Accordo economico collettivo.
Articolo 7 - Documentazione da produrre
Per l'instaurazione del rapporto il Collaboratore sarà tenuto alla produzione di tutta la documentazione richiesta dalla vigente normativa civilistica, penale, sanitaria, fiscale e previdenziale.
Entrambe le parti del contratto hanno l'obbligo del rispetto della riservatezza dei dati di cui siano venute a conoscenza, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n° 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
Articolo 8 - Formazione.
Il Collaboratore assicurativo, cui sia conferito l'incarico della produzione assicurativa e che non abbia avuto precedenti esperienze lavorative nel settore assicurativo, né abbia già compiuto analogo periodo di formazione, dovrà obbligatoriamente effettuare un periodo di formazione della durata minima di mesi tre (formazione di base) e massima di mesi 6, che costituirà l'oggetto del programma iniziale del contratto.
La formazione, che avrà luogo in contemporaneità con lo svolgimento delle attività operative indicate nel programma, si attuerà mediante la frequenza ad un corso, di contenuti sia teorici che pratici, che sarà tenuto da un "tutor", individuato nella persona dell'Agente o di un suo incaricato che abbia almeno la qualifica professionale di sub-agente, o di altro soggetto in possesso della necessaria competenza. Al termine dei primi tre mesi di corso il tutor potrà a suo insindacabile giudizio dichiarare terminato il periodo formativo. La frequenza alla parte teorica del corso di formazione deve essere considerata obbligatoria.
Al termine della formazione sarà rilasciato al Collaboratore, che ne abbia frequentato assiduamente e con profitto i corsi, un attestato di avvenuta formazione assicurativa, valido ai soli fini contrattuali di cui al I° comma.
La Commissione di cui all'art. 20 provvederà alla individuazione dei contenuti minimi dei corsi di formazione.
Articolo 9 - Sicurezza sul lavoro.
Il committente applicherà le misure di prevenzione per la salute e la sicurezza sul lavoro, in conformità a quanto previsto in proposito dal D.Lgs. 626/94, nonché la tutela sanitaria periodica, per le attività soggette, anche ai lavoratori che operano con le forme contrattuali oggetto del presente Accordo.
A tale proposito il committente comunicherà al collaboratore, come previsto all'art. 6, lettera o), il nominativo e la qualifica operativa del R.S.P.P., nonché tutte le informazioni necessarie per l'esecuzione dei compiti oggetto del contratto e le norme comportamentali per i casi di emergenza.
Articolo 10 - Compensi
Al Collaboratore spetta il compenso indicato nel contratto individuale, nonché, per le attività prettamente assuntive o di gestione del portafoglio, una provvigione commisurata all'entità dei premi relativi alle polizze procacciate e, nel caso gli sia affidata l'esazione dei premi relativi alle scadenze di polizza, successive alla prima, una provvigione commisurata all'entità dei premi incassati ovvero un compenso correlato al numero degli stessi premi.
La misura dei compensi fissi e delle provvigioni per il procacciamento di affari e la tipologia di compensi, nonché la relativa misura, per le attività di esazione delle scadenze successive alla prima, sono indicate analiticamente nel contratto di collaborazione.
Durante il periodo di formazione di cui all'art. 8 il compenso lordo attribuito al Collaboratore non potrà essere inferiore ai seguenti importi mensili fissi, da ragguagliare al periodo di durata del contratto e/o della formazione:
" per i primi 2 mesi di formazione € 200
" per i successivi 2 mesi " " 250
" per gli ultimi 2 mesi " " 300,
oltre ad una provvigione per gli affari direttamente procacciati dal collaboratore.
Successivamente al termine del periodo di formazione, con esito giudicato positivo da entrambe le parti, il contratto potrà essere prorogato, indicando un nuovo programma nel quale, in relazione alla tipologia qualitativa e quantitativa del programma stesso, la parte fissa e quella variabile dei compensi saranno di comune accordo ridefinite, secondo un ammontare complessivo comunque non inferiore rispetto a quello iniziale, a parità di affari procacciati e di quietanze incassate, con la possibilità che la parte variabile assuma un aspetto quantitativo proporzionalmente maggiore di quella fissa.
Articolo 11 - Rimborsi spese ( da approfondire )
Al Collaboratore può essere corrisposto un rimborso spese, anche per quanto riguarda spese di trasporto e/o di soggiorno.
Il rimborso può essere corrisposto esclusivamente con il sistema del piè di lista e, per quanto riguarda eventuali spese di trasporto e/o di soggiorno, deve riguardare trasferte al di fuori del territorio comunale di normale esercizio dell'attività, indicato nel contratto di collaborazione.
Articolo 12 - Modalità di corresponsione dei compensi e dei rimborsi spese.
La corresponsione dei compensi e degli eventuali rimborsi spese avverrà, con le formalità contabili previste dal D.Lgs. 342/2000, con scansioni di erogazione almeno mensili, salvo diverse pattuizioni individuali correlate a specificità della singola agenzia o dell'oggetto del contratto individuale, ed avrà luogo entro il 15° giorno successivo al termine del periodo di riferimento.
I compensi costituenti il corrispettivo delle prestazioni rese dal Collaboratore sono di norma esclusi dal campo di applicazione dell'IVA, inquadrandosi il rapporto nelle previsioni di cui all'art. 5, comma 2, del D.P.R. 633/72, come indicato nel contratto individuale.
Il committente applicherà ai compensi ed ai rimborsi spese corrisposti la normativa previdenziale, fiscale ed assicurativa in vigore pro-tempore, provvedendo alle relative coperture presso gli Istituti di competenza (INPS,INAIL).
Articolo 13 - Cauzione.
Nel solo caso di affidamento al Collaboratore assicurativo dell'incarico di esazione dei premi relativi alle scadenze di polizza successive alla prima, di cui all'art. 2, 5° comma, L'Agente avrà facoltà di richiedere al Collaboratore, che dovrà concederla, una cauzione per l'attività da svolgere, di importo correlato agli incassi da effettuare.
In ogni caso l'importo della cauzione non potrà eccedere il presumibile importo complessivo delle quietanze da incassare prima di dar luogo al relativo rendiconto, secondo il programma di lavoro.
La cauzione potrà essere prestata in contanti o tramite polizza fidejussoria.
Articolo 14 - Sospensione del rapporto. Sostituzione temporanea del
Collaboratore
Il Collaboratore ha l'obbligo di eseguire i compiti affidatigli nel rispetto delle prescrizioni contenute nel contratto con il quale gli è stato conferito l'incarico. Nel caso di impossibilità sopravvenuta per il Collaboratore di eseguire l'incarico, ed esclusi i casi di cui al comma successivo, il rapporto potrà essere risolto, ad iniziativa dell'agente, senza necessità di alcun preavviso né indennizzo.
Il Collaboratore ha diritto, a richiesta, alla sospensione del rapporto, senza percepire il corrispettivo, entro il periodo massimo scadente con il termine contrattualmente previsto, in caso di ricorrenza dei seguenti eventi :
a) per contrarre matrimonio, per un periodo massimo di 15 giorni di calendario (consecutivi);
b) per malattia " " di durata massima pari ad 1/6 della durata stabilita nel contratto
individuale;
c) per infortunio professionale " " coincidente con quello di inabilità temporanea assoluta;
d) per gravi, comprovati e giustificati motivi, anche di forza maggiore, per un massimo di 5 giorni di
calendario. Rientra in tale previsione anche il giorno di
sostenimento degli esami universitari.
Nel caso di gravidanza, la durata del rapporto è prorogata per un periodo di 180 giorni, fermo restando il diritto per la collaboratrice alla sospensione del rapporto per tutto il periodo necessario alla tutela sanitaria.
Gli eventi a) e gravidanza saranno tempestivamente notificati dal Collaboratore all'Agente, con un preavviso di almeno 15 giorni, salvo, per i secondi, il caso del verificarsi di complicanze, e convenientemente documentati.
L'avvenuto infortunio sul lavoro dovrà essere immediatamente segnalato al committente, recapitando allo stesso il relativo certificato e relazionando in merito all'accaduto con la massima sollecitudine possibile.
In caso di malattia sopravvenuta, dovrà esserne data sollecita notizia al committente, comunque entro il termine del giorno di inizio dell'evento, facendo pervenire la relativa documentazione entro il termine massimo di tre giorni successivi all'inizio dell'evento stesso.
La richiesta di sospensione derivante da eventi ricadenti nella fattispecie d) sarà, di norma e salvo giustificati motivi, avanzata dal collaboratore al committente con almeno 5 giorni di preavviso.
Resta ferma la possibilità per le parti di concordare periodi di sospensione del contratto, con o senza proroga del termine finale, per motivi anche diversi da quelli di cui ai punti precedenti.
In tutti i casi sopra indicati, il Collaboratore, così come previsto al precedente articolo 3, avrà la facoltà, nel caso che tale previsione sia stata espressamente esplicitata nel contratto individuale di cui all'articolo 6, lettera l), di farsi sostituire nell'espletamento dell'incarico da persona di fiducia sia sua che dell'Agente. In tal caso il diritto alla sospensione del proprio rapporto, per il caso di malattia, potrà essere portato fino al massimo coincidente con la durata prevista del contratto.
La sostituzione del Collaboratore, come sopra specificato, comporta la costituzione di un nuovo rapporto a termine fra Agente e sostituto, che assume a sua volta la veste di soggetto cui si applica il presente Accordo.
Articolo 15 - Risoluzione del contratto.
Data la natura di contratto a tempo determinato, il rapporto di risolve automaticamente alla scadenza inizialmente prevista, ancorché derivante da un rinnovo del contratto, o successivamente di comune accordo prorogata.
Il rapporto può essere risolto da entrambe le parti, prima del termine, per giusta causa, ivi compresa la sopravvenuta impossibilità, derivante da volontà o agenti esterni alle parti, di offrire o eseguire la prestazione oggetto dell'incarico, qualora non sia possibile attuare una sospensione. Rientrano nella fattispecie precedente anche i casi di revoca del mandato, trasferimenti, scorpori ed accorpamenti di portafoglio subiti dall'Agente.
Nel caso di trapasso di agenzia, al di fuori delle fattispecie parziali di cui al paragrafo precedente, il rapporto del Collaboratore non si risolve di diritto, ma può continuare inalterato con chi succede nella gestione dell'agenzia, salvo che quest'ultimo, non interessato al programma di lavoro del collaboratore, non risolva il rapporto, senza ulteriori obbligazioni.
Il rapporto può essere risolto da entrambe le parti prima del termine, al di fuori del caso di giusta causa, con preavviso di due mesi, ovvero del minor numero di giorni mancanti al compimento del termine.
Qualora una delle parti risolva il rapporto senza il rispetto del termine di preavviso indicato al precedente comma, la stessa sarà tenuta a risarcire l'altra parte con un importo pari alla media dei compensi dovuti per l'intero rapporto già effettuato rapportata al periodo mancante fino al termine del preavviso che sarebbe stato dovuto; il committente avrà diritto di rivalersi per tale risarcimento su tutte le competenze finali dovute al collaboratore.
In ogni caso resta salvo il diritto del collaboratore alla corresponsione dei compensi maturati fino alla data della risoluzione stessa, salvo l'eventuale risarcimento di cui al punto precedente.
Articolo 16 - Premio di fine mandato
In coincidenza con la cessazione del rapporto, e comunque entro 30 giorni da tale evento, sarà corrisposto dall'Agente al Collaboratore un Premio di fine mandato in misura pari al 3% dei compensi maturati e corrisposti in tutto l'arco del rapporto di collaborazione appena terminato, e comunque per la parte riferita al periodo successivo alla data di stipula del presente Accordo.
Il Collaboratore avrà facoltà di iscriversi al Fondo Integrativo di Previdenza di categoria ( Previagens ). In tal caso la contribuzione al Fondo sarà costituita dall'intera percentuale di ragguaglio del premio ( 3 % ), integrata da una contribuzione, di pari entità, a carico dell'Agente.
Entrambe le contribuzioni di cui sopra saranno versate annualmente dall'Agente al Fondo Previagens, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento.
Articolo 17 - Previdenze ed assistenze. Assicurazione infortuni.
I Collaboratori assicurativi sono soggetti all'iscrizione ed alla contribuzione alla gestione separata presso l'INPS, a norma dell'art. 2, comma 29, della Legge 8 agosto 1995, n° 335, secondo le norme dei collaboratori coordinati e continuativi.
Essi devono altresì essere assicurati contro gli infortuni sul lavoro, a norma dell'art. 5 del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n° 38.
Le parti stipulanti il presente Accordo convengono sull'opportunità di favorire l'attivazione di forme di assistenza nonché di copertura assicurativa R.C. da parte ed a favore dei Collaboratori, mediante convenzioni con istituzioni esterne (Mutui, Fondi, Compagnie di assicurazione, etc.). Il costo dell'adesione a tali forme, ferma restando la relativa volontarietà, resterà a carico dei collaboratori, essendosene tenuto conto nella determinazione dei compensi. Gli Agenti committenti, in presenza di delega scritta del singolo collaboratore, provvederanno a trattenere le quote di adesione alle Forme in oggetto, riversandole agli Enti interessati.
Articolo 18 - Ente bilaterale. Procedure di certificazione dei contratti. Contenzioso.
E' costituito l'Ente bilaterale nazionale per i Collaboratori assicurativi degli Agenti di assicurazione, la cui attività verrà regolata da apposito Statuto, definito, unitamente al relativo Regolamento, da una Commissione costituita pariteticamente dalle Parti firmatarie il presente Accordo, con le stesse modalità quantitative indicate all'art. 20. La suddetta Commissione dovrà terminare i propri lavori entro tre mesi dalla sottoscrizione dell'Accordo stesso.
Nell'ambito dell'Ente bilaterale di cui al comma precedente viene costituita la Commissione paritetica di conciliazione di cui all'art. 19, 2° comma.
L'Ente bilaterale nazionale istituisce una Commissione paritetica nazionale di certificazione avente in esclusiva i compiti e le finalità di cui al Titolo VIII, Capo I, articoli da 75 a 81 ed art. 82 del D.Lgs. 276/2003. Le Parti convengono che, in caso di avvenuta certificazione, possa essere instaurato contenzioso, relativo alla qualificazione del singolo contratto di lavoro, esclusivamente con le procedure indicate all'art. 80 del suddetto Decreto.
Articolo 19 - Controversie e procedure di conciliazione
Le controversie collettive per l'applicazione del presente Accordo collettivo verranno demandate all'esame della Commissione paritetica nazionale, di cui all'art. 20.
Le controversie individuali insorte fra committente e collaboratore, derivanti dall'applicazione del presente Accordo saranno demandate, prima dell'eventuale azione giudiziaria, in conformità con il disposto del D.Lgs. 31 marzo 1998, n° 80 e successive modificazioni ed integrazioni, all'esame di una Commissione di conciliazione, composta, in sede nazionale o locale, da un rappresentante di SNA o di UNAPASS ed un rappresentante dell'Organizzazione sindacale firmataria del presente Accordo, cui l'Agente committente ed il collaboratore aderiscano o conferiscano mandato. La Commissione dovrà esperire il tentativo di conciliazione entro 15 giorni dalla richiesta avanzata da una delle parti.
Articolo 20 - Commissione paritetica nazionale.
E' costituita una Commissione paritetica nazionale, composta da 8 membri, di cui 4 nominati da SNA ed UNAPASS, da un lato, e 4 nominati dalle OO.SS. firmatarie del presente Accordo, congiuntamente dalle due sigle nell'ambito delle singole Confederazioni. Le rispettive nomine di SNA ed UNAPASS verranno suddivise fra le due sigle secondo il principio di rappresentatività, con la salvaguardia della minoranza. Nella fase iniziale i membri designati da SNA saranno 3.
La Commissione avrà le funzioni di :
a) esercitare la vigilanza sulla corretta applicazione del presente Accordo;
b) esaminare tutte le controversie collettive relative all'interpretazione ed all'applicazione dell'Accordo stesso, assumendo in proposito le delibere del caso, vincolanti per le parti qualora assunte all'unanimità;
c) monitorare la situazione inerente l'utilizzazione delle collaborazioni oggetto del presente Accordo nell'ambito degli Agenti di assicurazione. A tal fine SNA ed UNAPASS comunicheranno congiuntamente, con periodicità annuale, alla Commissione i dati aggregati, suddivisi per ambito territoriale regionale, relativi al numero ed alla tipologia dei contratti instaurati, nonché di quelli cessati;
d) individuare i contenuti minimi dei corsi di formazione di cui all'art. 8.
Articolo 21 - Diritti personali, di informazione e sindacali.
Il Collaboratore ha diritto di ricevere tempestive informazioni in merito all'andamento commerciale dell'agenzia con la quale collabora, nonché circa il o i nominativi delle Imprese di assicurazione che l'Agente rappresenta.
Il Collaboratore è titolare degli stessi diritti di libertà, dignità e tutela sindacale stabiliti dagli artt. 1, 8 e 15 della Legge 300/1970.
Egli ha inoltre diritto di partecipare a tutte le attività e riunioni sindacali, relative alla propria categoria di Collaboratore non subordinato. Le predette attività non dovranno comportare alcun onere né costo per l'Agente.
Articolo 22 - Decorrenza e durata
Il presente Accordo decorre dal ........................ ( data di sottoscrizione ) ed ha durata di 6 anni.
Articolo 23 - Procedure di rinnovo
L'Accordo potrà essere disdettato da alcuna delle parti contraenti, con lettera raccomandata A.R. da inviare non oltre tre mesi prima della scadenza. In tale lettera dovranno essere esplicitate le richieste che la parte disdettante chiede di discutere in sede di rinnovo.
In mancanza di disdetta da alcuna delle parti, l'Accordo è rinnovato per una durata pari a quella originaria.
14/06/2004 Barbara Malini Proposta di Accordo Economico Produttori In allegato trovate l'ultima proposta avanzata da Sna in merito al rinnovo dell'accordo economico collettivo per la disciplina dei rapporti tra agenti di assicurazione in gestione libera e "collaboratori assicurativi" (gli agenti vorrebbero ricomprendervi anche mansioni amministrative).
ACCORDO ECONOMICO COLLETTIVO
PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI FRA
AGENTI DI ASSICURAZIONE IN GESTIONE LIBERA
E
COLLABORATORI ASSICURATIVI
Costituzione delle Parti:
Premessa
Le parti stipulanti intendono realizzare, con il presente Accordo economico collettivo, una disciplina normativa aderente alle peculiarità del settore assicurativo, alle esigenze degli Agenti di assicurazione ed a quelle dei soggetti che collaborano con le agenzie nell'attività assicurativa, al fine di realizzare il comune interesse dell'ottimizzazione dell'attività delle agenzie di assicurazione, nell'ottica di fornire a tutti i soggetti interessati un più concreto ed attuale strumento di riferimento normativo.
Le parti dichiarano che il presente accordo è innovativo rispetto alla disciplina contrattuale dettata dal CCNL 25.5.1939 ( G.U. 12.1.1939 ), per quanto riguarda i soggetti ivi denominati produttori di 3° e 4° gruppo.
Articolo 1 - Campo di applicazione
Il rapporto fra Agenti di assicurazione in gestione libera, iscritti all'Albo nazionale degli Agenti di assicurazione, e Collaboratori assicurativi è disciplinato dalla norme contenute nel presente Accordo economico collettivo.
Il presente Accordo non si applica, a norma dell'art. 61, 2°comma, del D.Lgs. 276/03, ai rapporti di durata non superiore a 30 giorni e con compensi non superiori ad € 5.000. Durata e compensi si intendono riferiti complessivamente allo stesso anno e committente.
Articolo 2 - Oggetto del rapporto
Il rapporto dei Collaboratore assicurativo con gli Agenti si configura come rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, di cui all'art. 409, I° comma, n° 3, C.P.C., nonché al Titolo VII, capo I, articoli da 61 a 69 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n°276.
E' Collaboratore assicurativo chi assume, nei confronti di uno o più Agenti di assicurazione, nell'ambito della stessa Agenzia, l'obbligazione di procacciare affari assicurativi e/o collaborare alla gestione ed allo sviluppo dell'agenzia di assicurazione anche mediante l'assunzione di incarichi di tipo amministrativo, organizzativo, gestionale.
Gli incarichi di cui sopra assumeranno la forma di uno o più programmi di lavoro, tendenti all'acquisizione di specifici obbiettivi indicati analiticamente nel contratto individuale di collaborazione.
Il procacciamento del singolo affare assicurativo eseguito dal Collaboratore, cui sia stato affidato il relativo incarico, non comporta la facoltà di concludere l'affare stesso, che rimane di esclusiva pertinenza dell'Agente.
Al Collaboratore assicurativo può essere affidato anche l' incarico dell' esazione dei premi relativi alle scadenze di polizza, successive alla prima.
Il Collaboratore assicurativo esplica di norma la propria attività di produzione assicurativa presso i locali di pertinenza dei clienti assicurati; egli peraltro può svolgere anche compiti operativi all'interno dell'agenzia committente per quanto strettamente connesso, funzionale e complementare all'attività produttiva, oltre che nel caso di incarichi di tipo amministrativo, organizzativo e/o gestionale.
Articolo 3 - Autonomia del rapporto
La caratteristica di collaborazione coordinata e continuativa dei rapporti dei Collaboratori assicurativi esclude ogni forma di subordinazione fra Collaboratori ed Agenti, salvo per quanto riguarda l'eventuale coordinamento con le strutture organizzative dell'agenzia, che si rendesse necessario.
L'attività del Collaboratore deve essere eseguita personalmente. Egli non potrà avvalersi di propri dipendenti e/o collaboratori; potrà avvalersi di sostituti solo nei casi di proprio impedimento, di cui al successivo articolo 14, con l'accordo esplicito e scritto dell'Agente committente.
L'attività del Collaboratore non può essere assoggettata ad alcuna forma di orario lavorativo, sia con che senza controllo da parte dell'Agente.
Nello svolgimento dell'attività di esazione dei premi, di cui al precedente articolo 2, 5° comma, eventualmente affidatagli, il Collaboratore sarà tenuto al rispetto delle scadenze contrattuali delle polizze delle quali gli venga affidata l'esazione stessa.
Il Collaboratore opererà negli orari dell'agenzia con la quale collabora, nel caso si renda necessaria una fase di coordinamento funzionale con l'Agente e gli altri collaboratori e/o dipendenti dell'agenzia.
Articolo 4 - Durata del rapporto
Il rapporto di collaborazione con il Collaboratore assicurativo sarà instaurato a tempo a tempo determinato, con termine coincidente con il conseguimento dell'obbiettivo professionale dedotto nel contratto ed indicato nel relativo programma.
Nei casi indicati all'art. 8 il programma iniziale sarà correlato all'esperimento positivo del corso di formazione.
Il contratto potrà essere rinnovato, successivamente alla sua scadenza, o prorogato, con l'accordo di entrambe le parti, per nuovi obbiettivi professionali ovvero per la ritenuta opportunità di ampliare l'ambito temporale di riferimento degli obbiettivi stessi, mediante la sottoscrizione di specifici programmi aggiuntivi.
In caso di prima stipula di un contratto per una delle forme di collaborazione oggetto del presente Accordo, le parti potranno prevedere un periodo, della durata massima di 90 giorni di calendario, durante il quale il rapporto potrà essere risolto da entrambe le parti senza alcuna conseguenza né preavviso. Di tale pattuizione dovrà essere fatta menzione nel contratto individuale.
La durata del periodo di cui al comma precedente potrà essere ridotta del 50% in caso di avvenuta formazione a norma dell'art. 8, presso lo stesso Agente committente.
Articolo 5 - Norme deontologiche
Il collaboratore è tenuto ad osservare rigorosamente le regole del segreto a proposito di fatti, informazioni, notizie od altro, relative al committente, all'agenzia ed all'attività alla quale egli collabora, delle quali sia venuto comunque a conoscenza durante lo svolgimento del proprio incarico.
Il Collaboratore, compatibilmente con il completo assolvimento degli impegni assunti nel contratto individuale e con le dichiarazioni rese nello stesso, sarà libero di prestare, a favore di terzi diversi dal committente la prestazione oggetto del contratto, la propria attività, in qualsivoglia forma, purché al di fuori del settore assicurativo/finanziario e comunque non in concorrenza con l'attività dell'Agenzia committente, né tale da arrecare danno all'immagine e/o qualsiasi pregiudizio al committente.
Le clausole del presente articolo rivestono per il committente carattere essenziale; la loro eventuale violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto dell'incarico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 C.C. (clausola risolutiva espressa).
Articolo 6 - Contratto individuale di collaborazione
L'instaurazione del rapporto del Collaboratore assicurativo dovrà risultare da atto scritto, contenente le seguenti indicazioni, con allegato il relativo programma operativo:
a) la corretta e completa identificazione delle parti stipulanti il contratto, contenente, per quanto riguarda il Collaboratore, le complete generalità, residenza, eventuale domicilio, codice fiscale ;
b) la tipologia dell'incarico conferito, individuando puntualmente gli obbiettivi professionali oggetto del contratto stesso, elencati nel relativo programma;
c) il luogo, identificato con il relativo territorio comunale, di normale esercizio dell'attività;
d) eventuali modalità di espletamento dell'incarico, ivi eventualmente comprese quelle relative all'utilizzo degli strumenti e mezzi relativi all'incarico;
e) la data di inizio del rapporto;
f) le modalità con le quali viene garantita l'autonomia della prestazione e l'eventuale connessione e coordinamento funzionale della stessa con l'attività agenziale;
g) l'indicazione del termine del rapporto;
h) l'esistenza e la durata del periodo di cui al 4°comma del precedente art. 4;
i) la misura dei compensi pattuiti, nonché i criteri di ragguaglio degli stessi; a tal fine saranno indicati separatamente i compensi relativi a ciascun programma di lavoro, con evidenziazione, in particolare, dei corrispettivi riferiti alle attività di cui al 4° e 5° comma dell'art. 2;
j) la tipologia delle spese di trasporto e/o soggiorno, direttamente connesse con lo svolgimento dell'incarico conferito, ammesse all'eventuale rimborso, nonché gli eventuali limiti delle stesse;
k) la periodicità e le modalità di corresponsione del compenso e dell'eventuale rimborso spese;
l) la previsione della possibilità per il Collaboratore di farsi sostituire da persona di fiducia sia sua che dell'Agente, in caso di ricorrenza di alcuno degli eventi indicati al successivo articolo 14;
m) le modalità di accesso alle informazioni relative alla prevenzione infortuni ed alla sicurezza sul lavoro;
n) le modalità di accesso all'eventuale formazione, di cui all'art. 8;
o) il nominativo e la qualifica del R.S.P.P. in azienda, le informazioni necessarie per l'esecuzione dei compiti oggetto del contratto, nonché le norme comportamentali per i casi di emergenza;
p) le modalità di risoluzione e di cessazione del rapporto, il periodo di disdetta e le modalità per la composizione di eventuali controversie, insorgenti sia durante che successivamente alla cessazione del rapporto, fermo restando quanto previsto all'art. 19;
q) riferimento specifico al presente Accordo, nonché alle leggi che disciplinano la materia, ivi compresa l'esclusione dal campo di applicazione dell'IVA, secondo le previsioni dell'art. 5, 2°comma, del D.P.R. 633/72.
Nel caso che l'oggetto del contratto sia connesso con il procacciamento o la gestione di affari assicurativi, nel contratto individuale dovranno essere ulteriormente indicati i seguenti elementi :
r) la zona geografica nella quale il Collaboratore eserciterà la propria attività;
s) le tipologie di polizze e di potenziali clienti oggetto dell'incarico di procacciamento degli affari.
Gli elementi contrattuali di cui sopra costituiranno esclusive per il collaboratore.
Per quanto riguarda l'eventuale incarico di esazione, di cui al 5°comma del precedente articolo 2, dovrà essere indicata la clausola che l'elenco delle polizze da incassare sarà consegnato al Collaboratore con anticipo di almeno 10 giorni rispetto alla prima scadenza di copertura.
Copia del contratto di cui sopra sarà consegnata al Collaboratore al momento della relativa sottoscrizione, unitamente ad una copia del presente Accordo economico collettivo.
Articolo 7 - Documentazione da produrre
Per l'instaurazione del rapporto il Collaboratore sarà tenuto alla produzione di tutta la documentazione richiesta dalla vigente normativa civilistica, penale, sanitaria, fiscale e previdenziale.
Entrambe le parti del contratto hanno l'obbligo del rispetto della riservatezza dei dati di cui siano venute a conoscenza, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n° 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
Articolo 8 - Formazione.
Il Collaboratore assicurativo, cui sia conferito l'incarico della produzione assicurativa e che non abbia avuto precedenti esperienze lavorative nel settore assicurativo, né abbia già compiuto analogo periodo di formazione, dovrà obbligatoriamente effettuare un periodo di formazione della durata minima di mesi tre (formazione di base) e massima di mesi 6, che costituirà l'oggetto del programma iniziale del contratto.
La formazione, che avrà luogo in contemporaneità con lo svolgimento delle attività operative indicate nel programma, si attuerà mediante la frequenza ad un corso, di contenuti sia teorici che pratici, che sarà tenuto da un "tutor", individuato nella persona dell'Agente o di un suo incaricato che abbia almeno la qualifica professionale di sub-agente, o di altro soggetto in possesso della necessaria competenza. Al termine dei primi tre mesi di corso il tutor potrà a suo insindacabile giudizio dichiarare terminato il periodo formativo. La frequenza alla parte teorica del corso di formazione deve essere considerata obbligatoria.
Al termine della formazione sarà rilasciato al Collaboratore, che ne abbia frequentato assiduamente e con profitto i corsi, un attestato di avvenuta formazione assicurativa, valido ai soli fini contrattuali di cui al I° comma.
La Commissione di cui all'art. 20 provvederà alla individuazione dei contenuti minimi dei corsi di formazione.
Articolo 9 - Sicurezza sul lavoro.
Il committente applicherà le misure di prevenzione per la salute e la sicurezza sul lavoro, in conformità a quanto previsto in proposito dal D.Lgs. 626/94, nonché la tutela sanitaria periodica, per le attività soggette, anche ai lavoratori che operano con le forme contrattuali oggetto del presente Accordo.
A tale proposito il committente comunicherà al collaboratore, come previsto all'art. 6, lettera o), il nominativo e la qualifica operativa del R.S.P.P., nonché tutte le informazioni necessarie per l'esecuzione dei compiti oggetto del contratto e le norme comportamentali per i casi di emergenza.
Articolo 10 - Compensi
Al Collaboratore spetta il compenso indicato nel contratto individuale, nonché, per le attività prettamente assuntive o di gestione del portafoglio, una provvigione commisurata all'entità dei premi relativi alle polizze procacciate e, nel caso gli sia affidata l'esazione dei premi relativi alle scadenze di polizza, successive alla prima, una provvigione commisurata all'entità dei premi incassati ovvero un compenso correlato al numero degli stessi premi.
La misura dei compensi fissi e delle provvigioni per il procacciamento di affari e la tipologia di compensi, nonché la relativa misura, per le attività di esazione delle scadenze successive alla prima, sono indicate analiticamente nel contratto di collaborazione.
Durante il periodo di formazione di cui all'art. 8 il compenso lordo attribuito al Collaboratore non potrà essere inferiore ai seguenti importi mensili fissi, da ragguagliare al periodo di durata del contratto e/o della formazione:
" per i primi 2 mesi di formazione € 200
" per i successivi 2 mesi " " 250
" per gli ultimi 2 mesi " " 300,
oltre ad una provvigione per gli affari direttamente procacciati dal collaboratore.
Successivamente al termine del periodo di formazione, con esito giudicato positivo da entrambe le parti, il contratto potrà essere prorogato, indicando un nuovo programma nel quale, in relazione alla tipologia qualitativa e quantitativa del programma stesso, la parte fissa e quella variabile dei compensi saranno di comune accordo ridefinite, secondo un ammontare complessivo comunque non inferiore rispetto a quello iniziale, a parità di affari procacciati e di quietanze incassate, con la possibilità che la parte variabile assuma un aspetto quantitativo proporzionalmente maggiore di quella fissa.
Articolo 11 - Rimborsi spese ( da approfondire )
Al Collaboratore può essere corrisposto un rimborso spese, anche per quanto riguarda spese di trasporto e/o di soggiorno.
Il rimborso può essere corrisposto esclusivamente con il sistema del piè di lista e, per quanto riguarda eventuali spese di trasporto e/o di soggiorno, deve riguardare trasferte al di fuori del territorio comunale di normale esercizio dell'attività, indicato nel contratto di collaborazione.
Articolo 12 - Modalità di corresponsione dei compensi e dei rimborsi spese.
La corresponsione dei compensi e degli eventuali rimborsi spese avverrà, con le formalità contabili previste dal D.Lgs. 342/2000, con scansioni di erogazione almeno mensili, salvo diverse pattuizioni individuali correlate a specificità della singola agenzia o dell'oggetto del contratto individuale, ed avrà luogo entro il 15° giorno successivo al termine del periodo di riferimento.
I compensi costituenti il corrispettivo delle prestazioni rese dal Collaboratore sono di norma esclusi dal campo di applicazione dell'IVA, inquadrandosi il rapporto nelle previsioni di cui all'art. 5, comma 2, del D.P.R. 633/72, come indicato nel contratto individuale.
Il committente applicherà ai compensi ed ai rimborsi spese corrisposti la normativa previdenziale, fiscale ed assicurativa in vigore pro-tempore, provvedendo alle relative coperture presso gli Istituti di competenza (INPS,INAIL).
Articolo 13 - Cauzione.
Nel solo caso di affidamento al Collaboratore assicurativo dell'incarico di esazione dei premi relativi alle scadenze di polizza successive alla prima, di cui all'art. 2, 5° comma, L'Agente avrà facoltà di richiedere al Collaboratore, che dovrà concederla, una cauzione per l'attività da svolgere, di importo correlato agli incassi da effettuare.
In ogni caso l'importo della cauzione non potrà eccedere il presumibile importo complessivo delle quietanze da incassare prima di dar luogo al relativo rendiconto, secondo il programma di lavoro.
La cauzione potrà essere prestata in contanti o tramite polizza fidejussoria.
Articolo 14 - Sospensione del rapporto. Sostituzione temporanea del
Collaboratore
Il Collaboratore ha l'obbligo di eseguire i compiti affidatigli nel rispetto delle prescrizioni contenute nel contratto con il quale gli è stato conferito l'incarico. Nel caso di impossibilità sopravvenuta per il Collaboratore di eseguire l'incarico, ed esclusi i casi di cui al comma successivo, il rapporto potrà essere risolto, ad iniziativa dell'agente, senza necessità di alcun preavviso né indennizzo.
Il Collaboratore ha diritto, a richiesta, alla sospensione del rapporto, senza percepire il corrispettivo, entro il periodo massimo scadente con il termine contrattualmente previsto, in caso di ricorrenza dei seguenti eventi :
a) per contrarre matrimonio, per un periodo massimo di 15 giorni di calendario (consecutivi);
b) per malattia " " di durata massima pari ad 1/6 della durata stabilita nel contratto
individuale;
c) per infortunio professionale " " coincidente con quello di inabilità temporanea assoluta;
d) per gravi, comprovati e giustificati motivi, anche di forza maggiore, per un massimo di 5 giorni di
calendario. Rientra in tale previsione anche il giorno di
sostenimento degli esami universitari.
Nel caso di gravidanza, la durata del rapporto è prorogata per un periodo di 180 giorni, fermo restando il diritto per la collaboratrice alla sospensione del rapporto per tutto il periodo necessario alla tutela sanitaria.
Gli eventi a) e gravidanza saranno tempestivamente notificati dal Collaboratore all'Agente, con un preavviso di almeno 15 giorni, salvo, per i secondi, il caso del verificarsi di complicanze, e convenientemente documentati.
L'avvenuto infortunio sul lavoro dovrà essere immediatamente segnalato al committente, recapitando allo stesso il relativo certificato e relazionando in merito all'accaduto con la massima sollecitudine possibile.
In caso di malattia sopravvenuta, dovrà esserne data sollecita notizia al committente, comunque entro il termine del giorno di inizio dell'evento, facendo pervenire la relativa documentazione entro il termine massimo di tre giorni successivi all'inizio dell'evento stesso.
La richiesta di sospensione derivante da eventi ricadenti nella fattispecie d) sarà, di norma e salvo giustificati motivi, avanzata dal collaboratore al committente con almeno 5 giorni di preavviso.
Resta ferma la possibilità per le parti di concordare periodi di sospensione del contratto, con o senza proroga del termine finale, per motivi anche diversi da quelli di cui ai punti precedenti.
In tutti i casi sopra indicati, il Collaboratore, così come previsto al precedente articolo 3, avrà la facoltà, nel caso che tale previsione sia stata espressamente esplicitata nel contratto individuale di cui all'articolo 6, lettera l), di farsi sostituire nell'espletamento dell'incarico da persona di fiducia sia sua che dell'Agente. In tal caso il diritto alla sospensione del proprio rapporto, per il caso di malattia, potrà essere portato fino al massimo coincidente con la durata prevista del contratto.
La sostituzione del Collaboratore, come sopra specificato, comporta la costituzione di un nuovo rapporto a termine fra Agente e sostituto, che assume a sua volta la veste di soggetto cui si applica il presente Accordo.
Articolo 15 - Risoluzione del contratto.
Data la natura di contratto a tempo determinato, il rapporto di risolve automaticamente alla scadenza inizialmente prevista, ancorché derivante da un rinnovo del contratto, o successivamente di comune accordo prorogata.
Il rapporto può essere risolto da entrambe le parti, prima del termine, per giusta causa, ivi compresa la sopravvenuta impossibilità, derivante da volontà o agenti esterni alle parti, di offrire o eseguire la prestazione oggetto dell'incarico, qualora non sia possibile attuare una sospensione. Rientrano nella fattispecie precedente anche i casi di revoca del mandato, trasferimenti, scorpori ed accorpamenti di portafoglio subiti dall'Agente.
Nel caso di trapasso di agenzia, al di fuori delle fattispecie parziali di cui al paragrafo precedente, il rapporto del Collaboratore non si risolve di diritto, ma può continuare inalterato con chi succede nella gestione dell'agenzia, salvo che quest'ultimo, non interessato al programma di lavoro del collaboratore, non risolva il rapporto, senza ulteriori obbligazioni.
Il rapporto può essere risolto da entrambe le parti prima del termine, al di fuori del caso di giusta causa, con preavviso di due mesi, ovvero del minor numero di giorni mancanti al compimento del termine.
Qualora una delle parti risolva il rapporto senza il rispetto del termine di preavviso indicato al precedente comma, la stessa sarà tenuta a risarcire l'altra parte con un importo pari alla media dei compensi dovuti per l'intero rapporto già effettuato rapportata al periodo mancante fino al termine del preavviso che sarebbe stato dovuto; il committente avrà diritto di rivalersi per tale risarcimento su tutte le competenze finali dovute al collaboratore.
In ogni caso resta salvo il diritto del collaboratore alla corresponsione dei compensi maturati fino alla data della risoluzione stessa, salvo l'eventuale risarcimento di cui al punto precedente.
Articolo 16 - Premio di fine mandato
In coincidenza con la cessazione del rapporto, e comunque entro 30 giorni da tale evento, sarà corrisposto dall'Agente al Collaboratore un Premio di fine mandato in misura pari al 3% dei compensi maturati e corrisposti in tutto l'arco del rapporto di collaborazione appena terminato, e comunque per la parte riferita al periodo successivo alla data di stipula del presente Accordo.
Il Collaboratore avrà facoltà di iscriversi al Fondo Integrativo di Previdenza di categoria ( Previagens ). In tal caso la contribuzione al Fondo sarà costituita dall'intera percentuale di ragguaglio del premio ( 3 % ), integrata da una contribuzione, di pari entità, a carico dell'Agente.
Entrambe le contribuzioni di cui sopra saranno versate annualmente dall'Agente al Fondo Previagens, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento.
Articolo 17 - Previdenze ed assistenze. Assicurazione infortuni.
I Collaboratori assicurativi sono soggetti all'iscrizione ed alla contribuzione alla gestione separata presso l'INPS, a norma dell'art. 2, comma 29, della Legge 8 agosto 1995, n° 335, secondo le norme dei collaboratori coordinati e continuativi.
Essi devono altresì essere assicurati contro gli infortuni sul lavoro, a norma dell'art. 5 del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n° 38.
Le parti stipulanti il presente Accordo convengono sull'opportunità di favorire l'attivazione di forme di assistenza nonché di copertura assicurativa R.C. da parte ed a favore dei Collaboratori, mediante convenzioni con istituzioni esterne (Mutui, Fondi, Compagnie di assicurazione, etc.). Il costo dell'adesione a tali forme, ferma restando la relativa volontarietà, resterà a carico dei collaboratori, essendosene tenuto conto nella determinazione dei compensi. Gli Agenti committenti, in presenza di delega scritta del singolo collaboratore, provvederanno a trattenere le quote di adesione alle Forme in oggetto, riversandole agli Enti interessati.
Articolo 18 - Ente bilaterale. Procedure di certificazione dei contratti. Contenzioso.
E' costituito l'Ente bilaterale nazionale per i Collaboratori assicurativi degli Agenti di assicurazione, la cui attività verrà regolata da apposito Statuto, definito, unitamente al relativo Regolamento, da una Commissione costituita pariteticamente dalle Parti firmatarie il presente Accordo, con le stesse modalità quantitative indicate all'art. 20. La suddetta Commissione dovrà terminare i propri lavori entro tre mesi dalla sottoscrizione dell'Accordo stesso.
Nell'ambito dell'Ente bilaterale di cui al comma precedente viene costituita la Commissione paritetica di conciliazione di cui all'art. 19, 2° comma.
L'Ente bilaterale nazionale istituisce una Commissione paritetica nazionale di certificazione avente in esclusiva i compiti e le finalità di cui al Titolo VIII, Capo I, articoli da 75 a 81 ed art. 82 del D.Lgs. 276/2003. Le Parti convengono che, in caso di avvenuta certificazione, possa essere instaurato contenzioso, relativo alla qualificazione del singolo contratto di lavoro, esclusivamente con le procedure indicate all'art. 80 del suddetto Decreto.
Articolo 19 - Controversie e procedure di conciliazione
Le controversie collettive per l'applicazione del presente Accordo collettivo verranno demandate all'esame della Commissione paritetica nazionale, di cui all'art. 20.
Le controversie individuali insorte fra committente e collaboratore, derivanti dall'applicazione del presente Accordo saranno demandate, prima dell'eventuale azione giudiziaria, in conformità con il disposto del D.Lgs. 31 marzo 1998, n° 80 e successive modificazioni ed integrazioni, all'esame di una Commissione di conciliazione, composta, in sede nazionale o locale, da un rappresentante di SNA o di UNAPASS ed un rappresentante dell'Organizzazione sindacale firmataria del presente Accordo, cui l'Agente committente ed il collaboratore aderiscano o conferiscano mandato. La Commissione dovrà esperire il tentativo di conciliazione entro 15 giorni dalla richiesta avanzata da una delle parti.
Articolo 20 - Commissione paritetica nazionale.
E' costituita una Commissione paritetica nazionale, composta da 8 membri, di cui 4 nominati da SNA ed UNAPASS, da un lato, e 4 nominati dalle OO.SS. firmatarie del presente Accordo, congiuntamente dalle due sigle nell'ambito delle singole Confederazioni. Le rispettive nomine di SNA ed UNAPASS verranno suddivise fra le due sigle secondo il principio di rappresentatività, con la salvaguardia della minoranza. Nella fase iniziale i membri designati da SNA saranno 3.
La Commissione avrà le funzioni di :
a) esercitare la vigilanza sulla corretta applicazione del presente Accordo;
b) esaminare tutte le controversie collettive relative all'interpretazione ed all'applicazione dell'Accordo stesso, assumendo in proposito le delibere del caso, vincolanti per le parti qualora assunte all'unanimità;
c) monitorare la situazione inerente l'utilizzazione delle collaborazioni oggetto del presente Accordo nell'ambito degli Agenti di assicurazione. A tal fine SNA ed UNAPASS comunicheranno congiuntamente, con periodicità annuale, alla Commissione i dati aggregati, suddivisi per ambito territoriale regionale, relativi al numero ed alla tipologia dei contratti instaurati, nonché di quelli cessati;
d) individuare i contenuti minimi dei corsi di formazione di cui all'art. 8.
Articolo 21 - Diritti personali, di informazione e sindacali.
Il Collaboratore ha diritto di ricevere tempestive informazioni in merito all'andamento commerciale dell'agenzia con la quale collabora, nonché circa il o i nominativi delle Imprese di assicurazione che l'Agente rappresenta.
Il Collaboratore è titolare degli stessi diritti di libertà, dignità e tutela sindacale stabiliti dagli artt. 1, 8 e 15 della Legge 300/1970.
Egli ha inoltre diritto di partecipare a tutte le attività e riunioni sindacali, relative alla propria categoria di Collaboratore non subordinato. Le predette attività non dovranno comportare alcun onere né costo per l'Agente.
Articolo 22 - Decorrenza e durata
Il presente Accordo decorre dal ........................ ( data di sottoscrizione ) ed ha durata di 6 anni.
Articolo 23 - Procedure di rinnovo
L'Accordo potrà essere disdettato da alcuna delle parti contraenti, con lettera raccomandata A.R. da inviare non oltre tre mesi prima della scadenza. In tale lettera dovranno essere esplicitate le richieste che la parte disdettante chiede di discutere in sede di rinnovo.
In mancanza di disdetta da alcuna delle parti, l'Accordo è rinnovato per una durata pari a quella originaria.
produttori.pdf Inserire il criterio di ricerca e cliccare sulla lente di ingradimento In allegato trovate l'ultima proposta avanzata da Sna in merito al rinnovo dell'accordo economico collettivo per la disciplina dei rapporti tra agenti di assicurazione in gestione libera e "collaboratori assicurativi" (gli agenti vorrebbero ricomprendervi anche mansioni amministrative). .: allegato da scaricare :. barbara.malini 1
Fisac Cgil Messina - Salvatore Potenzone salvatore.potenzone@tiscalinet.it Accordo sull'orario estivo Vi invio due dei quattro orari estivi sotoscritti in Sicilia spero vi tornino utili.
Il responsabile regionale dell'appalto Salvatore Potenzone
http://www.informafisac.it/fisacassicurazioni/testi/orario_estivo_sicilia.pdf 30/06/2004 Fisac Cgil Messina - Salvatore Potenzone Accordo sull'orario estivo Vi invio due dei quattro orari estivi sotoscritti in Sicilia spero vi tornino utili.
Il responsabile regionale dell'appalto Salvatore Potenzone
orario_estivo_sicilia.pdf Inserire il criterio di ricerca e cliccare sulla lente di ingradimento Vi invio due dei quattro orari estivi sotoscritti in Sicilia spero vi tornino utili. Il responsabile regionale dell'appalto Salvatore Potenzone .: allegato da scaricare :. barbara.malini 1
Fisac Cgil Nazionale - Efficie efficie@fisac-campania.it Disdetta CCNL Appalto Vi rimetto in allegato comunicazione disdetta CCNL. http://www.informafisac.it/fisacassicurazioni/testi/disdetta_ccnl.pdf 14/07/2004 Fisac Cgil Nazionale - Efficie Disdetta CCNL Appalto Vi rimetto in allegato comunicazione disdetta CCNL. disdetta_ccnl.pdf Inserire il criterio di ricerca e cliccare sulla lente di ingradimento Vi rimetto in allegato comunicazione disdetta CCNL. .: allegato da scaricare :. barbara.malini 1
Fisac Regionale Veneto fisac.veneto@mail.cgil.it Seminario veneto sul rinnovo del CCNL Appalto del 10 giugno u.s. Invio documentazione sul seminario tenuto a Padova il 10 giugno u.s. sul rinnovo del CCNL Appalto. http://www.informafisac.it/fisacassicurazioni/testi/note_rinnovo_appalto.pdf 25/06/2004 note_rinnovo_appalto.pdf Inserire il criterio di ricerca e cliccare sulla lente di ingradimento Invio documentazione sul seminario tenuto a Padova il 10 giugno u.s. sul rinnovo del CCNL Appalto. .: allegato da scaricare :. barbara.malini 1
Fisac Cgil Nazionale - Efficie efficie@fisac-campania.it Proposta della Fisac sull'accordo collettivo produttori Vi invio ultima bozza sulla regolamentazione della figura dei Produttori che abbiamo già provveduto, unitariamente, ad inviare alle nostre controparti. http://www.informafisac.it/fisacassicurazioni/testi/proposta_collaboratori_nidil.pdf ACCORDO ECONOMICO COLLETTIVO
PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI
FRA
AGENTI DI ASSICURAZIONE IN GESTIONE LIBERA
E
COLLABORATORI ASSICURATIVI
Costituzione delle Parti:
Premessa:
Le parti stipulanti intendono realizzare, con il presente Accordo Economico Collettivo, una disciplina normativa aderente alle peculiarità del settore assicurativo, alle esigenze degli Agenti di assicurazione ed a quelle dei soggetti che collaborano con le agenzie nell'attività assicurativa, al fine di realizzare il comune interesse dell'ottimizzazione dell'attività delle Agenzie di assicurazione, nell'ottica di fornire a tutti i soggetti interessati un più concreto ed attuale strumento di riferimento normativo.
Le parti dichiarano che il presente accordo è innovativo rispetto alla disciplina contrattuale dettata dal CCNL 25.5.1939 ( G.U. 12.1.1939 ), per quanto riguarda i soggetti ivi denominati produttori di 3° e 4° gruppo.
Articolo 1 - Campo di applicazione
Il rapporto fra Agenti di assicurazione in gestione libera, iscritti all'Albo nazionale degli Agenti di assicurazione, e Collaboratori assicurativi è disciplinato dalla norme contenute nel presente Accordo economico collettivo.
Le parti si danno atto che il presente accordo è applicabile anche alle prestazioni occasionali di cui al comma 2° art. 61 d.lgs n.276/03. Il presente accordo disciplina inoltre, in modo specifico, anche le prestazioni occasionali di lavoro autonomo, come da contratto tipo da utilizzare per le suddette prestazioni di cui all'allegato n. 2 limitatamente agli articoli di seguito tassativamente indicati:
(da concordare)
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
Per collaborazioni occasionali, a norma dell'art. 61, 2°comma, del D.Lgs. 276/03, si intendono i rapporti di durata non superiore a 30 giorni e con compensi non superiori ad € 5.000. Durata e compensi si intendono riferiti complessivamente allo stesso anno e committente.
Articolo 2 - Oggetto del rapporto
Il rapporto del/dei Collaboratore/i assicurativo con gli Agenti si configura come rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, di cui all'art. 409, I° comma, n° 3, C.P.C., nonché al Titolo VII, capo I, articoli da 61 a 69 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n°276.
Gli stessi pertanto non potranno essere inquadrati come prestazioni professionali d'opera con partita IVA, salvo diverse consolidate situazioni verificate a livello aziendale.
E' Collaboratore assicurativo chi assume, nei confronti di uno o più Agenti di assicurazione, nell'ambito della stessa Agenzia, l'obbligazione di procacciare affari assicurativi e/o collaborare allo sviluppo dell'agenzia di assicurazione. anche mediante l'assunzione di incarichi di tipo amministrativo, organizzativo, gestionale.
Gli incarichi di cui sopra assumeranno la forma di uno o più programmi di lavoro fasi degli stessi e/o progetti, tendenti all'acquisizione di specifici obbiettivi indicati analiticamente nel contratto individuale di collaborazione.
Il procacciamento del singolo affare assicurativo eseguito dal Collaboratore, cui sia stato affidato il relativo incarico, non comporta la facoltà di concludere l'affare stesso, che rimane di esclusiva pertinenza dell'Agente.
Al Collaboratore assicurativo può essere affidato anche l' incarico dell' esazione dei premi relativi alle scadenze di polizza, successive alla prima.
Il Collaboratore assicurativo esplica di norma la propria attività di produzione assicurativa presso i locali di pertinenza dei clienti assicurati; egli peraltro può svolgere anche compiti specifici all'interno dell'agenzia committente per quanto strettamente connesso, funzionale e complementare all'attività produttiva. , oltre che nel caso di incarichi di tipo amministrativo, organizzativo e/o gestionale.
Articolo 3 - Autonomia del rapporto
Articolo 3 - Natura dell'incarico. Caratteristiche del programma, fasi di esso e/o progetto.
L'incarico conferito in applicazione del presente accordo ha natura di collaborazione coordinata e continuativa, rientrante nella tipologia del lavoro a programma, fasi dello stesso e/o progetto, di cui agli artt. 61 / 69 del Decreto 276/93.
L'oggetto del contratto consiste in un'attività che il prestatore d'opera (collaboratore) deve eseguire, nell'ambito di un programma, fasi dello stesso e/o progetto, prefissato, per il raggiungimento degli scopi relativi a ciascun incarico. Tale attività si esplica attraverso l'esecuzione di una serie di atti programmati, che il collaboratore assicura, anche con procedure definite ed indicate, se esistenti, nel contratto di collaborazione a programma, fasi dello stesso e/o progetto.
Per tutti i collaboratori cui si applica il presente Accordo il programma fasi dello stesso e/o progetto sarà indicato, nel contratto individuale di conferimento dell'incarico, con riferimento all'esecuzione delle rispettive obbligazioni.
Il collaboratore è in collegamento esclusivamente funzionale con il committente, nonché con altri eventuali collaboratori addetti allo stesso programma fasi dello stesso e/o progetto. Egli non può essere assoggettato a potestà gerarchiche e/o disciplinari.
Il collaboratore gestisce autonomamente e personalmente la propria attività in funzione delle obbligazioni dedotte nel contratto. Egli non potrà avvalersi, di propri dipendenti e/o collaboratori.
Nei casi in cui sia indispensabile per la particolarità dell'incarico una forma di coordinamento con il committente, che definisca anche l'esecuzione temporale della prestazione, ai sensi dell'art. 62 lettera d) del D. LGS. n. 276 del 2003 e secondo quanto indicato dalla circolare n°1/04 del Ministero del Lavoro al punto II -coordinamento-, sarà il lavoratore nella sua autonomia ad indicare la fascia di presenza presso una sede stabilita dal committente, attraverso la comunicazione settimanale delle proprie presenze sulla base delle proprie disponibilità, coordinando questa scelta con il committente, in relazione agli obiettivi dell'incarico ricevuto. Resta fermo che le forme di coordinamento adottate non pregiudicheranno in alcun modo l'autonomia nell'esecuzione dell'obbligazione lavorativa del collaboratore.
Articolo 4 - Durata del rapporto
Il rapporto di collaborazione con il Collaboratore assicurativo sarà instaurato a tempo determinato, con termine coincidente con il conseguimento dell'obbiettivo professionale dedotto nel contratto ed indicato nel relativo programma.
La durata del contratto individuale sarà, quindi, correlata alle prestazioni ed all'esecuzione dell'attività con le seguenti modalità:
* programma o fase di lavoro: la durata del contratto, in relazione alla durata del programma, sarà di un 12 mesi. Nell'ambito del programma definito sulla base delle professionalità tra quelle ricompresse all'Art. 9 è prevista la previsione di fasi di programma, sulla base dei modelli allegati alla presente intesa, che perfezioneranno le singole prestazioni.
* progetto o fase di esso: la durata del contratto in relazione alla durata del progetto sarà concordata preventivamente tra le parti all'atto della stipula del contratto individuale e correlata ad uno o più progetti definiti ed indicati chiaramente nel contratto individuale stesso.
Nei casi indicati all'art. 8 il programma iniziale sarà correlato all'esperimento positivo del corso di formazione.
Il contratto potrà essere riproposto, successivamente alla sua scadenza, o prorogato, con l'accordo di entrambe le parti, per nuovi obbiettivi professionali ovvero per la ritenuta opportunità di ampliare l'ambito temporale di riferimento degli obbiettivi stessi, mediante la sottoscrizione di specifici programmi o progetti aggiuntivi.
In caso di prima stipula di un contratto per una delle forme di collaborazione oggetto del presente Accordo, le parti potranno prevedere un periodo, comunque non superiore a 30 giorni di calendario, durante il quale il rapporto potrà essere risolto da entrambe le parti senza alcuna conseguenza né preavviso. Di tale pattuizione dovrà essere fatta menzione nel contratto individuale.
La durata del periodo di cui al comma precedente potrà essere ridotta del 50% in caso di avvenuta formazione a norma dell'art. 8, presso lo stesso Agente committente.
La determinazione di nuovi progetti o programmi di lavoro durante la vigenza del contratto di lavoro, per le collaborazioni a progetto o programma, dovrà risultare da atto scritto allegato al contratto assieme agli altri progetti o programmi di lavoro inizialmente previsti. E' fatto salvo il diritto alla rinuncia del collaboratore a prestare la propria opera sul singolo progetto o programma di lavoro aggiuntivi senza che ciò pregiudichi in alcun modo il rapporto in essere e la riproposizione di nuove opportunità lavorative. Allo stesso modo ci si comporterà in caso di estensione del programma inizialmente previsto ad ulteriori attività o prodotti assicurativi.
Articolo 5 - Norme deontologiche
Il collaboratore è tenuto ad osservare rigorosamente le regole del segreto a proposito di fatti, informazioni, notizie od altro, relative al committente, all'agenzia ed all'attività alla quale egli collabora, delle quali sia venuto comunque a conoscenza durante lo svolgimento del proprio incarico.
Il Collaboratore, compatibilmente con il completo assolvimento degli impegni assunti nel contratto individuale e con le dichiarazioni rese nello stesso, sarà libero di prestare, a favore di terzi diversi dal committente la prestazione oggetto del contratto, la propria attività, in qualsivoglia forma, purché al di fuori del settore assicurativo/finanziario e comunque non in concorrenza con l'attività dell'Agenzia committente, né tale da arrecare danno all'immagine e/o qualsiasi pregiudizio al committente.
Le clausole del presente articolo rivestono per il committente carattere essenziale; la loro eventuale violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto dell'incarico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 C.C. (clausola risolutiva espressa).
Articolo 6 - Contratto individuale di collaborazione
L' instaurazione del rapporto con i collaboratori oggetto del presente Accordo dovrà risultare da atto scritto, redatto sulla base del modello allegato al presente accordo, di cui fa parte integrante, contenente le seguenti indicazioni minime:
a) la corretta e completa identificazione delle parti stipulanti il contratto, contenente, per quanto riguarda il Collaboratore, le complete generalità, residenza, eventuale domicilio, codice fiscale ;
b) la tipologia dell'incarico conferito, individuando puntualmente gli obbiettivi professionali oggetto del contratto stesso, elencati nel relativo programma/progetto;
c) il luogo, identificato con il relativo territorio comunale, di normale esercizio dell'attività;
d) eventuali modalità di espletamento dell'incarico, ivi eventualmente comprese quelle relative all'utilizzo degli strumenti e mezzi relativi all'incarico;
e) la data di inizio del rapporto;
f) le modalità con le quali viene garantita l'autonomia della prestazione e l'eventuale connessione e coordinamento funzionale della stessa con l'attività agenziale;
g) l'indicazione del termine del rapporto;
h) l'esistenza e la durata del periodo di cui al 4°comma del precedente art. 4;
i) la misura dei compensi pattuiti, nonché i criteri di ragguaglio degli stessi; a tal fine saranno indicati separatamente i compensi relativi a ciascun programma di lavoro, con evidenziazione, in particolare, dei corrispettivi riferiti alle attività di cui al 4° e 5° comma dell'art. 2;
j) la tipologia delle spese di trasporto e/o soggiorno ammesse al rimborso, direttamente connesse con lo svolgimento dell'incarico conferito, nonché gli eventuali limiti delle stesse;
k) la periodicità e le modalità di corresponsione del compenso e del rimborso spese;
l) la previsione della possibilità per il Collaboratore di farsi sostituire da persona di fiducia sia sua che dell'Agente, in caso di ricorrenza di alcuno degli eventi indicati al successivo articolo 14;
m) le modalità di accesso alle informazioni relative alla prevenzione infortuni ed alla sicurezza sul lavoro;
n) le modalità di accesso all'eventuale formazione, di cui all'art. 8;
o) il nominativo e la qualifica del R.S.P.P.(Responsabile Servizi Protezione e Prevenzione) in azienda, le informazioni necessarie per l'esecuzione dei compiti oggetto del contratto, nonché le norme comportamentali per i casi di emergenza;
p) le modalità di risoluzione e di cessazione del rapporto, il periodo di disdetta e le modalità per la composizione di eventuali controversie, insorgenti sia durante che successivamente alla cessazione del rapporto, fermo restando quanto previsto all'art. 19;
q) riferimento specifico al presente Accordo, nonché alle leggi che disciplinano la materia, ivi compresa l'esclusione dal campo di applicazione dell'IVA, secondo le previsioni dell'art. 5, 2°comma, del D.P.R. 633/72.
Nel caso che l'oggetto del contratto sia connesso con il procacciamento o la gestione di affari assicurativi, nel contratto individuale dovranno essere ulteriormente indicati i seguenti elementi
r) le tipologie di polizze e di potenziali clienti oggetto dell'incarico di procacciamento degli affari.
Gli elementi contrattuali di cui sopra costituiranno esclusive per il collaboratore.
E' consentito, nell'ambito del contratto individuale, l'inserimento di una clausola d'esclusività dell'attività svolta dal Collaboratore. In questo caso va prevista una clausola apposita che chiarisca i termini e gli ambiti in cui ha effetto l'esclusiva, con relativa indennità economica aggiuntiva.
Per quanto riguarda l'eventuale incarico di esazione, di cui al 5°comma del precedente articolo 2, dovrà essere indicata la clausola che l'elenco delle polizze da incassare sarà consegnato al Collaboratore con anticipo di almeno 10 giorni rispetto alla prima scadenza di copertura.
Copia del contratto di cui sopra sarà consegnata al Collaboratore al momento della relativa sottoscrizione, unitamente ad una copia del presente Accordo economico collettivo.
Articolo 7 - Documentazione da produrre
Per l'instaurazione del rapporto il Collaboratore sarà tenuto alla produzione di tutta la documentazione richiesta dalla vigente normativa civilistica, penale, sanitaria, fiscale e previdenziale.
Entrambe le parti del contratto hanno l'obbligo del rispetto della riservatezza dei dati di cui siano venute a conoscenza, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n° 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
Articolo 8 - Formazione.
Il Collaboratore assicurativo, cui sia conferito l'incarico della produzione assicurativa e che non abbia avuto precedenti esperienze lavorative nel settore assicurativo, né abbia già compiuto analogo periodo di formazione, dovrà obbligatoriamente effettuare un periodo di formazione di base della durata minima di mesi tre massima di mesi 3. che costituirà l'oggetto del programma iniziale del contratto.
La formazione, che avrà luogo in contemporaneità con lo svolgimento delle attività operative indicate nel programma, si attuerà mediante la frequenza ad un corso, di contenuti sia teorici che pratici, che sarà tenuto da un "tutor", individuato nella persona dell'Agente o di un suo incaricato che abbia almeno la qualifica professionale di sub-agente, o di altro soggetto in possesso di titoli di alta specializzazione. Al termine dei primi tre mesi di corso il tutor potrà a suo insindacabile giudizio dichiarare terminato il periodo formativo. La frequenza alla parte teorica del corso di formazione deve essere considerata obbligatoria.
Al termine della formazione sarà rilasciato al Collaboratore, che ne abbia frequentato assiduamente e con profitto i corsi, un attestato di avvenuta formazione assicurativa, valido ai soli fini contrattuali di cui al I° comma del presente articolo.
Durante il corso di formazione e/o di perfezionamento professionale, organizzato dal committente, di cui al paragrafo precedente, sarà riconosciuto al futuro collaboratore un rimborso spese, al di fuori del contratto di collaborazione, di entità da concordare di volta in volta fra le parti.
Durante il periodo di formazione di cui al presente articolo il rimborso spese forfettario lordo attribuito al Collaboratore non potrà essere inferiore ai seguenti importi, da ragguagliare al periodo di durata della formazione:
" per i primi 45 giorni di formazione € 400
" per i successivi 45 giorni " " 600
Qualora la formazione preveda un periodo di affiancamento operativo, il suddetto rimborso non potrà essere inferiore al 50% dei relativi compensi giornalieri.
La Commissione di cui all'art. 20 provvederà alla individuazione dei contenuti e del programma dei corsi di formazione che dovrà includere una parte sulla disciplina del lavoro e contrattuale a cura delle OO. SS. firmatarie del presente accordo.
Articolo 9 - Sicurezza sul lavoro.
Il committente applicherà le misure di prevenzione per la salute e la sicurezza del lavoro, in conformità a quanto previsto in proposito dal D.Lgs. 626/94, nonché la tutela sanitaria periodica, per le attività soggette, anche ai lavoratori che operano con le forme contrattuali oggetto del presente accordo. Nell'ambito degli stessi lavoratori sarà individuato anche il R.L.S., che potrà coincidere con l'analoga figura riferita ai lavoratori subordinati.
A tale proposito il committente comunicherà al collaboratore, come previsto all'art. 6, lettera o), il nominativo e la qualifica operativa del R.S.P.P., nonché tutte le informazioni necessarie per l'esecuzione dei compiti oggetto del contratto e le norme comportamentali per i casi di emergenza.
Con riguardo alle pause, data la natura non subordinata del rapporto di lavoro in essere, i collaboratori restano liberi di stabilire soggettivamente ed autonomamente tempi e modalità, compatibilmente con i flussi di lavoro. Per coloro che utilizzano il personal computer, ogni due ore ci sarà diritto a 15' di pausa retribuita.
Articolo 10 - Compensi
Al Collaboratore spetta il compenso indicato nel contratto individuale, nonché, per le attività prettamente assuntive o di sviluppo del portafoglio, una provvigione commisurata all'entità dei premi relativi alle polizze procacciate e, nel caso gli sia affidata l'esazione dei premi relativi alle scadenze di polizza, successive alla prima, una provvigione commisurata all'entità dei premi incassati ovvero un compenso correlato al numero degli stessi premi.
La misura dei compensi fissi e delle provvigioni per il procacciamento di affari e la tipologia di compensi, nonché la relativa misura, per le attività di esazione delle scadenze successive alla prima, sono indicate analiticamente nel contratto di collaborazione, oltre ad una provvigione per gli affari direttamente procacciati dal collaboratore.
Le parti così come disposto dall'Art.63, comma 1 del D.LGS. n° 276 del 2003, concordano che, ai sensi dell'Art.63, comma 1 e ai sensi dell'Art.61, comma 4 del D.LGS. n° 276 del 2003 e vista l'assenza di specifici riferimenti normativi ed economici ed in assenza di parametri e tabelle che indichino i compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del rapporto per le prestazioni di cui all'Art.1 del presente accordo, il compenso non potrà essere in alcun caso inferiore a quello risultante dal tariffario minimo nazionale in vigore pro-tempore, che sarà oggetto di intese fra le stesse Parti di cui in epigrafe, avente validità almeno triennale, e che viene allegato al presente accordo, di cui farà parte integrante e inscindibile (allegato 2).
1. Contributo fisso
Il Contributo fisso annuo lordo per le spese di produzione non potrà essere inferiore a quanto indicato nella tabella di cui all'allegato n° 2 corrisposto con acconti mensili che saranno messi in pagamento entro il giorno …, del mese successivo a quello in cui è stata prestata la collaborazione, mediante prospetto paga così come definito dalla legge 342/2000 in materia di assimilazione fiscale. Tale contributo sarà erogato a fronte di un impegno produttivo relativo al periodo di validità del contratto come meglio precisato dal tariffario minimo nazionale in vigore pro-tempore (allegato n° 2).
2. Provvigioni
Le provvigioni lorde d'acquisto, percentualmente commisurate alle provvigioni riconosciute al committente dalla Impresa mandante.
Tali provvigioni saranno erogate dopo l'avvenuta accettazione da parte del committente ed il conseguente perfezionamento dei contratti e proporzionalmente alle rate di premio incassate. In caso di recessi anticipati di contratti, al collaboratore saranno addebitate le relative quote di provvigioni già pagate.
Il compenso annuo (contributo fisso) suddiviso in 12 trance, si intende corrisposto a fronte di una collaborazione espletata per 11 mesi, nel mese residuo, previo accordo con il committente, non è prevista né dovuta alcuna prestazione a carico del collaboratore, finalizzato al ristoro psico-fisico del collaboratore.
Successivamente al termine del periodo di formazione, con esito giudicato positivo da entrambe le parti, il contratto potrà essere prorogato, indicando un nuovo programma nel quale, in relazione alla tipologia qualitativa e quantitativa del programma stesso, la parte fissa e quella variabile dei compensi saranno di comune accordo ridefinite, secondo un ammontare complessivo comunque non inferiore rispetto a quello iniziale, a parità di affari procacciati e di quietanze incassate, con la possibilità che la parte variabile assuma un aspetto quantitativo proporzionalmente maggiore di quella fissa.
Articolo 11 - Rimborsi spese
Al collaboratore sarà corrisposto un rimborso spese, per quanto riguarda spese di trasporto e/o di soggiorno, nel caso che il collaboratore, a richiesta del committente non rifiutata, effettui prestazioni al di fuori della sede di lavoro concordata nel contratto individuale.
Il rimborso può essere corrisposto esclusivamente con il sistema del piè di lista e deve riguardare trasferte al di fuori del territorio comunale di normale esercizio dell'attività, indicato nel contratto di collaborazione.
Articolo 12 - Modalità di corresponsione dei compensi e dei rimborsi spese.
La corresponsione del compenso e dell'eventuale rimborso spese avverrà, con le formalità contabili previste dal D.Lgs. 342/2000, con scansioni di erogazione almeno mensili, salvo diverse pattuizioni aziendali o individuali ed avverrà alle scadenze consuetudinarie, e comunque entro il 15° giorno successivo al termine del periodo di riferimento. In caso di ritardato pagamento dei compensi previsti dal presente articolo, per un periodo superiore a 15 giorni rispetto al termine sopra indicato, il Committente sarà tenuto a corrispondere, a titolo di penale, una maggiorazione pari agli interessi legali, maggiorati di 2 punti percentuali.
I compensi costituenti il corrispettivo delle prestazioni rese dal Collaboratore sono di norma esclusi dal campo di applicazione dell'IVA, inquadrandosi il rapporto nelle previsioni di cui all'art. 5, comma 2, del D.P.R. 633/1972, come indicato nel contratto individuale.
Il committente applicherà ai compensi ed ai rimborsi spese corrisposti la normativa previdenziale, fiscale ed assicurativa in vigore, provvedendo alle relative coperture presso gli Istituti di competenza (INPS,INAIL).
Articolo 13 - Cauzione.
Nel solo caso di affidamento al Collaboratore assicurativo dell'incarico di esazione dei premi relativi alle scadenze di polizza successive alla prima, di cui all'art. 2, 5° comma, L'Agente avrà facoltà di richiedere al Collaboratore, che dovrà concederla, una cauzione per l'attività da svolgere, di importo correlato agli incassi da effettuare.
In ogni caso l'importo della cauzione non potrà eccedere il presumibile importo complessivo delle quietanze da incassare prima di dar luogo al relativo rendiconto, secondo il programma di lavoro.
La cauzione potrà essere prestata in contanti o tramite polizza fidejussoria.
Articolo 14 - Sospensione del rapporto. Sostituzione temporanea del
Collaboratore
Il Collaboratore ha l'obbligo di eseguire i compiti affidatigli nel rispetto delle prescrizioni contenute nel contratto con il quale gli è stato conferito l'incarico. Nel caso di impossibilità sopravvenuta per il Collaboratore di eseguire l'incarico, ed esclusi i casi di cui al comma successivo, il rapporto potrà essere risolto, ad iniziativa dell'agente, senza necessità di alcun preavviso né indennizzo dopo 5 giorni di assenza ingiustificata.
Il Collaboratore ha diritto, a richiesta, alla sospensione del rapporto, senza percepire il corrispettivo, entro il periodo massimo scadente con il termine contrattualmente previsto, in caso di ricorrenza dei seguenti eventi :
a) per contrarre matrimonio, per un periodo massimo di 15 giorni di calendario (consecutivi);
b) per malattia di durata massima pari ad 1/4 della durata stabilita nel contratto individuale;
c) per infortunio professionale coincidente con quello di inabilità temporanea assoluta;
d) per gravi, comprovati e giustificati motivi, anche di forza maggiore, per un massimo di 15 giorni di calendario. Rientra in tale previsione anche il giorno di sostenimento degli esami universitari.
Nel caso di gravidanza, la durata del rapporto è prorogata per un periodo di 180 giorni, fermo restando il diritto per la collaboratrice alla sospensione del rapporto per tutto il periodo necessario alla tutela sanitaria.
Gli eventi a) e gravidanza saranno tempestivamente notificati dal Collaboratore all'Agente, con un preavviso di almeno 15 giorni, salvo, per i secondi, il caso del verificarsi di complicanze, e convenientemente documentati.
L'avvenuto infortunio sul lavoro dovrà essere immediatamente segnalato al committente, recapitando allo stesso il relativo certificato e relazionando in merito all'accaduto con la massima sollecitudine possibile.
In caso di malattia sopravvenuta, dovrà esserne data sollecita notizia al committente, comunque entro il termine del giorno di inizio dell'evento, facendo pervenire la relativa documentazione entro il termine massimo di tre giorni successivi all'inizio dell'evento stesso.
La richiesta di sospensione derivante da eventi ricadenti nella fattispecie d) sarà, di norma e salvo giustificati motivi, avanzata dal collaboratore al committente con almeno 5 giorni di preavviso.
Resta ferma la possibilità per le parti di concordare periodi di sospensione del contratto, con o senza proroga del termine finale, per motivi anche diversi da quelli di cui ai punti precedenti.
In tutti i casi sopra indicati, il Collaboratore, così come previsto al precedente articolo 3, avrà la facoltà, nel caso che tale previsione sia stata espressamente esplicitata nel contratto individuale di cui all'articolo 6, lettera l), di farsi sostituire nell'espletamento dell'incarico da persona di fiducia sia sua che dell'Agente. In tal caso il diritto alla sospensione del proprio rapporto, per il caso di malattia, potrà essere portato fino al massimo coincidente con la durata prevista del contratto.
La sostituzione del Collaboratore, come sopra specificato, comporta la costituzione di un nuovo rapporto a termine fra Agente e sostituto, che assume a sua volta la veste di soggetto cui si applica il presente Accordo.
Articolo 15 - Risoluzione del contratto.
Data la natura di contratto a tempo determinato, il rapporto di risolve automaticamente alla scadenza inizialmente prevista, o successivamente di comune accordo prorogata.
Il rapporto può essere risolto da entrambe le parti, prima del termine, per giusta causa, ivi compresa la sopravvenuta impossibilità, derivante da volontà o agenti esterni alle parti, di offrire o eseguire la prestazione oggetto dell'incarico, qualora non sia possibile attuare una sospensione. Rientrano nella fattispecie precedente anche i casi di revoca del mandato, trasferimenti, scorpori ed accorpamenti di portafoglio subiti dall'Agente.
Nel caso di trapasso di agenzia, al di fuori delle fattispecie parziali di cui al paragrafo precedente, il rapporto del Collaboratore non si risolve di diritto, ma può continuare inalterato con chi succede nella gestione dell'agenzia, salvo che quest'ultimo, non interessato al programma di lavoro del collaboratore, non risolva il rapporto, senza ulteriori obbligazioni.
Il rapporto può essere risolto da entrambe le parti prima del termine, al di fuori del caso di giusta causa, con preavviso di due mesi, ovvero del minor numero di giorni mancanti al compimento del termine.
Qualora il committente risolva il rapporto senza il rispetto dei termini indicati al precedente comma, lo stesso sarà tenuto a risarcire l'altra parte applicando quanto previsto dall'art.2227 del c.c..
La determinazione del mancato guadagno sarà calcolata facendo la media dei compensi dovuti per l'intero rapporto già effettuato rapportata al periodo mancante fino al termine del preavviso che sarebbe stato dovuto.
In ogni caso resta salvo il diritto del collaboratore alla corresponsione dei compensi maturati fino alla data della risoluzione stessa, salvo l'eventuale risarcimento di cui al punto precedente.
Il rapporto può essere risolto dal collaboratore prima del termine, al di fuori delle fattispecie di giusta causa, con preavviso minimo di un mese.
Articolo 16 - Premio di fine mandato
In coincidenza con la cessazione del rapporto, e comunque entro 30 giorni da tale evento, sarà corrisposto dall'Agente al Collaboratore un Premio di fine mandato in misura pari al 5 % dei compensi maturati e corrisposti in tutto l'arco del rapporto di collaborazione appena terminato, e comunque per la parte riferita al periodo successivo alla data di stipula del presente Accordo.
Il Collaboratore avrà facoltà di iscriversi al Fondo Integrativo di Previdenza di categoria ( Previagens ). In tal caso la contribuzione al Fondo sarà costituita dall'intera percentuale di ragguaglio del premio ( 5 % ), integrata da una contribuzione, di pari entità, a carico dell'Agente.
Entrambe le contribuzioni di cui sopra saranno versate annualmente dall'Agente al Fondo Previagens, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento.
Articolo 17 - Previdenze ed assistenze. Assicurazione infortuni.
I Collaboratori assicurativi sono soggetti all'iscrizione ed alla contribuzione alla gestione separata presso l'INPS, a norma dell'art. 2, comma 29, della Legge 8 agosto 1995, n° 335, secondo le norme dei collaboratori coordinati e continuativi.
Essi devono altresì essere assicurati contro gli infortuni sul lavoro, a norma dell'art. 5 del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n° 38.
Al fine di sovvenire alle necessità dei collaboratori nei periodi di mancanza di lavoro, dovuti a particolari condizioni di carattere sanitario, SNA e UNAPAS si dichiarano disponibili ad attivare, entro un periodo massimo di sei mesi, forme di assistenza su base volontaria di adesione da parte del singolo collaboratore; l'attivazione di cui sopra avrà luogo attraverso un percorso, condiviso con le OO.SS. firmatarie del presente accordo, da attuare con soggetti esterni (es. Mutue, Fondi, Assicurazioni,ecc.), con l'impegno a definire una specifica convenzione con le istituzioni o enti su richiamati entro il 31 dicembre 2004, con decorrenza effettiva alle prestazioni di carattere sanitario a partire dal 1 gennaio 2005.
Lo stato di avanzamento del percorso attuativo sarà valutato dalle parti in un incontro da tenersi entro tre mesi.
L'impegno economico per il finanziamento delle suddette Forme di assistenza sarà pari ad € , a carico delle committenti, per ogni giornata di effettiva prestazione, da destinare interamente al finanziamento di cui sopra .
Ferma restando la volontarietà, da parte del singolo collaboratore, dell'adesione alle suddette forme di assistenza, i committenti, in presenza di delega scritta del singolo collaboratore, provvederanno a trattenere dai relativi compensi le quote di finanziamento delle Forme in oggetto, riversandole agli Enti interessati unitamente alla parte a loro carico, con l'eventuale tramite delle Associazioni degli agenti.
In caso di inadempimento, da parte dei committenti interessati, rispetto agli obblighi di versamento di cui al comma precedente, i collaboratori potranno promuovere apposita azione per il risarcimento del danno, mediante le procedure di cui al successivo art. 18.
Articolo 18 - Ente bilaterale e Contenzioso.
E' costituito l'Ente bilaterale nazionale per i Collaboratori assicurativi degli Agenti di assicurazione, la cui attività verrà regolata da apposito Statuto, definito, unitamente al relativo Regolamento, da una Commissione costituita pariteticamente dalle Parti firmatarie il presente Accordo, con le stesse modalità quantitative indicate all'art. 20. La suddetta Commissione dovrà terminare i propri lavori entro tre mesi dalla sottoscrizione dell'Accordo stesso.
Nell'ambito dell'Ente bilaterale di cui al comma precedente viene costituita la Commissione paritetica di conciliazione di cui all'art. 19, 2° comma.
L'Ente bilaterale nazionale istituisce una Commissione paritetica nazionale di certificazione avente in esclusiva i compiti e le finalità di cui al Titolo VIII, Capo I, articoli da 75 a 81 ed art. 82 del D.Lgs. 276/2003. Le Parti convengono che, in caso di avvenuta certificazione, possa essere instaurato contenzioso, relativo alla qualificazione del singolo contratto di lavoro, esclusivamente con le procedure indicate all'art. 80 del suddetto Decreto.
Articolo 19 - Controversie e procedure di conciliazione
Le controversie collettive per l'applicazione del presente Accordo collettivo verranno demandate all'esame della Commissione paritetica nazionale, di cui all'art. 20.
Le controversie individuali insorte fra committente e collaboratore, derivanti dall'applicazione del presente Accordo saranno demandate, prima dell'eventuale azione giudiziaria, in conformità con il disposto del D.Lgs. 31 marzo 1998, n° 80 e successive modificazioni ed integrazioni, all'esame di una Commissione di conciliazione, composta, in sede nazionale o locale, da un rappresentante di SNA o di UNAPASS ed un rappresentante dell'Organizzazione sindacale firmataria del presente Accordo, cui l'Agente committente ed il collaboratore aderiscano o conferiscano mandato. La Commissione dovrà esperire il tentativo di conciliazione entro 15 giorni dalla richiesta avanzata da una delle parti.
Articolo 20 - Commissione paritetica nazionale.
E' costituita una Commissione paritetica nazionale, composta da 8 membri, di cui 4 nominati da SNA ed UNAPASS, da un lato, e 4 nominati dalle OO.SS. firmatarie del presente Accordo, congiuntamente dalle due sigle nell'ambito delle singole Confederazioni. Le rispettive nomine di SNA ed UNAPASS verranno suddivise fra le due sigle secondo il principio di rappresentatività, con la salvaguardia della minoranza. Nella fase iniziale i membri designati da SNA saranno 3.
La Commissione avrà le funzioni di :
a) esercitare la vigilanza sulla corretta applicazione del presente Accordo;
b) esaminare tutte le controversie collettive relative all'interpretazione ed all'applicazione dell'Accordo stesso, assumendo in proposito le delibere del caso, vincolanti per le parti qualora assunte all'unanimità;
c) monitorare la situazione inerente l'utilizzazione delle collaborazioni oggetto del presente Accordo nell'ambito degli Agenti di assicurazione. A tal fine SNA ed UNAPASS comunicheranno congiuntamente, con periodicità annuale, alla Commissione i dati aggregati, suddivisi per ambito territoriale regionale, relativi al numero ed alla tipologia dei contratti instaurati, nonché di quelli cessati;
d) individuare i contenuti minimi dei corsi di formazione di cui all'art. 8.
Art. 21 - Prelazione
Nel caso in cui il Committente sia nella necessità di effettuare assunzioni come dipendente, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, per lo svolgimento di mansioni anche in parte compatibili a quelle svolte dai collaboratori di cui all'Art.1, il Committente stesso si impegna a proporre tale possibilità prioritariamente ai collaboratori che abbiano prestato la loro opera presso l'Agenzia negli ultimi 12 mesi.
Allo stesso modo nel caso in cui sia nella necessità di effettuare nuove collaborazioni per lo svolgimento di mansioni assimilabili a quelle svolte dai Collaboratori di cui all'Art.1, il Committente si impegna a proporre tale possibilità prioritariamente ai Collaboratori coi quali abbia avuto rapporti di collaborazione negli ultimi 12 mesi.
Articolo 22 - Diritti personali, di informazione e sindacali.
Il Collaboratore ha diritto di ricevere tempestive informazioni in merito all'andamento commerciale dell'agenzia con la quale collabora, nonché circa il o i nominativi delle Imprese di assicurazione che l'Agente rappresenta.
Il Collaboratore è titolare degli stessi diritti di libertà, dignità e tutela sindacale stabiliti dagli artt. 1, 8 e 15 della Legge 300/1970.
Egli ha inoltre diritto di partecipare a tutte le attività, riunioni sindacali e/o assemblee, relative alla propria categoria di collaboratore non subordinato e a quant'altro inerente la relativa attività sindacale, anche congiuntamente ai lavoratori dipendenti. La convocazione della riunione o dell'assemblea, quando le stesse debbano svolgersi all'interno dei locali dell'Azienda, dovrà di norma avvenire con richiesta scritta inviata dalle OO.SS. nazionali o territoriali e/o dalle rappresentanze aziendali al committente almeno 2 (due) giorni prima.
Le predette partecipazioni dovranno aver luogo in momenti che non creino pregiudizio alla prestazione lavorativa, e non dovranno comportare alcun onere né costo per i committenti, salvo quanto di seguito previsto con riferimento alle assemblee.
" Le OO.SS. o rappresentanze aziendali che abbiano convocato l'assemblea, avranno cura di documentare le presenze dei collaboratori all'assemblea mediante un foglio firme, garantendo la non sovrapposizione di più rapporti di lavoro. A quei collaboratori che al momento dell'assemblea abbiano in corso un rapporto di collaborazione, saranno corrisposti rimborsi spese per la partecipazione all'assemblea stessa, in misura forfetaria pari ad € 10 per ogni ora di effettiva partecipazione, con le ulteriori caratteristiche di cui appresso.
Nelle aziende che conferiscano incarichi contrattuali contemporanei a più di 15 collaboratori, potranno aver luogo elezioni, da tenere secondo un regolamento che verrà approvato dalle Parti firmatarie il presente Accordo, per una rappresentanza, esclusivamente a livello aziendale, in misura pari al 5% dei collaboratori, con un minimo di 3 rappresentanti, nel caso che i collaboratori siano più di 30, ovvero 1 rappresentante, per un numero di collaboratori compreso fra 15 e 30. Le rappresentanze in questione opereranno senza alcun onere né costo per il committente.
Il collaboratore ha facoltà di rilasciare delega a favore dell'Organizzazione sindacale da lui prescelta, per la riscossione di una quota mensile del compenso, nella misura stabilita dai competenti organi statutari. La delega è rilasciata per iscritto e trasmessa al committente a cura del collaboratore o dell'Organizzazione sindacale interessata; essa ha effetto a partire dal mese successivo a quello del rilascio e può essere revocata dal collaboratore in qualsiasi momento, con la stessa decorrenza, inoltrando la relativa comunicazione al committente e all'Organizzazione sindacale interessata.
Il committente provvederà ad operare la trattenuta sindacale in occasione di ogni corresponsione dei compensi, versandola alla O.S. interessata con cadenza trimestrale.
Il committente metterà a disposizione gli indirizzi e mail dei collaboratori e una bacheca per le comunicazioni delle OO.SS. firmatarie del presente Accordo.
Articolo 23 - Decorrenza e durata
Il presente Accordo decorre dal ........................ ( data di sottoscrizione ) ed ha durata di 3 anni e resterà in vigore sino al suo rinnovo.
Articolo 24 - Procedure di rinnovo
L'Accordo potrà essere disdettato da alcuna delle parti contraenti, con lettera raccomandata A.R. da inviare non oltre tre mesi prima della scadenza. In tale lettera dovranno essere esplicitate le richieste che la parte disdettante chiede di discutere in sede di rinnovo.
In mancanza di disdetta da alcuna delle parti, l'Accordo è rinnovato per una durata pari a quella originaria.
07/10/2004 Fisac Cgil Nazionale - Efficie Proposta della Fisac sull'accordo collettivo produttori Vi invio ultima bozza sulla regolamentazione della figura dei Produttori che abbiamo già provveduto, unitariamente, ad inviare alle nostre controparti. ACCORDO ECONOMICO COLLETTIVO
PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI
FRA
AGENTI DI ASSICURAZIONE IN GESTIONE LIBERA
E
COLLABORATORI ASSICURATIVI
Costituzione delle Parti:
Premessa:
Le parti stipulanti intendono realizzare, con il presente Accordo Economico Collettivo, una disciplina normativa aderente alle peculiarità del settore assicurativo, alle esigenze degli Agenti di assicurazione ed a quelle dei soggetti che collaborano con le agenzie nell'attività assicurativa, al fine di realizzare il comune interesse dell'ottimizzazione dell'attività delle Agenzie di assicurazione, nell'ottica di fornire a tutti i soggetti interessati un più concreto ed attuale strumento di riferimento normativo.
Le parti dichiarano che il presente accordo è innovativo rispetto alla disciplina contrattuale dettata dal CCNL 25.5.1939 ( G.U. 12.1.1939 ), per quanto riguarda i soggetti ivi denominati produttori di 3° e 4° gruppo.
Articolo 1 - Campo di applicazione
Il rapporto fra Agenti di assicurazione in gestione libera, iscritti all'Albo nazionale degli Agenti di assicurazione, e Collaboratori assicurativi è disciplinato dalla norme contenute nel presente Accordo economico collettivo.
Le parti si danno atto che il presente accordo è applicabile anche alle prestazioni occasionali di cui al comma 2° art. 61 d.lgs n.276/03. Il presente accordo disciplina inoltre, in modo specifico, anche le prestazioni occasionali di lavoro autonomo, come da contratto tipo da utilizzare per le suddette prestazioni di cui all'allegato n. 2 limitatamente agli articoli di seguito tassativamente indicati:
(da concordare)
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
Per collaborazioni occasionali, a norma dell'art. 61, 2°comma, del D.Lgs. 276/03, si intendono i rapporti di durata non superiore a 30 giorni e con compensi non superiori ad € 5.000. Durata e compensi si intendono riferiti complessivamente allo stesso anno e committente.
Articolo 2 - Oggetto del rapporto
Il rapporto del/dei Collaboratore/i assicurativo con gli Agenti si configura come rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, di cui all'art. 409, I° comma, n° 3, C.P.C., nonché al Titolo VII, capo I, articoli da 61 a 69 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n°276.
Gli stessi pertanto non potranno essere inquadrati come prestazioni professionali d'opera con partita IVA, salvo diverse consolidate situazioni verificate a livello aziendale.
E' Collaboratore assicurativo chi assume, nei confronti di uno o più Agenti di assicurazione, nell'ambito della stessa Agenzia, l'obbligazione di procacciare affari assicurativi e/o collaborare allo sviluppo dell'agenzia di assicurazione. anche mediante l'assunzione di incarichi di tipo amministrativo, organizzativo, gestionale.
Gli incarichi di cui sopra assumeranno la forma di uno o più programmi di lavoro fasi degli stessi e/o progetti, tendenti all'acquisizione di specifici obbiettivi indicati analiticamente nel contratto individuale di collaborazione.
Il procacciamento del singolo affare assicurativo eseguito dal Collaboratore, cui sia stato affidato il relativo incarico, non comporta la facoltà di concludere l'affare stesso, che rimane di esclusiva pertinenza dell'Agente.
Al Collaboratore assicurativo può essere affidato anche l' incarico dell' esazione dei premi relativi alle scadenze di polizza, successive alla prima.
Il Collaboratore assicurativo esplica di norma la propria attività di produzione assicurativa presso i locali di pertinenza dei clienti assicurati; egli peraltro può svolgere anche compiti specifici all'interno dell'agenzia committente per quanto strettamente connesso, funzionale e complementare all'attività produttiva. , oltre che nel caso di incarichi di tipo amministrativo, organizzativo e/o gestionale.
Articolo 3 - Autonomia del rapporto
Articolo 3 - Natura dell'incarico. Caratteristiche del programma, fasi di esso e/o progetto.
L'incarico conferito in applicazione del presente accordo ha natura di collaborazione coordinata e continuativa, rientrante nella tipologia del lavoro a programma, fasi dello stesso e/o progetto, di cui agli artt. 61 / 69 del Decreto 276/93.
L'oggetto del contratto consiste in un'attività che il prestatore d'opera (collaboratore) deve eseguire, nell'ambito di un programma, fasi dello stesso e/o progetto, prefissato, per il raggiungimento degli scopi relativi a ciascun incarico. Tale attività si esplica attraverso l'esecuzione di una serie di atti programmati, che il collaboratore assicura, anche con procedure definite ed indicate, se esistenti, nel contratto di collaborazione a programma, fasi dello stesso e/o progetto.
Per tutti i collaboratori cui si applica il presente Accordo il programma fasi dello stesso e/o progetto sarà indicato, nel contratto individuale di conferimento dell'incarico, con riferimento all'esecuzione delle rispettive obbligazioni.
Il collaboratore è in collegamento esclusivamente funzionale con il committente, nonché con altri eventuali collaboratori addetti allo stesso programma fasi dello stesso e/o progetto. Egli non può essere assoggettato a potestà gerarchiche e/o disciplinari.
Il collaboratore gestisce autonomamente e personalmente la propria attività in funzione delle obbligazioni dedotte nel contratto. Egli non potrà avvalersi, di propri dipendenti e/o collaboratori.
Nei casi in cui sia indispensabile per la particolarità dell'incarico una forma di coordinamento con il committente, che definisca anche l'esecuzione temporale della prestazione, ai sensi dell'art. 62 lettera d) del D. LGS. n. 276 del 2003 e secondo quanto indicato dalla circolare n°1/04 del Ministero del Lavoro al punto II -coordinamento-, sarà il lavoratore nella sua autonomia ad indicare la fascia di presenza presso una sede stabilita dal committente, attraverso la comunicazione settimanale delle proprie presenze sulla base delle proprie disponibilità, coordinando questa scelta con il committente, in relazione agli obiettivi dell'incarico ricevuto. Resta fermo che le forme di coordinamento adottate non pregiudicheranno in alcun modo l'autonomia nell'esecuzione dell'obbligazione lavorativa del collaboratore.
Articolo 4 - Durata del rapporto
Il rapporto di collaborazione con il Collaboratore assicurativo sarà instaurato a tempo determinato, con termine coincidente con il conseguimento dell'obbiettivo professionale dedotto nel contratto ed indicato nel relativo programma.
La durata del contratto individuale sarà, quindi, correlata alle prestazioni ed all'esecuzione dell'attività con le seguenti modalità:
* programma o fase di lavoro: la durata del contratto, in relazione alla durata del programma, sarà di un 12 mesi. Nell'ambito del programma definito sulla base delle professionalità tra quelle ricompresse all'Art. 9 è prevista la previsione di fasi di programma, sulla base dei modelli allegati alla presente intesa, che perfezioneranno le singole prestazioni.
* progetto o fase di esso: la durata del contratto in relazione alla durata del progetto sarà concordata preventivamente tra le parti all'atto della stipula del contratto individuale e correlata ad uno o più progetti definiti ed indicati chiaramente nel contratto individuale stesso.
Nei casi indicati all'art. 8 il programma iniziale sarà correlato all'esperimento positivo del corso di formazione.
Il contratto potrà essere riproposto, successivamente alla sua scadenza, o prorogato, con l'accordo di entrambe le parti, per nuovi obbiettivi professionali ovvero per la ritenuta opportunità di ampliare l'ambito temporale di riferimento degli obbiettivi stessi, mediante la sottoscrizione di specifici programmi o progetti aggiuntivi.
In caso di prima stipula di un contratto per una delle forme di collaborazione oggetto del presente Accordo, le parti potranno prevedere un periodo, comunque non superiore a 30 giorni di calendario, durante il quale il rapporto potrà essere risolto da entrambe le parti senza alcuna conseguenza né preavviso. Di tale pattuizione dovrà essere fatta menzione nel contratto individuale.
La durata del periodo di cui al comma precedente potrà essere ridotta del 50% in caso di avvenuta formazione a norma dell'art. 8, presso lo stesso Agente committente.
La determinazione di nuovi progetti o programmi di lavoro durante la vigenza del contratto di lavoro, per le collaborazioni a progetto o programma, dovrà risultare da atto scritto allegato al contratto assieme agli altri progetti o programmi di lavoro inizialmente previsti. E' fatto salvo il diritto alla rinuncia del collaboratore a prestare la propria opera sul singolo progetto o programma di lavoro aggiuntivi senza che ciò pregiudichi in alcun modo il rapporto in essere e la riproposizione di nuove opportunità lavorative. Allo stesso modo ci si comporterà in caso di estensione del programma inizialmente previsto ad ulteriori attività o prodotti assicurativi.
Articolo 5 - Norme deontologiche
Il collaboratore è tenuto ad osservare rigorosamente le regole del segreto a proposito di fatti, informazioni, notizie od altro, relative al committente, all'agenzia ed all'attività alla quale egli collabora, delle quali sia venuto comunque a conoscenza durante lo svolgimento del proprio incarico.
Il Collaboratore, compatibilmente con il completo assolvimento degli impegni assunti nel contratto individuale e con le dichiarazioni rese nello stesso, sarà libero di prestare, a favore di terzi diversi dal committente la prestazione oggetto del contratto, la propria attività, in qualsivoglia forma, purché al di fuori del settore assicurativo/finanziario e comunque non in concorrenza con l'attività dell'Agenzia committente, né tale da arrecare danno all'immagine e/o qualsiasi pregiudizio al committente.
Le clausole del presente articolo rivestono per il committente carattere essenziale; la loro eventuale violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto dell'incarico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 C.C. (clausola risolutiva espressa).
Articolo 6 - Contratto individuale di collaborazione
L' instaurazione del rapporto con i collaboratori oggetto del presente Accordo dovrà risultare da atto scritto, redatto sulla base del modello allegato al presente accordo, di cui fa parte integrante, contenente le seguenti indicazioni minime:
a) la corretta e completa identificazione delle parti stipulanti il contratto, contenente, per quanto riguarda il Collaboratore, le complete generalità, residenza, eventuale domicilio, codice fiscale ;
b) la tipologia dell'incarico conferito, individuando puntualmente gli obbiettivi professionali oggetto del contratto stesso, elencati nel relativo programma/progetto;
c) il luogo, identificato con il relativo territorio comunale, di normale esercizio dell'attività;
d) eventuali modalità di espletamento dell'incarico, ivi eventualmente comprese quelle relative all'utilizzo degli strumenti e mezzi relativi all'incarico;
e) la data di inizio del rapporto;
f) le modalità con le quali viene garantita l'autonomia della prestazione e l'eventuale connessione e coordinamento funzionale della stessa con l'attività agenziale;
g) l'indicazione del termine del rapporto;
h) l'esistenza e la durata del periodo di cui al 4°comma del precedente art. 4;
i) la misura dei compensi pattuiti, nonché i criteri di ragguaglio degli stessi; a tal fine saranno indicati separatamente i compensi relativi a ciascun programma di lavoro, con evidenziazione, in particolare, dei corrispettivi riferiti alle attività di cui al 4° e 5° comma dell'art. 2;
j) la tipologia delle spese di trasporto e/o soggiorno ammesse al rimborso, direttamente connesse con lo svolgimento dell'incarico conferito, nonché gli eventuali limiti delle stesse;
k) la periodicità e le modalità di corresponsione del compenso e del rimborso spese;
l) la previsione della possibilità per il Collaboratore di farsi sostituire da persona di fiducia sia sua che dell'Agente, in caso di ricorrenza di alcuno degli eventi indicati al successivo articolo 14;
m) le modalità di accesso alle informazioni relative alla prevenzione infortuni ed alla sicurezza sul lavoro;
n) le modalità di accesso all'eventuale formazione, di cui all'art. 8;
o) il nominativo e la qualifica del R.S.P.P.(Responsabile Servizi Protezione e Prevenzione) in azienda, le informazioni necessarie per l'esecuzione dei compiti oggetto del contratto, nonché le norme comportamentali per i casi di emergenza;
p) le modalità di risoluzione e di cessazione del rapporto, il periodo di disdetta e le modalità per la composizione di eventuali controversie, insorgenti sia durante che successivamente alla cessazione del rapporto, fermo restando quanto previsto all'art. 19;
q) riferimento specifico al presente Accordo, nonché alle leggi che disciplinano la materia, ivi compresa l'esclusione dal campo di applicazione dell'IVA, secondo le previsioni dell'art. 5, 2°comma, del D.P.R. 633/72.
Nel caso che l'oggetto del contratto sia connesso con il procacciamento o la gestione di affari assicurativi, nel contratto individuale dovranno essere ulteriormente indicati i seguenti elementi
r) le tipologie di polizze e di potenziali clienti oggetto dell'incarico di procacciamento degli affari.
Gli elementi contrattuali di cui sopra costituiranno esclusive per il collaboratore.
E' consentito, nell'ambito del contratto individuale, l'inserimento di una clausola d'esclusività dell'attività svolta dal Collaboratore. In questo caso va prevista una clausola apposita che chiarisca i termini e gli ambiti in cui ha effetto l'esclusiva, con relativa indennità economica aggiuntiva.
Per quanto riguarda l'eventuale incarico di esazione, di cui al 5°comma del precedente articolo 2, dovrà essere indicata la clausola che l'elenco delle polizze da incassare sarà consegnato al Collaboratore con anticipo di almeno 10 giorni rispetto alla prima scadenza di copertura.
Copia del contratto di cui sopra sarà consegnata al Collaboratore al momento della relativa sottoscrizione, unitamente ad una copia del presente Accordo economico collettivo.
Articolo 7 - Documentazione da produrre
Per l'instaurazione del rapporto il Collaboratore sarà tenuto alla produzione di tutta la documentazione richiesta dalla vigente normativa civilistica, penale, sanitaria, fiscale e previdenziale.
Entrambe le parti del contratto hanno l'obbligo del rispetto della riservatezza dei dati di cui siano venute a conoscenza, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n° 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
Articolo 8 - Formazione.
Il Collaboratore assicurativo, cui sia conferito l'incarico della produzione assicurativa e che non abbia avuto precedenti esperienze lavorative nel settore assicurativo, né abbia già compiuto analogo periodo di formazione, dovrà obbligatoriamente effettuare un periodo di formazione di base della durata minima di mesi tre massima di mesi 3. che costituirà l'oggetto del programma iniziale del contratto.
La formazione, che avrà luogo in contemporaneità con lo svolgimento delle attività operative indicate nel programma, si attuerà mediante la frequenza ad un corso, di contenuti sia teorici che pratici, che sarà tenuto da un "tutor", individuato nella persona dell'Agente o di un suo incaricato che abbia almeno la qualifica professionale di sub-agente, o di altro soggetto in possesso di titoli di alta specializzazione. Al termine dei primi tre mesi di corso il tutor potrà a suo insindacabile giudizio dichiarare terminato il periodo formativo. La frequenza alla parte teorica del corso di formazione deve essere considerata obbligatoria.
Al termine della formazione sarà rilasciato al Collaboratore, che ne abbia frequentato assiduamente e con profitto i corsi, un attestato di avvenuta formazione assicurativa, valido ai soli fini contrattuali di cui al I° comma del presente articolo.
Durante il corso di formazione e/o di perfezionamento professionale, organizzato dal committente, di cui al paragrafo precedente, sarà riconosciuto al futuro collaboratore un rimborso spese, al di fuori del contratto di collaborazione, di entità da concordare di volta in volta fra le parti.
Durante il periodo di formazione di cui al presente articolo il rimborso spese forfettario lordo attribuito al Collaboratore non potrà essere inferiore ai seguenti importi, da ragguagliare al periodo di durata della formazione:
" per i primi 45 giorni di formazione € 400
" per i successivi 45 giorni " " 600
Qualora la formazione preveda un periodo di affiancamento operativo, il suddetto rimborso non potrà essere inferiore al 50% dei relativi compensi giornalieri.
La Commissione di cui all'art. 20 provvederà alla individuazione dei contenuti e del programma dei corsi di formazione che dovrà includere una parte sulla disciplina del lavoro e contrattuale a cura delle OO. SS. firmatarie del presente accordo.
Articolo 9 - Sicurezza sul lavoro.
Il committente applicherà le misure di prevenzione per la salute e la sicurezza del lavoro, in conformità a quanto previsto in proposito dal D.Lgs. 626/94, nonché la tutela sanitaria periodica, per le attività soggette, anche ai lavoratori che operano con le forme contrattuali oggetto del presente accordo. Nell'ambito degli stessi lavoratori sarà individuato anche il R.L.S., che potrà coincidere con l'analoga figura riferita ai lavoratori subordinati.
A tale proposito il committente comunicherà al collaboratore, come previsto all'art. 6, lettera o), il nominativo e la qualifica operativa del R.S.P.P., nonché tutte le informazioni necessarie per l'esecuzione dei compiti oggetto del contratto e le norme comportamentali per i casi di emergenza.
Con riguardo alle pause, data la natura non subordinata del rapporto di lavoro in essere, i collaboratori restano liberi di stabilire soggettivamente ed autonomamente tempi e modalità, compatibilmente con i flussi di lavoro. Per coloro che utilizzano il personal computer, ogni due ore ci sarà diritto a 15' di pausa retribuita.
Articolo 10 - Compensi
Al Collaboratore spetta il compenso indicato nel contratto individuale, nonché, per le attività prettamente assuntive o di sviluppo del portafoglio, una provvigione commisurata all'entità dei premi relativi alle polizze procacciate e, nel caso gli sia affidata l'esazione dei premi relativi alle scadenze di polizza, successive alla prima, una provvigione commisurata all'entità dei premi incassati ovvero un compenso correlato al numero degli stessi premi.
La misura dei compensi fissi e delle provvigioni per il procacciamento di affari e la tipologia di compensi, nonché la relativa misura, per le attività di esazione delle scadenze successive alla prima, sono indicate analiticamente nel contratto di collaborazione, oltre ad una provvigione per gli affari direttamente procacciati dal collaboratore.
Le parti così come disposto dall'Art.63, comma 1 del D.LGS. n° 276 del 2003, concordano che, ai sensi dell'Art.63, comma 1 e ai sensi dell'Art.61, comma 4 del D.LGS. n° 276 del 2003 e vista l'assenza di specifici riferimenti normativi ed economici ed in assenza di parametri e tabelle che indichino i compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del rapporto per le prestazioni di cui all'Art.1 del presente accordo, il compenso non potrà essere in alcun caso inferiore a quello risultante dal tariffario minimo nazionale in vigore pro-tempore, che sarà oggetto di intese fra le stesse Parti di cui in epigrafe, avente validità almeno triennale, e che viene allegato al presente accordo, di cui farà parte integrante e inscindibile (allegato 2).
1. Contributo fisso
Il Contributo fisso annuo lordo per le spese di produzione non potrà essere inferiore a quanto indicato nella tabella di cui all'allegato n° 2 corrisposto con acconti mensili che saranno messi in pagamento entro il giorno …, del mese successivo a quello in cui è stata prestata la collaborazione, mediante prospetto paga così come definito dalla legge 342/2000 in materia di assimilazione fiscale. Tale contributo sarà erogato a fronte di un impegno produttivo relativo al periodo di validità del contratto come meglio precisato dal tariffario minimo nazionale in vigore pro-tempore (allegato n° 2).
2. Provvigioni
Le provvigioni lorde d'acquisto, percentualmente commisurate alle provvigioni riconosciute al committente dalla Impresa mandante.
Tali provvigioni saranno erogate dopo l'avvenuta accettazione da parte del committente ed il conseguente perfezionamento dei contratti e proporzionalmente alle rate di premio incassate. In caso di recessi anticipati di contratti, al collaboratore saranno addebitate le relative quote di provvigioni già pagate.
Il compenso annuo (contributo fisso) suddiviso in 12 trance, si intende corrisposto a fronte di una collaborazione espletata per 11 mesi, nel mese residuo, previo accordo con il committente, non è prevista né dovuta alcuna prestazione a carico del collaboratore, finalizzato al ristoro psico-fisico del collaboratore.
Successivamente al termine del periodo di formazione, con esito giudicato positivo da entrambe le parti, il contratto potrà essere prorogato, indicando un nuovo programma nel quale, in relazione alla tipologia qualitativa e quantitativa del programma stesso, la parte fissa e quella variabile dei compensi saranno di comune accordo ridefinite, secondo un ammontare complessivo comunque non inferiore rispetto a quello iniziale, a parità di affari procacciati e di quietanze incassate, con la possibilità che la parte variabile assuma un aspetto quantitativo proporzionalmente maggiore di quella fissa.
Articolo 11 - Rimborsi spese
Al collaboratore sarà corrisposto un rimborso spese, per quanto riguarda spese di trasporto e/o di soggiorno, nel caso che il collaboratore, a richiesta del committente non rifiutata, effettui prestazioni al di fuori della sede di lavoro concordata nel contratto individuale.
Il rimborso può essere corrisposto esclusivamente con il sistema del piè di lista e deve riguardare trasferte al di fuori del territorio comunale di normale esercizio dell'attività, indicato nel contratto di collaborazione.
Articolo 12 - Modalità di corresponsione dei compensi e dei rimborsi spese.
La corresponsione del compenso e dell'eventuale rimborso spese avverrà, con le formalità contabili previste dal D.Lgs. 342/2000, con scansioni di erogazione almeno mensili, salvo diverse pattuizioni aziendali o individuali ed avverrà alle scadenze consuetudinarie, e comunque entro il 15° giorno successivo al termine del periodo di riferimento. In caso di ritardato pagamento dei compensi previsti dal presente articolo, per un periodo superiore a 15 giorni rispetto al termine sopra indicato, il Committente sarà tenuto a corrispondere, a titolo di penale, una maggiorazione pari agli interessi legali, maggiorati di 2 punti percentuali.
I compensi costituenti il corrispettivo delle prestazioni rese dal Collaboratore sono di norma esclusi dal campo di applicazione dell'IVA, inquadrandosi il rapporto nelle previsioni di cui all'art. 5, comma 2, del D.P.R. 633/1972, come indicato nel contratto individuale.
Il committente applicherà ai compensi ed ai rimborsi spese corrisposti la normativa previdenziale, fiscale ed assicurativa in vigore, provvedendo alle relative coperture presso gli Istituti di competenza (INPS,INAIL).
Articolo 13 - Cauzione.
Nel solo caso di affidamento al Collaboratore assicurativo dell'incarico di esazione dei premi relativi alle scadenze di polizza successive alla prima, di cui all'art. 2, 5° comma, L'Agente avrà facoltà di richiedere al Collaboratore, che dovrà concederla, una cauzione per l'attività da svolgere, di importo correlato agli incassi da effettuare.
In ogni caso l'importo della cauzione non potrà eccedere il presumibile importo complessivo delle quietanze da incassare prima di dar luogo al relativo rendiconto, secondo il programma di lavoro.
La cauzione potrà essere prestata in contanti o tramite polizza fidejussoria.
Articolo 14 - Sospensione del rapporto. Sostituzione temporanea del
Collaboratore
Il Collaboratore ha l'obbligo di eseguire i compiti affidatigli nel rispetto delle prescrizioni contenute nel contratto con il quale gli è stato conferito l'incarico. Nel caso di impossibilità sopravvenuta per il Collaboratore di eseguire l'incarico, ed esclusi i casi di cui al comma successivo, il rapporto potrà essere risolto, ad iniziativa dell'agente, senza necessità di alcun preavviso né indennizzo dopo 5 giorni di assenza ingiustificata.
Il Collaboratore ha diritto, a richiesta, alla sospensione del rapporto, senza percepire il corrispettivo, entro il periodo massimo scadente con il termine contrattualmente previsto, in caso di ricorrenza dei seguenti eventi :
a) per contrarre matrimonio, per un periodo massimo di 15 giorni di calendario (consecutivi);
b) per malattia di durata massima pari ad 1/4 della durata stabilita nel contratto individuale;
c) per infortunio professionale coincidente con quello di inabilità temporanea assoluta;
d) per gravi, comprovati e giustificati motivi, anche di forza maggiore, per un massimo di 15 giorni di calendario. Rientra in tale previsione anche il giorno di sostenimento degli esami universitari.
Nel caso di gravidanza, la durata del rapporto è prorogata per un periodo di 180 giorni, fermo restando il diritto per la collaboratrice alla sospensione del rapporto per tutto il periodo necessario alla tutela sanitaria.
Gli eventi a) e gravidanza saranno tempestivamente notificati dal Collaboratore all'Agente, con un preavviso di almeno 15 giorni, salvo, per i secondi, il caso del verificarsi di complicanze, e convenientemente documentati.
L'avvenuto infortunio sul lavoro dovrà essere immediatamente segnalato al committente, recapitando allo stesso il relativo certificato e relazionando in merito all'accaduto con la massima sollecitudine possibile.
In caso di malattia sopravvenuta, dovrà esserne data sollecita notizia al committente, comunque entro il termine del giorno di inizio dell'evento, facendo pervenire la relativa documentazione entro il termine massimo di tre giorni successivi all'inizio dell'evento stesso.
La richiesta di sospensione derivante da eventi ricadenti nella fattispecie d) sarà, di norma e salvo giustificati motivi, avanzata dal collaboratore al committente con almeno 5 giorni di preavviso.
Resta ferma la possibilità per le parti di concordare periodi di sospensione del contratto, con o senza proroga del termine finale, per motivi anche diversi da quelli di cui ai punti precedenti.
In tutti i casi sopra indicati, il Collaboratore, così come previsto al precedente articolo 3, avrà la facoltà, nel caso che tale previsione sia stata espressamente esplicitata nel contratto individuale di cui all'articolo 6, lettera l), di farsi sostituire nell'espletamento dell'incarico da persona di fiducia sia sua che dell'Agente. In tal caso il diritto alla sospensione del proprio rapporto, per il caso di malattia, potrà essere portato fino al massimo coincidente con la durata prevista del contratto.
La sostituzione del Collaboratore, come sopra specificato, comporta la costituzione di un nuovo rapporto a termine fra Agente e sostituto, che assume a sua volta la veste di soggetto cui si applica il presente Accordo.
Articolo 15 - Risoluzione del contratto.
Data la natura di contratto a tempo determinato, il rapporto di risolve automaticamente alla scadenza inizialmente prevista, o successivamente di comune accordo prorogata.
Il rapporto può essere risolto da entrambe le parti, prima del termine, per giusta causa, ivi compresa la sopravvenuta impossibilità, derivante da volontà o agenti esterni alle parti, di offrire o eseguire la prestazione oggetto dell'incarico, qualora non sia possibile attuare una sospensione. Rientrano nella fattispecie precedente anche i casi di revoca del mandato, trasferimenti, scorpori ed accorpamenti di portafoglio subiti dall'Agente.
Nel caso di trapasso di agenzia, al di fuori delle fattispecie parziali di cui al paragrafo precedente, il rapporto del Collaboratore non si risolve di diritto, ma può continuare inalterato con chi succede nella gestione dell'agenzia, salvo che quest'ultimo, non interessato al programma di lavoro del collaboratore, non risolva il rapporto, senza ulteriori obbligazioni.
Il rapporto può essere risolto da entrambe le parti prima del termine, al di fuori del caso di giusta causa, con preavviso di due mesi, ovvero del minor numero di giorni mancanti al compimento del termine.
Qualora il committente risolva il rapporto senza il rispetto dei termini indicati al precedente comma, lo stesso sarà tenuto a risarcire l'altra parte applicando quanto previsto dall'art.2227 del c.c..
La determinazione del mancato guadagno sarà calcolata facendo la media dei compensi dovuti per l'intero rapporto già effettuato rapportata al periodo mancante fino al termine del preavviso che sarebbe stato dovuto.
In ogni caso resta salvo il diritto del collaboratore alla corresponsione dei compensi maturati fino alla data della risoluzione stessa, salvo l'eventuale risarcimento di cui al punto precedente.
Il rapporto può essere risolto dal collaboratore prima del termine, al di fuori delle fattispecie di giusta causa, con preavviso minimo di un mese.
Articolo 16 - Premio di fine mandato
In coincidenza con la cessazione del rapporto, e comunque entro 30 giorni da tale evento, sarà corrisposto dall'Agente al Collaboratore un Premio di fine mandato in misura pari al 5 % dei compensi maturati e corrisposti in tutto l'arco del rapporto di collaborazione appena terminato, e comunque per la parte riferita al periodo successivo alla data di stipula del presente Accordo.
Il Collaboratore avrà facoltà di iscriversi al Fondo Integrativo di Previdenza di categoria ( Previagens ). In tal caso la contribuzione al Fondo sarà costituita dall'intera percentuale di ragguaglio del premio ( 5 % ), integrata da una contribuzione, di pari entità, a carico dell'Agente.
Entrambe le contribuzioni di cui sopra saranno versate annualmente dall'Agente al Fondo Previagens, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento.
Articolo 17 - Previdenze ed assistenze. Assicurazione infortuni.
I Collaboratori assicurativi sono soggetti all'iscrizione ed alla contribuzione alla gestione separata presso l'INPS, a norma dell'art. 2, comma 29, della Legge 8 agosto 1995, n° 335, secondo le norme dei collaboratori coordinati e continuativi.
Essi devono altresì essere assicurati contro gli infortuni sul lavoro, a norma dell'art. 5 del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n° 38.
Al fine di sovvenire alle necessità dei collaboratori nei periodi di mancanza di lavoro, dovuti a particolari condizioni di carattere sanitario, SNA e UNAPAS si dichiarano disponibili ad attivare, entro un periodo massimo di sei mesi, forme di assistenza su base volontaria di adesione da parte del singolo collaboratore; l'attivazione di cui sopra avrà luogo attraverso un percorso, condiviso con le OO.SS. firmatarie del presente accordo, da attuare con soggetti esterni (es. Mutue, Fondi, Assicurazioni,ecc.), con l'impegno a definire una specifica convenzione con le istituzioni o enti su richiamati entro il 31 dicembre 2004, con decorrenza effettiva alle prestazioni di carattere sanitario a partire dal 1 gennaio 2005.
Lo stato di avanzamento del percorso attuativo sarà valutato dalle parti in un incontro da tenersi entro tre mesi.
L'impegno economico per il finanziamento delle suddette Forme di assistenza sarà pari ad € , a carico delle committenti, per ogni giornata di effettiva prestazione, da destinare interamente al finanziamento di cui sopra .
Ferma restando la volontarietà, da parte del singolo collaboratore, dell'adesione alle suddette forme di assistenza, i committenti, in presenza di delega scritta del singolo collaboratore, provvederanno a trattenere dai relativi compensi le quote di finanziamento delle Forme in oggetto, riversandole agli Enti interessati unitamente alla parte a loro carico, con l'eventuale tramite delle Associazioni degli agenti.
In caso di inadempimento, da parte dei committenti interessati, rispetto agli obblighi di versamento di cui al comma precedente, i collaboratori potranno promuovere apposita azione per il risarcimento del danno, mediante le procedure di cui al successivo art. 18.
Articolo 18 - Ente bilaterale e Contenzioso.
E' costituito l'Ente bilaterale nazionale per i Collaboratori assicurativi degli Agenti di assicurazione, la cui attività verrà regolata da apposito Statuto, definito, unitamente al relativo Regolamento, da una Commissione costituita pariteticamente dalle Parti firmatarie il presente Accordo, con le stesse modalità quantitative indicate all'art. 20. La suddetta Commissione dovrà terminare i propri lavori entro tre mesi dalla sottoscrizione dell'Accordo stesso.
Nell'ambito dell'Ente bilaterale di cui al comma precedente viene costituita la Commissione paritetica di conciliazione di cui all'art. 19, 2° comma.
L'Ente bilaterale nazionale istituisce una Commissione paritetica nazionale di certificazione avente in esclusiva i compiti e le finalità di cui al Titolo VIII, Capo I, articoli da 75 a 81 ed art. 82 del D.Lgs. 276/2003. Le Parti convengono che, in caso di avvenuta certificazione, possa essere instaurato contenzioso, relativo alla qualificazione del singolo contratto di lavoro, esclusivamente con le procedure indicate all'art. 80 del suddetto Decreto.
Articolo 19 - Controversie e procedure di conciliazione
Le controversie collettive per l'applicazione del presente Accordo collettivo verranno demandate all'esame della Commissione paritetica nazionale, di cui all'art. 20.
Le controversie individuali insorte fra committente e collaboratore, derivanti dall'applicazione del presente Accordo saranno demandate, prima dell'eventuale azione giudiziaria, in conformità con il disposto del D.Lgs. 31 marzo 1998, n° 80 e successive modificazioni ed integrazioni, all'esame di una Commissione di conciliazione, composta, in sede nazionale o locale, da un rappresentante di SNA o di UNAPASS ed un rappresentante dell'Organizzazione sindacale firmataria del presente Accordo, cui l'Agente committente ed il collaboratore aderiscano o conferiscano mandato. La Commissione dovrà esperire il tentativo di conciliazione entro 15 giorni dalla richiesta avanzata da una delle parti.
Articolo 20 - Commissione paritetica nazionale.
E' costituita una Commissione paritetica nazionale, composta da 8 membri, di cui 4 nominati da SNA ed UNAPASS, da un lato, e 4 nominati dalle OO.SS. firmatarie del presente Accordo, congiuntamente dalle due sigle nell'ambito delle singole Confederazioni. Le rispettive nomine di SNA ed UNAPASS verranno suddivise fra le due sigle secondo il principio di rappresentatività, con la salvaguardia della minoranza. Nella fase iniziale i membri designati da SNA saranno 3.
La Commissione avrà le funzioni di :
a) esercitare la vigilanza sulla corretta applicazione del presente Accordo;
b) esaminare tutte le controversie collettive relative all'interpretazione ed all'applicazione dell'Accordo stesso, assumendo in proposito le delibere del caso, vincolanti per le parti qualora assunte all'unanimità;
c) monitorare la situazione inerente l'utilizzazione delle collaborazioni oggetto del presente Accordo nell'ambito degli Agenti di assicurazione. A tal fine SNA ed UNAPASS comunicheranno congiuntamente, con periodicità annuale, alla Commissione i dati aggregati, suddivisi per ambito territoriale regionale, relativi al numero ed alla tipologia dei contratti instaurati, nonché di quelli cessati;
d) individuare i contenuti minimi dei corsi di formazione di cui all'art. 8.
Art. 21 - Prelazione
Nel caso in cui il Committente sia nella necessità di effettuare assunzioni come dipendente, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, per lo svolgimento di mansioni anche in parte compatibili a quelle svolte dai collaboratori di cui all'Art.1, il Committente stesso si impegna a proporre tale possibilità prioritariamente ai collaboratori che abbiano prestato la loro opera presso l'Agenzia negli ultimi 12 mesi.
Allo stesso modo nel caso in cui sia nella necessità di effettuare nuove collaborazioni per lo svolgimento di mansioni assimilabili a quelle svolte dai Collaboratori di cui all'Art.1, il Committente si impegna a proporre tale possibilità prioritariamente ai Collaboratori coi quali abbia avuto rapporti di collaborazione negli ultimi 12 mesi.
Articolo 22 - Diritti personali, di informazione e sindacali.
Il Collaboratore ha diritto di ricevere tempestive informazioni in merito all'andamento commerciale dell'agenzia con la quale collabora, nonché circa il o i nominativi delle Imprese di assicurazione che l'Agente rappresenta.
Il Collaboratore è titolare degli stessi diritti di libertà, dignità e tutela sindacale stabiliti dagli artt. 1, 8 e 15 della Legge 300/1970.
Egli ha inoltre diritto di partecipare a tutte le attività, riunioni sindacali e/o assemblee, relative alla propria categoria di collaboratore non subordinato e a quant'altro inerente la relativa attività sindacale, anche congiuntamente ai lavoratori dipendenti. La convocazione della riunione o dell'assemblea, quando le stesse debbano svolgersi all'interno dei locali dell'Azienda, dovrà di norma avvenire con richiesta scritta inviata dalle OO.SS. nazionali o territoriali e/o dalle rappresentanze aziendali al committente almeno 2 (due) giorni prima.
Le predette partecipazioni dovranno aver luogo in momenti che non creino pregiudizio alla prestazione lavorativa, e non dovranno comportare alcun onere né costo per i committenti, salvo quanto di seguito previsto con riferimento alle assemblee.
" Le OO.SS. o rappresentanze aziendali che abbiano convocato l'assemblea, avranno cura di documentare le presenze dei collaboratori all'assemblea mediante un foglio firme, garantendo la non sovrapposizione di più rapporti di lavoro. A quei collaboratori che al momento dell'assemblea abbiano in corso un rapporto di collaborazione, saranno corrisposti rimborsi spese per la partecipazione all'assemblea stessa, in misura forfetaria pari ad € 10 per ogni ora di effettiva partecipazione, con le ulteriori caratteristiche di cui appresso.
Nelle aziende che conferiscano incarichi contrattuali contemporanei a più di 15 collaboratori, potranno aver luogo elezioni, da tenere secondo un regolamento che verrà approvato dalle Parti firmatarie il presente Accordo, per una rappresentanza, esclusivamente a livello aziendale, in misura pari al 5% dei collaboratori, con un minimo di 3 rappresentanti, nel caso che i collaboratori siano più di 30, ovvero 1 rappresentante, per un numero di collaboratori compreso fra 15 e 30. Le rappresentanze in questione opereranno senza alcun onere né costo per il committente.
Il collaboratore ha facoltà di rilasciare delega a favore dell'Organizzazione sindacale da lui prescelta, per la riscossione di una quota mensile del compenso, nella misura stabilita dai competenti organi statutari. La delega è rilasciata per iscritto e trasmessa al committente a cura del collaboratore o dell'Organizzazione sindacale interessata; essa ha effetto a partire dal mese successivo a quello del rilascio e può essere revocata dal collaboratore in qualsiasi momento, con la stessa decorrenza, inoltrando la relativa comunicazione al committente e all'Organizzazione sindacale interessata.
Il committente provvederà ad operare la trattenuta sindacale in occasione di ogni corresponsione dei compensi, versandola alla O.S. interessata con cadenza trimestrale.
Il committente metterà a disposizione gli indirizzi e mail dei collaboratori e una bacheca per le comunicazioni delle OO.SS. firmatarie del presente Accordo.
Articolo 23 - Decorrenza e durata
Il presente Accordo decorre dal ........................ ( data di sottoscrizione ) ed ha durata di 3 anni e resterà in vigore sino al suo rinnovo.
Articolo 24 - Procedure di rinnovo
L'Accordo potrà essere disdettato da alcuna delle parti contraenti, con lettera raccomandata A.R. da inviare non oltre tre mesi prima della scadenza. In tale lettera dovranno essere esplicitate le richieste che la parte disdettante chiede di discutere in sede di rinnovo.
In mancanza di disdetta da alcuna delle parti, l'Accordo è rinnovato per una durata pari a quella originaria.
proposta_collaboratori_nidil.pdf Inserire il criterio di ricerca e cliccare sulla lente di ingradimento Vi invio ultima bozza sulla regolamentazione della figura dei Produttori che abbiamo già provveduto, unitariamente, ad inviare alle nostre controparti. .: allegato da scaricare :. barbara.malini 1
Esecutivo Assicurativi esecassic@fisac.it Prospettive per il settore assicurativo Vi inviano un ' indagine della PROMETEIA sulle prospettive del settore. http://www.informafisac.it/fisacassicurazioni/testi/prometeia.pdf 28/07/2004 Esecutivo Assicurativi Prospettive per il settore assicurativo Vi inviano un ' indagine della PROMETEIA sulle prospettive del settore. prometeia.pdf Inserire il criterio di ricerca e cliccare sulla lente di ingradimento Vi inviano un ' indagine della PROMETEIA sulle prospettive del settore. .: allegato da scaricare :. barbara.malini 1
Fisac Cgil Nazionale - Efficie efficie@fisac-campania.it Riforma delle pensioni In allegato trovate una nota su TFR e Superbonus http://www.informafisac.it/fisacassicurazioni/testi/tfrsuperbonus.pdf
Napoli, 23 settembre 2004
Alla Rete Nazionale dell'Appalto Assicurativo
LORO SEDI
Oggetto: riforma pensioni - TFR e Superbonus
In ordine alle tematiche in oggetto, da più parti mi sono pervenute varie richieste di chiarimenti sui contenuti del Decreto legislativo sulla riforma delle pensioni inerenti il superbonus e il trasferimento del TFR.
Innanzitutto, al momento e nel merito posso dirVi che la riforma entrerà definitivamente in vigore dal 6 ottobre p.v. e, da quella data, il governo avrà 12 mesi di tempo per emanare i cosiddetti decreti attuativi riguardanti le specifiche materie in esame.
Solo da allora potrò ritornare sugli specifici argomenti del TFR e del Superbonus, per fornirVi tutti gli eventuali ed opportuni chiarimenti in merito.
Cordiali saluti.
Il Responsabile Nazionale
Salvatore Efficie
23/09/2004 Fisac Cgil Nazionale - Efficie Riforma delle pensioni In allegato trovate una nota su TFR e Superbonus
Napoli, 23 settembre 2004
Alla Rete Nazionale dell'Appalto Assicurativo
LORO SEDI
Oggetto: riforma pensioni - TFR e Superbonus
In ordine alle tematiche in oggetto, da più parti mi sono pervenute varie richieste di chiarimenti sui contenuti del Decreto legislativo sulla riforma delle pensioni inerenti il superbonus e il trasferimento del TFR.
Innanzitutto, al momento e nel merito posso dirVi che la riforma entrerà definitivamente in vigore dal 6 ottobre p.v. e, da quella data, il governo avrà 12 mesi di tempo per emanare i cosiddetti decreti attuativi riguardanti le specifiche materie in esame.
Solo da allora potrò ritornare sugli specifici argomenti del TFR e del Superbonus, per fornirVi tutti gli eventuali ed opportuni chiarimenti in merito.
Cordiali saluti.
Il Responsabile Nazionale
Salvatore Efficie
tfrsuperbonus.pdf Inserire il criterio di ricerca e cliccare sulla lente di ingradimento In allegato trovate una nota su TFR e Superbonus .: allegato da scaricare :. barbara.malini 1
Fisac Cgil Nazionale - Efficie efficie@fisac-campania.it Sciopero nazionale agenti Italiana Vi invio comunicazione su sciopero Agenti Italiana. http://www.informafisac.it/fisacassicurazioni/testi/scioperoagentiitaliana.pdf Ai Responsabili del Gruppo
Agenti Italiana Assicurazioni
Spett.le S.N.A.
S E D E
Spett.le UNAPASS
S E D E
Al Coordinamento Nazionale R.S.A.
Fisac/Cgil Italiana Assicurazioni
e.p.c. Alla Rete Fisac/Cgil
Agenzie Private Gestione Libera
e.p.c. Alla Direzione Generale Italiana Assicurazioni
M I L A N O
Inviata via Fax e via e-mail
Oggetto: Stato di agitazione Agenti Generali Italiana Assicurazioni
Siamo venuti a conoscenza della proclamazione di uno stato di agitazione con chiusura delle agenzie, indetto dal Gruppo Agenti Generali della Italiana Assicurazioni, che è stato effettuato per l'intera giornata di ieri 11 ottobre. Allo stato attuale dei fatti non siamo compiutamente informati sui motivi che stanno alla base di questa agitazione, e naturalmente non abbiamo alcun modo di dubitare della serietà delle ragioni del malessere degli Agenti Generali dell'Italiana verso la propria Società.
Ma dobbiamo altresì segnalare ai destinatari della presente che siamo stati informati sulla circostanza che alcuni Agenti Generali, in relazione allo stato di agitazione in oggetto, hanno coattivamente indotto i propri dipendenti a non recarsi al lavoro.
Vogliamo solo ricordare che l'atteggiamento contrattualmente corretto ( e di buon senso! ) da tenere in questi casi, da parte degli Agenti Generali, è quello di porre i propri dipendenti in permesso retribuito, e ci auguriamo che ciò sia stato fatto. Le conseguenze di una vertenza sindacale degli Agenti di assicurazione, ancorché indubitabilmente fondata e motivata, non devono in nessun modo essere scaricate sui dipendenti, con la messa in discussione di istituti normativi ed economici previsti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria, o peggio, con la palese violazione di diritti individuali indisponibili.
Cordiali saluti.
Roma, 11/10/2004
p. Fisac Nazionale
Il Coordinatore Salvatore Efficie
12/10/2004 Fisac Cgil Nazionale - Efficie Sciopero nazionale agenti Italiana Vi invio comunicazione su sciopero Agenti Italiana. Ai Responsabili del Gruppo
Agenti Italiana Assicurazioni
Spett.le S.N.A.
S E D E
Spett.le UNAPASS
S E D E
Al Coordinamento Nazionale R.S.A.
Fisac/Cgil Italiana Assicurazioni
e.p.c. Alla Rete Fisac/Cgil
Agenzie Private Gestione Libera
e.p.c. Alla Direzione Generale Italiana Assicurazioni
M I L A N O
Inviata via Fax e via e-mail
Oggetto: Stato di agitazione Agenti Generali Italiana Assicurazioni
Siamo venuti a conoscenza della proclamazione di uno stato di agitazione con chiusura delle agenzie, indetto dal Gruppo Agenti Generali della Italiana Assicurazioni, che è stato effettuato per l'intera giornata di ieri 11 ottobre. Allo stato attuale dei fatti non siamo compiutamente informati sui motivi che stanno alla base di questa agitazione, e naturalmente non abbiamo alcun modo di dubitare della serietà delle ragioni del malessere degli Agenti Generali dell'Italiana verso la propria Società.
Ma dobbiamo altresì segnalare ai destinatari della presente che siamo stati informati sulla circostanza che alcuni Agenti Generali, in relazione allo stato di agitazione in oggetto, hanno coattivamente indotto i propri dipendenti a non recarsi al lavoro.
Vogliamo solo ricordare che l'atteggiamento contrattualmente corretto ( e di buon senso! ) da tenere in questi casi, da parte degli Agenti Generali, è quello di porre i propri dipendenti in permesso retribuito, e ci auguriamo che ciò sia stato fatto. Le conseguenze di una vertenza sindacale degli Agenti di assicurazione, ancorché indubitabilmente fondata e motivata, non devono in nessun modo essere scaricate sui dipendenti, con la messa in discussione di istituti normativi ed economici previsti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria, o peggio, con la palese violazione di diritti individuali indisponibili.
Cordiali saluti.
Roma, 11/10/2004
p. Fisac Nazionale
Il Coordinatore Salvatore Efficie
scioperoagentiitaliana.pdf Inserire il criterio di ricerca e cliccare sulla lente di ingradimento Vi invio comunicazione su sciopero Agenti Italiana. .: allegato da scaricare :. barbara.malini 1
Fisac Cgil Nazionale - Efficie efficie@fisac-campania.it Festività mese di novembre 2004 Ecco un volantino sulle festività del mese di novembre 2004 http://www.informafisac.it/fisacassicurazioni/testi/fest_nov_2004.pdf
Napoli, 25 ottobre 2004
Alla Rete Nazionale dell'Appalto Assicurativo
LORO SEDI
Oggetto: festività novembre 2004 (ex art. 27 CCNL comma 1, 2, 3, 5 e 7)
Riteniamo opportuno ricordarVi che nel prossimo mese di novembre ricorrono:
1 novembre Ognissanti festività
(intera giornata di assenza dal lavoro)
2 novembre Commemorazione dei defunti semifestività
(Il lavoro sarà limitato al solo turno antimeridiano ed avrà termine alle ore 12.00)
4 novembre Anniversario della vittoria della I guerra mondiale
festività soppressa
(normale giornata lavorativa che non dà luogo a riposo compensativo ma è da retribuire, così come previsto dal comma 7 dell'art. 27 del CCNL)
Il Responsabile Nazionale
(Salvatore Efficie)
28/10/2004 Fisac Cgil Nazionale - Efficie Festività mese di novembre 2004 Ecco un volantino sulle festività del mese di novembre 2004
Napoli, 25 ottobre 2004
Alla Rete Nazionale dell'Appalto Assicurativo
LORO SEDI
Oggetto: festività novembre 2004 (ex art. 27 CCNL comma 1, 2, 3, 5 e 7)
Riteniamo opportuno ricordarVi che nel prossimo mese di novembre ricorrono:
1 novembre Ognissanti festività
(intera giornata di assenza dal lavoro)
2 novembre Commemorazione dei defunti semifestività
(Il lavoro sarà limitato al solo turno antimeridiano ed avrà termine alle ore 12.00)
4 novembre Anniversario della vittoria della I guerra mondiale
festività soppressa
(normale giornata lavorativa che non dà luogo a riposo compensativo ma è da retribuire, così come previsto dal comma 7 dell'art. 27 del CCNL)
Il Responsabile Nazionale
(Salvatore Efficie)
fest_nov_2004.pdf Inserire il criterio di ricerca e cliccare sulla lente di ingradimento Ecco un volantino sulle festività del mese di novembre 2004 .: allegato da scaricare :. barbara.malini 1
Fisac Cgil Nazionale - Efficie efficie@fisac-campania.it Produttori: incontro Fisac / Nidil Oltre all'allegata nota, Vi informo che il 18 p.v. parteciperò alla riunione dell'Esecutivo nazionale assicurativi che ha tra i punti all'ordine del giorno le questioni, di merito e organizzative, che interessano i dipendenti del settore della distribuzione e della vendita dei prodotti di assicurazione. A seguire (ancora da confermare), incontrerò le altre sigle x un primo scambio di idee sulla scadenza del CCNL. Provvederò a tenerVi informati su tutto. Appena fisseremo le date, saranno comunicate le riunioni del Coordinamento Nazionale e della Commissione Contrattuale.
http://www.informafisac.it/fisacassicurazioni/testi/produttori_stato_lavori.pdf Per i responsabili dell’Appalto Assicurativo
NOTA INTERNA
Care compagne e cari compagni,
si è svolta ieri, Venerdì’ 11/11 una riunione con la Segreteria Nazionale del NIDIL per fare il punto sulla situazione dei “PRODUTTORI DI AGENZIA”.
Come è noto le controparti SNA e Unapass hanno proposto di definire una regolamentazione economica e normativa nazionale, che disciplini i rapporti di lavoro e di collaborazione tra Agenti e Lavoratori addetti alla vendita dei prodotti.
Lo schema di riferimento proposto, che innoverebbe la disciplina contrattuale dettata dalla legge del 1939, e sancita nel CCNL per i soggetti denominati “produttori di terzo e quarto gruppo”, è quello di incarichi che assumerebbero la forma di lavoro a progetto, prevista dagli articoli 61- 69 del D.L. 276/2003.
Con i compagni della Segreteria nazionale Nidil abbiamo convenuto di seguire questo percorso:
Acquisire la documentazione e le proposte che SNA e UNAPASS sono in procinto di sottoporci, procedere ad una valutazione politica e di merito che coinvolga la Segreteria Nazionale della Fisac, del NIDIL ed eventualmente la Confederazione.
Questi momenti di confronto, avranno come obiettivo, la costruzione della posizione nella nostra organizzazione, che dovrà essere discussa e approvata dai nostri organismi decisionali.
Successivamente ci confronteremo con le altre Org. Sindacali e con le controparti.
Fraterni saluti,
Il responsabile Fisac Nazionale dell’Appalto assicurativo
Salvatore Efficie
Roma 12/11/2004 12/11/2004 Fisac Cgil Nazionale - Efficie Produttori: incontro Fisac / Nidil Oltre all'allegata nota, Vi informo che il 18 p.v. parteciperò alla riunione dell'Esecutivo nazionale assicurativi che ha tra i punti all'ordine del giorno le questioni, di merito e organizzative, che interessano i dipendenti del settore della distribuzione e della vendita dei prodotti di assicurazione. A seguire (ancora da confermare), incontrerò le altre sigle x un primo scambio di idee sulla scadenza del CCNL. Provvederò a tenerVi informati su tutto. Appena fisseremo le date, saranno comunicate le riunioni del Coordinamento Nazionale e della Commissione Contrattuale.
Per i responsabili dell’Appalto Assicurativo
NOTA INTERNA
Care compagne e cari compagni,
si è svolta ieri, Venerdì’ 11/11 una riunione con la Segreteria Nazionale del NIDIL per fare il punto sulla situazione dei “PRODUTTORI DI AGENZIA”.
Come è noto le controparti SNA e Unapass hanno proposto di definire una regolamentazione economica e normativa nazionale, che disciplini i rapporti di lavoro e di collaborazione tra Agenti e Lavoratori addetti alla vendita dei prodotti.
Lo schema di riferimento proposto, che innoverebbe la disciplina contrattuale dettata dalla legge del 1939, e sancita nel CCNL per i soggetti denominati “produttori di terzo e quarto gruppo”, è quello di incarichi che assumerebbero la forma di lavoro a progetto, prevista dagli articoli 61- 69 del D.L. 276/2003.
Con i compagni della Segreteria nazionale Nidil abbiamo convenuto di seguire questo percorso:
Acquisire la documentazione e le proposte che SNA e UNAPASS sono in procinto di sottoporci, procedere ad una valutazione politica e di merito che coinvolga la Segreteria Nazionale della Fisac, del NIDIL ed eventualmente la Confederazione.
Questi momenti di confronto, avranno come obiettivo, la costruzione della posizione nella nostra organizzazione, che dovrà essere discussa e approvata dai nostri organismi decisionali.
Successivamente ci confronteremo con le altre Org. Sindacali e con le controparti.
Fraterni saluti,
Il responsabile Fisac Nazionale dell’Appalto assicurativo
Salvatore Efficie
Roma 12/11/2004 produttori_stato_lavori.pdf Inserire il criterio di ricerca e cliccare sulla lente di ingradimento Oltre all'allegata nota, Vi informo che il 18 p.v. parteciperò alla riunione dell'Esecutivo nazionale assicurativi che ha tra i punti all'ordine del giorno le questioni, di merito e organizzative, che interessano i dipendenti del settore della distribuzione e della vendita dei prodotti di assicurazione. A seguire (ancora .: allegato da scaricare :. [continua...] barbara.malini 1
Fisac Cgil Asti - Luisa Rasera luisa.rasero@bancacrasti.it Volantino sulla scelta del conferimento TFR ai fondi pensione Invio un volantino distribuito alle/agli iscritti di chiarimento sul conferimento del TFR maturando ai fondi pensione integrativi. http://www.informafisac.it/fisacassicurazioni/testi/volantino_TFR.doc COMUNICATO CGIL
T.F.R e Procedura SILENZIO - ASSENSO
Riceviamo da molti lavoratori domande (preoccupate) sul tema del conferimento del TFR non più in azienda ma all'INPS, qualora non si neghi entro 6 mesi il proprio assenso a tale versamento.
Cerchiamo di fare un po' di chiarezza, alla luce delle norme in materia finora emanate.
Si parla sempre solo del TFR che deve maturare dal 6 ottobre 2004 (data di entrata in vigore della legge) in poi: il TFR già maturato fino a quella data non è in questione.
La legge è sì in vigore, come dicevamo sopra, dal 6 ottobre 2004, ma, per quanto riguarda il TFR, non è in applicazione finché il governo non avrà emanato degli specifici decreti attuativi. Fino ad allora, non è possibile fare nulla, non si può manifestare la propria scelta. Bisogna aspettare, e magari neanche poco, perché il governo ha tempo fino al 6 ottobre 2005 per provvedere.
A decreti emanati, ci saranno 6 mesi di tempo: in assenza di pronunciamento esplicito da parte del lavoratore, il TFR (in maturazione dal 6.10.04!!!) sarà conferito automaticamente ad uno speciale Fondo INPS. Per evitare ciò, bisognerà indicare il proprio dissenso. I decreti dovranno anche indicare a chi indirizzare tale dissenso e con quali moduli.
Ovviamente, è un meccanismo che si basa sulla dimenticanza e sulla disinformazione dei lavoratori. La CGIL provvederà a fornire tutte le informazioni necessarie per non cadere nella trappola.
Nel frattempo, non fidatevi di modulistica che sta girando per posta elettronica. Al di là delle buone intenzioni, ha purtroppo solo un valore di opposizione politica, di principio, a quest'iniqua legge. NON SERVE PER ESPRIMERE IL PROPRIO DISSENSO. Quando sarà disponibile la modulistica ufficiale, v'inonderemo di carta!
Asti, 18 ottobre 2004 FISAC CGIL ASTI
24/11/2004 Fisac Cgil Asti - Luisa Rasera Volantino sulla scelta del conferimento TFR ai fondi pensione Invio un volantino distribuito alle/agli iscritti di chiarimento sul conferimento del TFR maturando ai fondi pensione integrativi. COMUNICATO CGIL
T.F.R e Procedura SILENZIO - ASSENSO
Riceviamo da molti lavoratori domande (preoccupate) sul tema del conferimento del TFR non più in azienda ma all'INPS, qualora non si neghi entro 6 mesi il proprio assenso a tale versamento.
Cerchiamo di fare un po' di chiarezza, alla luce delle norme in materia finora emanate.
Si parla sempre solo del TFR che deve maturare dal 6 ottobre 2004 (data di entrata in vigore della legge) in poi: il TFR già maturato fino a quella data non è in questione.
La legge è sì in vigore, come dicevamo sopra, dal 6 ottobre 2004, ma, per quanto riguarda il TFR, non è in applicazione finché il governo non avrà emanato degli specifici decreti attuativi. Fino ad allora, non è possibile fare nulla, non si può manifestare la propria scelta. Bisogna aspettare, e magari neanche poco, perché il governo ha tempo fino al 6 ottobre 2005 per provvedere.
A decreti emanati, ci saranno 6 mesi di tempo: in assenza di pronunciamento esplicito da parte del lavoratore, il TFR (in maturazione dal 6.10.04!!!) sarà conferito automaticamente ad uno speciale Fondo INPS. Per evitare ciò, bisognerà indicare il proprio dissenso. I decreti dovranno anche indicare a chi indirizzare tale dissenso e con quali moduli.
Ovviamente, è un meccanismo che si basa sulla dimenticanza e sulla disinformazione dei lavoratori. La CGIL provvederà a fornire tutte le informazioni necessarie per non cadere nella trappola.
Nel frattempo, non fidatevi di modulistica che sta girando per posta elettronica. Al di là delle buone intenzioni, ha purtroppo solo un valore di opposizione politica, di principio, a quest'iniqua legge. NON SERVE PER ESPRIMERE IL PROPRIO DISSENSO. Quando sarà disponibile la modulistica ufficiale, v'inonderemo di carta!
Asti, 18 ottobre 2004 FISAC CGIL ASTI
volantino_TFR.doc Inserire il criterio di ricerca e cliccare sulla lente di ingradimento Invio un volantino distribuito alle/agli iscritti di chiarimento sul conferimento del TFR maturando ai fondi pensione integrativi. .: allegato da scaricare :. barbara.malini 1
Esecutivo Assicurativi esecassic@fisac.it Attività di liquidazione danni Vi alleghiamo una NOTA INTERNA UNITARIA sulla Liquidazione Sinistri da inviare a tutte le RSA / ANIA. Si tratta di una importante decisione complessiva di tutte le OO.SS. del settore, che coinvolge tutti i livelli della nostra organizzazione sul difficile problema della Liquidazione Sinistri. http://www.informafisac.it/fisacassicurazioni/testi/liquidatori.pdf NOTA INTERNA
A TUTTE LE STRUTTURE ASSICURATIVE
Il giorno 23/11/04 si sono riunite le Segreterie Nazionali di Fiba Cisl Fisac Cgil FNA Snfia Uilca Uil.
La discussione si è sviluppata sul problema relativo all'attività di liquidazione sinistri che, in molte aziende, viene anche esternalizzata.
Tale fenomeno produce l’effetto di peggiorare la qualità del servizio nei confronti dell’utenza, di non consentire l’esercizio del necessario controllo su tale attività e di fare lievitare i costi, che concorrono a determinare l’incremento delle Tariffe RCAuto.
Pertanto le Segreterie Nazionali danno l’indicazione a tutte le RSA
di intervenire, unitariamente, nei confronti delle Compagnie, a partire da quanto previsto dal CCNL, per promuovere iniziative finalizzate alla non fuoriuscita e/o al rientro di questa attività essenziale del settore assicurativo, per lo svolgimento della quale si deve applicare la il CCNL (prima parte).
E’ necessario aprire una fase di vertenzialità con le aziende e nel settore:
si tratta di affrontare una partita di grossa portata, dopo aver dettagliatamente esaminato la molteplice realtà dell’attività sinistri.
Le Segreterie Nazionali hanno deciso di formare una Commissione Nazionale unitaria che sia in grado di individuare una politica omogenea in relazione alla problematica dei sinistri.
Le Segreterie Nazionali ritengono necessario, contestualmente, impegnare l’ANIA, ai massimi livelli, affinché tale attività venga mantenuta all’interno delle Compagnie e non determini contraccolpi negativi all’utenza.
Le Segreterie Nazionali si riservano di denunciare tale situazione all’ISVAP, perché eserciti il necessario controllo, al Ministero delle Attività Produttive e di coinvolgere le Associazioni dei Consumatori.
Ritengono, inoltre, opportuno preparere una iniziativa pubblica, attraverso una Conferenza sulla liquidazione sinistri.
Le SEGRETERIE NAZIONALI
Fiba Cisl Fisac Cgil Fna Snfia Uilca Uil
Roma 24/11/04
26/11/2004 Esecutivo Assicurativi Attività di liquidazione danni Vi alleghiamo una NOTA INTERNA UNITARIA sulla Liquidazione Sinistri da inviare a tutte le RSA / ANIA. Si tratta di una importante decisione complessiva di tutte le OO.SS. del settore, che coinvolge tutti i livelli della nostra organizzazione sul difficile problema della Liquidazione Sinistri. NOTA INTERNA
A TUTTE LE STRUTTURE ASSICURATIVE
Il giorno 23/11/04 si sono riunite le Segreterie Nazionali di Fiba Cisl Fisac Cgil FNA Snfia Uilca Uil.
La discussione si è sviluppata sul problema relativo all'attività di liquidazione sinistri che, in molte aziende, viene anche esternalizzata.
Tale fenomeno produce l’effetto di peggiorare la qualità del servizio nei confronti dell’utenza, di non consentire l’esercizio del necessario controllo su tale attività e di fare lievitare i costi, che concorrono a determinare l’incremento delle Tariffe RCAuto.
Pertanto le Segreterie Nazionali danno l’indicazione a tutte le RSA
di intervenire, unitariamente, nei confronti delle Compagnie, a partire da quanto previsto dal CCNL, per promuovere iniziative finalizzate alla non fuoriuscita e/o al rientro di questa attività essenziale del settore assicurativo, per lo svolgimento della quale si deve applicare la il CCNL (prima parte).
E’ necessario aprire una fase di vertenzialità con le aziende e nel settore:
si tratta di affrontare una partita di grossa portata, dopo aver dettagliatamente esaminato la molteplice realtà dell’attività sinistri.
Le Segreterie Nazionali hanno deciso di formare una Commissione Nazionale unitaria che sia in grado di individuare una politica omogenea in relazione alla problematica dei sinistri.
Le Segreterie Nazionali ritengono necessario, contestualmente, impegnare l’ANIA, ai massimi livelli, affinché tale attività venga mantenuta all’interno delle Compagnie e non determini contraccolpi negativi all’utenza.
Le Segreterie Nazionali si riservano di denunciare tale situazione all’ISVAP, perché eserciti il necessario controllo, al Ministero delle Attività Produttive e di coinvolgere le Associazioni dei Consumatori.
Ritengono, inoltre, opportuno preparere una iniziativa pubblica, attraverso una Conferenza sulla liquidazione sinistri.
Le SEGRETERIE NAZIONALI
Fiba Cisl Fisac Cgil Fna Snfia Uilca Uil
Roma 24/11/04
liquidatori.pdf Inserire il criterio di ricerca e cliccare sulla lente di ingradimento Vi alleghiamo una NOTA INTERNA UNITARIA sulla Liquidazione Sinistri da inviare a tutte le RSA / ANIA. Si tratta di una importante decisione complessiva di tutte le OO.SS. del settore, che coinvolge tutti i livelli della nostra organizzazione sul difficile problema della Liquidazione Sinistri. .: allegato da scaricare :. barbara.malini 1
Fisac Cgil Messina - Salvatore Potenzone salvatore.potenzone@tiscalinet.it Contratto a progetto Questa è la lettera che ho inviato alle associazioni datoriali, come potete leggere da noi cominciano ad assumerecon i contratti a progetto,nel resto dell'Italia come sarà? datemi risposta. http://www.informafisac.it/fisacassicurazioni/testi/contratto_a_progetto.pdf 01/12/2004 Fisac Cgil Messina - Salvatore Potenzone Contratto a progetto Questa è la lettera che ho inviato alle associazioni datoriali, come potete leggere da noi cominciano ad assumerecon i contratti a progetto,nel resto dell'Italia come sarà? datemi risposta. contratto_a_progetto.pdf Inserire il criterio di ricerca e cliccare sulla lente di ingradimento Questa è la lettera che ho inviato alle associazioni datoriali, come potete leggere da noi cominciano ad assumerecon i contratti a progetto,nel resto dell'Italia come sarà? datemi risposta. .: allegato da scaricare :. barbara.malini 1
Fisac Cgil Asti - Luisa Rasera luisa.rasero@bancacrasti.it Autorizzazione all'assunzione di apprendisti Segnalo un superamento del CCLN all'art.3 dell'allegato 1: "per assunzione di apprendisti il datore di lavoro deve ottenere l'autorizzazione dell'Ispettorato del Lavoro territorialmente competente, cui dovrà precisare le condizioni della prestazione richiesta. Copia della richiesta dovrà essere inviata alle OO.SS. territoriali".
NON E' PIU' COSI'. Il DLGS.276/2003 (in pratica, la maledetta LEGGE 30) in questa parte è entrato immediatamente in vigore. L'assunzione di apprendisti è libera e non deve più sottostare ad alcuna autorizzazione. Rimane la possibilità di un controllo sulla durata del contratto di apprendistato che, come da CCNL, deve essere di 4 anni.
Mi è capitato un caso di una ragazza assunta con apprendistato a 2 anni ( per poterla
sbattere fuori prima) e l'ho segnalato all'Isp.del Lavoro di Asti. http://www.informafisac.it/fisacassicurazioni/testi/ 03/12/2004 Fisac Cgil Asti - Luisa Rasera Autorizzazione all'assunzione di apprendisti Segnalo un superamento del CCLN all'art.3 dell'allegato 1: "per assunzione di apprendisti il datore di lavoro deve ottenere l'autorizzazione dell'Ispettorato del Lavoro territorialmente competente, cui dovrà precisare le condizioni della prestazione richiesta. Copia della richiesta dovrà essere inviata alle OO.SS. territoriali".
NON E' PIU' COSI'. Il DLGS.276/2003 (in pratica, la maledetta LEGGE 30) in questa parte è entrato immediatamente in vigore. L'assunzione di apprendisti è libera e non deve più sottostare ad alcuna autorizzazione. Rimane la possibilità di un controllo sulla durata del contratto di apprendistato che, come da CCNL, deve essere di 4 anni.
Mi è capitato un caso di una ragazza assunta con apprendistato a 2 anni ( per poterla
sbattere fuori prima) e l'ho segnalato all'Isp.del Lavoro di Asti. Inserire il criterio di ricerca e cliccare sulla lente di ingradimento Segnalo un superamento del CCLN all'art.3 dell'allegato 1: "per assunzione di apprendisti il datore di lavoro deve ottenere l'autorizzazione dell'Ispettorato del Lavoro territorialmente competente, cui dovrà precisare le condizioni della prestazione richiesta. Copia della richiesta dovrà essere inviata alle OO.SS. territoriali". NON E' PIU' COSI [continua...] barbara.malini 1
Fisac Cgil Nazionale - Efficie efficie@fisac-campania.it Nota interna sull'Appalto Ecco una NOTA INTERNA molto importante per le strutture territoriali relativa all'Appalto assicurativo, che riguarda sia la costruzione del CCNL SNA/UNAPASS, sia le nostre organizzazioni regionali. http://www.informafisac.it/fisacassicurazioni/testi/nota_interna_appalto.pdf 26/11/2004 Fisac Cgil Nazionale - Efficie Nota interna sull'Appalto Ecco una NOTA INTERNA molto importante per le strutture territoriali relativa all'Appalto assicurativo, che riguarda sia la costruzione del CCNL SNA/UNAPASS, sia le nostre organizzazioni regionali. nota_interna_appalto.pdf Inserire il criterio di ricerca e cliccare sulla lente di ingradimento Ecco una NOTA INTERNA molto importante per le strutture territoriali relativa all'Appalto assicurativo, che riguarda sia la costruzione del CCNL SNA/UNAPASS, sia le nostre organizzazioni regionali. .: allegato da scaricare :. barbara.malini 1
Cipriani Roberta fisac.cipriani@cgiltorino.it Notiziario agenzie di assicurazione di Torino Trasmettiamo il notiziario distribuito alle agenzie di assicurazione di Torino. http://www.informafisac.it/fisacassicurazioni/testi/notiziario_to_12_2004.doc INFORMAZIONI SINDACALI
PER LE AGENZIE DI ASSICURAZIONE
DICEMBRE 2004
Anno Nuovo, Contratto Nuovo !
A fine anno scade il contratto delle 45.000 lavoratrici e lavoratori delle agenzie di assicurazione.
Numerosi segnali positivi inducono a ritenere che siamo di fronte a un possibile rilancio del ruolo della rete agenziale.
La conferma del ruolo primario nel ramo danni, la ripresa nel ramo vita ma anche la possibilità di vendere prodotti bancari e finanziari e la maggiore integrazione, per via informatica, con le direzioni delle imprese ( il data entry è ormai fatto integralmente nelle agenzie) cambiano il quadro poco dinamico di qualche anno fa.
Si può dire quindi che tutto il settore assicurativo, compresa la rete agenziale, vive un momento positivo, sia dal punto di vista dell'andamento corrente che da quello delle sue prospettive ( previdenza integrativa, assistenza, rischi catastrofali ecc.), anche se il ramo danni, se non riparte l'economia, rischia di continuare a segnare il passo.
Il primo problema oggi nelle agenzie è sicuramente quello dei livelli stipendiali, già storicamente insufficienti ( 16.000-17.000 euro all'anno) e ulteriormente intaccati dalla politica del governo Berlusconi, che insiste a non restituire il drenaggio fiscale ( fiscal drag ) ai lavoratori dipendenti
( in 3 anni la Cgil calcola mediamente una perdita media di 516 euro a testa).
Sempre sul terreno economico occorre rivedere il meccanismo del Premio Aziendale di Produttività ( da incrementare significativamente) oggi troppo farraginoso.
A livello territoriale occorre creare o rafforzare un livello di confronto che determini relazioni sindacali utili a analizzare e risolvere i problemi locali ( tutele occupazionali, analisi delle tendenze del settore, rapporti con le imprese, vertenze individuali).
Sulla Legge 30 ( varata dal centrodestra per introdurre nel mondo del lavoro gravi elementi di precarietà e di mancanza di tutele per i lavoratori ) occorrerà una soluzione rispettosa delle garanzie esistenti nei vigenti accordi.
E' necessario intervenire sugli Inquadramenti, troppo svantaggiati rispetto alla professionalità espressa nel lavoro e nel rapporto diretto con l'utenza, riconoscendo anche l'eventuale gestione di prodotti bancari e finanziari.
Sugli Orari occorre, nel confermare la distribuzione su 5 giorni (lun-ven), aumentare il monte-ore di permessi retribuiti e parificare l'orario settimanale a quello delle direzioni ( 37 ore).
Occorre infine partire con la Previdenza Integrativa di categoria, finanziata con il contributo dei datori di lavoro ( 2% della retribuzione annua).
L'utilizzo del Fondo Anagina (per i dipendenti agenzie Ina-Assitalia) è la scelta giusta. Bisogna velocemente rendere operativo il tutto.
E' necessario aprire un capitolo completamente nuovo, ormai però, indifferibile: l'Assistenza Sanitaria di categoria, dalla quale del tutto incomprensibilmente chi lavora nelle agenzie è tagliato fuori.
Occorrerà infine migliorare significativamente le normative in tema di ferie, aspettative, missioni, trapasso di agenzia, incarichi sindacali, mobbing.
Pag. 1
INFORMAZIONI UTILI
T.F.R e Procedura SILENZIO - ASSENSO
Riceviamo da molti lavoratori domande sul tema del versamento del TFR non più in azienda ma all'INPS qualora il/la Lavoratore/trice non neghino entro 6 mesi il loro assenso a tale versamento.
Riteniamo pertanto utile chiarire i termini del problema, alla luce delle norme in materia finora emanate.
Dunque:
- il TFR in oggetto è solo quello maturando e non quello gia' maturato;
- i 6 mesi non possono che decorrere dall'emanazione dei Decreti Legislativi contenenti il Regolamento o da una data successiva, eventualmente disposta negli stessi Decreti;
- analogamente le modalità di espressione del non assenso dovranno essere stabilite nei Decreti di cui sopra;
- tali Decreti devono essere emanati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della Legge, quindi entro il 6 ottobre 2005, e non sono stati ovviamente ancora legiferati;
- allo stato attuale, quindi, nulla è cambiato (per quanto paradossale, se il Governo non emana entro i 12 mesi alcun Decreto questa parte della controriforma pensionistica non entrerà mai in vigore);
- non appena i Decreti entreranno in vigore, sarà cura del Sindacato, e della Fisac in particolare, dare tempestiva informazione ai lavoratori di queste novità e fornire la modulistica necessaria.
FESTIVITA' NOVEMBRE 2004
(ex art. 27 CCNL comma 1, 2, 3, 5 e 7)
Riteniamo opportuno ricordarVi che nel mese di novembre ricorrono:
1 novembre Ognissanti: festività
(intera giornata di assenza dal lavoro)
2 novembre Commemorazione dei defunti : semifestività (Il lavoro sarà limitato al solo turno antimeridiano ed avrà
termine alle ore 12.00)
4 novembre festività soppressa (normale giornata lavorativa che non dà
luogo a riposo compensativo ma è da retribuire, così come
previsto dal comma 7 dell'art. 27 del CCNL)
Pag. 2
Finanziaria 2005
La manovra finanziaria predisposta dal Governo è ingiusta, sbagliata e inadatta a rispondere alle esigenze del Paese.
Sulla riforma fiscale siamo contrari a ipotesi di tagli fiscali indiscriminati e alla eliminazione della progressività delle imposte.
Siamo infatti contrari a premiare, in modo consistente, i ceti più ricchi in un momento difficile per l'economia e mentre si diffonde una preoccupante riduzione del potere di acquisto dei redditi medi e bassi e, più in generale, dei lavoratori e dei pensionati e si deprime così il, già scosso, clima di fiducia tra i cittadini.
Occorre invece una vera lotta alla evasione nelle sue diverse forme per reperire risorse da destinare allo sviluppo, alla ricerca, alla formazione ed innovazione, al sostegno al reddito delle famiglie.
Sulla politica della spesa occorre salvaguardare le risorse destinate alla formazione delle risorse umane, agli investimenti pubblici e infrastrutturali, soprattutto per il Mezzogiorno e allo stato sociale - previdenza, sanità, scuola, sicurezza sui posti di lavoro, perseguendo così gli obbiettivi della piena occupazione e di un lavoro di qualità, il rafforzamento del potere d'acquisto di retribuzioni e pensioni, il rilancio dell'economia, la difesa e la qualificazione dello Stato Sociale.
Occorrono in particolare, per rafforzare il potere d'acquisto di retribuzioni e pensioni, misure di fiscalizzazione a favore delle basse retribuzioni, forme di riduzione dell'imposizione fiscale a favore dei lavoratori dipendenti e la restituzione integrale del fiscal drag.
Occorre, anche, riavviare un'incisiva azione concordata su riduzione dei prezzi e contenimento delle tariffe.
E' fondamentale infine ripristinare i trasferimenti tagliati agli enti locali anche per evitare che tali riduzioni comportino un incremento della tassazione locale sui cittadini partendo dalla casa e dalle tariffe dei servizi pubblici locali.
Per protestare contro la Finanziaria del centrodestra e a sostegno delle proposte sindacali è stato indetto lo sciopero generale di 4 ore del 30 novembre.
Pag. 3
ECCO ALCUNI DEI SERVIZI FORNITI AGLI ISCRITTI DALLA F I S A C - C G I L
SETTORE AGENZIE DI ASSICURAZIONE
Per informazioni sulle tabelle salariali, per la verifica delle buste paga, della liquidazione (T.F.R. ed altre competenze di fine rapporto), per vertenze di lavoro, recupero differenze retributive, impugnazione di licenziamenti, Vi invitiamo a rivolgerVi al nostro Ufficio.
V. PIETRO MICCA 17 - 10121 TORINO
ORARIO: LUNEDI e MERCOLEDI dalle ore 13 alle ore 17
TEL. 011-5066470
Siamo a vostra disposizione anche il MARTEDI e GIOVEDI:
Tel. 011/5066461 - Fax 011/5066444
Email : fisac.cipriani@cgiltorino.it
VI DAREMO TUTTE LE INDICAZIONI ED I CONSIGLI NECESSARI, aprendo l'eventuale vertenza per la tutela dei Vostri diritti fornendoVi, nel caso, assistenza legale gratuita.
SERVIZI DI ASSISTENZA FISCALE
LA FISAC CGIL DI TORINO IN COLLABORAZIONE CON IL CAAF/CGIL FORNISCE OGNI ANNO IL SERVIZIO DI ASSISTENZA FISCALE PER LA COMPILAZIONE DEL MOD. 730
IL SERVIZIO SARA' FORNITO GRATUITAMENTE AGLI ISCRITTI FISAC ED AI CONIUGI. I FIGLI AVRANNO IDENTICO TRATTAMENTO PURCHE' CONVIVENTI E A CARICO.
Pag. 4
03/12/2004 Cipriani Roberta Notiziario agenzie di assicurazione di Torino Trasmettiamo il notiziario distribuito alle agenzie di assicurazione di Torino. INFORMAZIONI SINDACALI
PER LE AGENZIE DI ASSICURAZIONE
DICEMBRE 2004
Anno Nuovo, Contratto Nuovo !
A fine anno scade il contratto delle 45.000 lavoratrici e lavoratori delle agenzie di assicurazione.
Numerosi segnali positivi inducono a ritenere che siamo di fronte a un possibile rilancio del ruolo della rete agenziale.
La conferma del ruolo primario nel ramo danni, la ripresa nel ramo vita ma anche la possibilità di vendere prodotti bancari e finanziari e la maggiore integrazione, per via informatica, con le direzioni delle imprese ( il data entry è ormai fatto integralmente nelle agenzie) cambiano il quadro poco dinamico di qualche anno fa.
Si può dire quindi che tutto il settore assicurativo, compresa la rete agenziale, vive un momento positivo, sia dal punto di vista dell'andamento corrente che da quello delle sue prospettive ( previdenza integrativa, assistenza, rischi catastrofali ecc.), anche se il ramo danni, se non riparte l'economia, rischia di continuare a segnare il passo.
Il primo problema oggi nelle agenzie è sicuramente quello dei livelli stipendiali, già storicamente insufficienti ( 16.000-17.000 euro all'anno) e ulteriormente intaccati dalla politica del governo Berlusconi, che insiste a non restituire il drenaggio fiscale ( fiscal drag ) ai lavoratori dipendenti
( in 3 anni la Cgil calcola mediamente una perdita media di 516 euro a testa).
Sempre sul terreno economico occorre rivedere il meccanismo del Premio Aziendale di Produttività ( da incrementare significativamente) oggi troppo farraginoso.
A livello territoriale occorre creare o rafforzare un livello di confronto che determini relazioni sindacali utili a analizzare e risolvere i problemi locali ( tutele occupazionali, analisi delle tendenze del settore, rapporti con le imprese, vertenze individuali).
Sulla Legge 30 ( varata dal centrodestra per introdurre nel mondo del lavoro gravi elementi di precarietà e di mancanza di tutele per i lavoratori ) occorrerà una soluzione rispettosa delle garanzie esistenti nei vigenti accordi.
E' necessario intervenire sugli Inquadramenti, troppo svantaggiati rispetto alla professionalità espressa nel lavoro e nel rapporto diretto con l'utenza, riconoscendo anche l'eventuale gestione di prodotti bancari e finanziari.
Sugli Orari occorre, nel confermare la distribuzione su 5 giorni (lun-ven), aumentare il monte-ore di permessi retribuiti e parificare l'orario settimanale a quello delle direzioni ( 37 ore).
Occorre infine partire con la Previdenza Integrativa di categoria, finanziata con il contributo dei datori di lavoro ( 2% della retribuzione annua).
L'utilizzo del Fondo Anagina (per i dipendenti agenzie Ina-Assitalia) è la scelta giusta. Bisogna velocemente rendere operativo il tutto.
E' necessario aprire un capitolo completamente nuovo, ormai però, indifferibile: l'Assistenza Sanitaria di categoria, dalla quale del tutto incomprensibilmente chi lavora nelle agenzie è tagliato fuori.
Occorrerà infine migliorare significativamente le normative in tema di ferie, aspettative, missioni, trapasso di agenzia, incarichi sindacali, mobbing.
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INFORMAZIONI UTILI
T.F.R e Procedura SILENZIO - ASSENSO
Riceviamo da molti lavoratori domande sul tema del versamento del TFR non più in azienda ma all'INPS qualora il/la Lavoratore/trice non neghino entro 6 mesi il loro assenso a tale versamento.
Riteniamo pertanto utile chiarire i termini del problema, alla luce delle norme in materia finora emanate.
Dunque:
- il TFR in oggetto è solo quello maturando e non quello gia' maturato;
- i 6 mesi non possono che decorrere dall'emanazione dei Decreti Legislativi contenenti il Regolamento o da una data successiva, eventualmente disposta negli stessi Decreti;
- analogamente le modalità di espressione del non assenso dovranno essere stabilite nei Decreti di cui sopra;
- tali Decreti devono essere emanati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della Legge, quindi entro il 6 ottobre 2005, e non sono stati ovviamente ancora legiferati;
- allo stato attuale, quindi, nulla è cambiato (per quanto paradossale, se il Governo non emana entro i 12 mesi alcun Decreto questa parte della controriforma pensionistica non entrerà mai in vigore);
- non appena i Decreti entreranno in vigore, sarà cura del Sindacato, e della Fisac in particolare, dare tempestiva informazione ai lavoratori di queste novità e fornire la modulistica necessaria.
FESTIVITA' NOVEMBRE 2004
(ex art. 27 CCNL comma 1, 2, 3, 5 e 7)
Riteniamo opportuno ricordarVi che nel mese di novembre ricorrono:
1 novembre Ognissanti: festività
(intera giornata di assenza dal lavoro)
2 novembre Commemorazione dei defunti : semifestività (Il lavoro sarà limitato al solo turno antimeridiano ed avrà
termine alle ore 12.00)
4 novembre festività soppressa (normale giornata lavorativa che non dà
luogo a riposo compensativo ma è da retribuire, così come
previsto dal comma 7 dell'art. 27 del CCNL)
Pag. 2
Finanziaria 2005
La manovra finanziaria predisposta dal Governo è ingiusta, sbagliata e inadatta a rispondere alle esigenze del Paese.
Sulla riforma fiscale siamo contrari a ipotesi di tagli fiscali indiscriminati e alla eliminazione della progressività delle imposte.
Siamo infatti contrari a premiare, in modo consistente, i ceti più ricchi in un momento difficile per l'economia e mentre si diffonde una preoccupante riduzione del potere di acquisto dei redditi medi e bassi e, più in generale, dei lavoratori e dei pensionati e si deprime così il, già scosso, clima di fiducia tra i cittadini.
Occorre invece una vera lotta alla evasione nelle sue diverse forme per reperire risorse da destinare allo sviluppo, alla ricerca, alla formazione ed innovazione, al sostegno al reddito delle famiglie.
Sulla politica della spesa occorre salvaguardare le risorse destinate alla formazione delle risorse umane, agli investimenti pubblici e infrastrutturali, soprattutto per il Mezzogiorno e allo stato sociale - previdenza, sanità, scuola, sicurezza sui posti di lavoro, perseguendo così gli obbiettivi della piena occupazione e di un lavoro di qualità, il rafforzamento del potere d'acquisto di retribuzioni e pensioni, il rilancio dell'economia, la difesa e la qualificazione dello Stato Sociale.
Occorrono in particolare, per rafforzare il potere d'acquisto di retribuzioni e pensioni, misure di fiscalizzazione a favore delle basse retribuzioni, forme di riduzione dell'imposizione fiscale a favore dei lavoratori dipendenti e la restituzione integrale del fiscal drag.
Occorre, anche, riavviare un'incisiva azione concordata su riduzione dei prezzi e contenimento delle tariffe.
E' fondamentale infine ripristinare i trasferimenti tagliati agli enti locali anche per evitare che tali riduzioni comportino un incremento della tassazione locale sui cittadini partendo dalla casa e dalle tariffe dei servizi pubblici locali.
Per protestare contro la Finanziaria del centrodestra e a sostegno delle proposte sindacali è stato indetto lo sciopero generale di 4 ore del 30 novembre.
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ECCO ALCUNI DEI SERVIZI FORNITI AGLI ISCRITTI DALLA F I S A C - C G I L
SETTORE AGENZIE DI ASSICURAZIONE
Per informazioni sulle tabelle salariali, per la verifica delle buste paga, della liquidazione (T.F.R. ed altre competenze di fine rapporto), per vertenze di lavoro, recupero differenze retributive, impugnazione di licenziamenti, Vi invitiamo a rivolgerVi al nostro Ufficio.
V. PIETRO MICCA 17 - 10121 TORINO
ORARIO: LUNEDI e MERCOLEDI dalle ore 13 alle ore 17
TEL. 011-5066470
Siamo a vostra disposizione anche il MARTEDI e GIOVEDI:
Tel. 011/5066461 - Fax 011/5066444
Email : fisac.cipriani@cgiltorino.it
VI DAREMO TUTTE LE INDICAZIONI ED I CONSIGLI NECESSARI, aprendo l'eventuale vertenza per la tutela dei Vostri diritti fornendoVi, nel caso, assistenza legale gratuita.
SERVIZI DI ASSISTENZA FISCALE
LA FISAC CGIL DI TORINO IN COLLABORAZIONE CON IL CAAF/CGIL FORNISCE OGNI ANNO IL SERVIZIO DI ASSISTENZA FISCALE PER LA COMPILAZIONE DEL MOD. 730
IL SERVIZIO SARA' FORNITO GRATUITAMENTE AGLI ISCRITTI FISAC ED AI CONIUGI. I FIGLI AVRANNO IDENTICO TRATTAMENTO PURCHE' CONVIVENTI E A CARICO.
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notiziario_to_12_2004.doc Inserire il criterio di ricerca e cliccare sulla lente di ingradimento Trasmettiamo il notiziario distribuito alle agenzie di assicurazione di Torino. .: allegato da scaricare :. barbara.malini 1
Fisac Bergamo - Gelmina Nava Gelmina.Nava@cgil.lombardia.it Art. 43 - Trapasso di agenzia Trasmetto la lettera per l'art. 43 sul trapasso di agenzia (lettera tipo contenente le comunicazioni da fare alle dipendenti da parte degli agenti in occasione di un trapasso di agenzia) http://www.informafisac.it/fisacassicurazioni/testi/lettera_trapasso.doc Intestazione nuovo agente
Alla SIG.RA
................. (nome dipendente)
Le comunico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2112 c.c. nonché dell'Art. 43 del vigente CCNL per i dipendenti di Agenzia di Assicurazione che alla data del ..................... a causa della messa in liquidazione della .............................(nome agente cedente) Lei è stata trasferita per passaggio diretto alla ................................(nome nuovo Soc. Agente) cui è stato altresì trasferito l'intero portafoglio.
Pertanto a norma degli articoli di legge e contratto sopra citati le specifichiamo che Lei conserverà tutte le condizioni economiche, giuridiche e normative maturate ed in essere al momento del passaggio diretto a questo Agente, con esclusione del TFR maturato al ................. che Le viene corrisposto a mero titolo di anticipazione.
Voglia restituirmi copia della presente comunicazione da Lei sottoscritta in segno di accettazione ed espressa conferma.
Distinti saluti.
Firma nuovo Agente
Per accettazione
........................................
se invece il TFR non ti viene versato, la dicitura da inserire è:
“....ivi compreso il T.F.R. nella misura maturata e che proseguirà nel suo incremento.”
29/12/2004 Fisac Bergamo - Gelmina Nava Art. 43 - Trapasso di agenzia Trasmetto la lettera per l'art. 43 sul trapasso di agenzia (lettera tipo contenente le comunicazioni da fare alle dipendenti da parte degli agenti in occasione di un trapasso di agenzia) Intestazione nuovo agente
Alla SIG.RA
................. (nome dipendente)
Le comunico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2112 c.c. nonché dell'Art. 43 del vigente CCNL per i dipendenti di Agenzia di Assicurazione che alla data del ..................... a causa della messa in liquidazione della .............................(nome agente cedente) Lei è stata trasferita per passaggio diretto alla ................................(nome nuovo Soc. Agente) cui è stato altresì trasferito l'intero portafoglio.
Pertanto a norma degli articoli di legge e contratto sopra citati le specifichiamo che Lei conserverà tutte le condizioni economiche, giuridiche e normative maturate ed in essere al momento del passaggio diretto a questo Agente, con esclusione del TFR maturato al ................. che Le viene corrisposto a mero titolo di anticipazione.
Voglia restituirmi copia della presente comunicazione da Lei sottoscritta in segno di accettazione ed espressa conferma.
Distinti saluti.
Firma nuovo Agente
Per accettazione
........................................
se invece il TFR non ti viene versato, la dicitura da inserire è:
“....ivi compreso il T.F.R. nella misura maturata e che proseguirà nel suo incremento.”
lettera_trapasso.doc Inserire il criterio di ricerca e cliccare sulla lente di ingradimento Trasmetto la lettera per l'art. 43 sul trapasso di agenzia (lettera tipo contenente le comunicazioni da fare alle dipendenti da parte degli agenti in occasione di un trapasso di agenzia) .: allegato da scaricare :. barbara.malini 1