Fisac Cgil, sindacato delle lavoratrici e dei lavoratori
delle agenzie di assicurazione in gestione libera

Appalto assicurativo



Fisac Cgil Piemonte fisac.morando@cgiltorino.it APPALTO ASSICURATIVO - RELAZIONI SINDACALI In data 19/7 u.s. si è tenuto a VERBANIA il primo incontro a livello PROVINCIALE tra OO.SS (presente solo la FISAC CGIL) e SNA, sulle tematiche previste dall'art. 2 del CCNL per i Dipendenti delle Agenzie di Assicurazione in Gestione Libera .

Da tale incontro è scaturito il Comunicato congiunto che vi trasmetto in allegato, in modo da darne opportuna conoscenza a tutti i compagni e le compagne che si occupano dell'Appalto Assicurativo e comunque a tutti i Regionali. http://www.informafisac.it/fisacassicurazioni/testi/piemonte1.pdf COMUNICATO CONGIUNTO




Si sono riuniti in data odierna, i Responsabili Territoriali del V.C.O. degli Agenti di Assicurazione in gestione libera e delle Organizzazioni Sindacali dei dipendenti di categoria.

Erano presenti il Sig. Vittorio ZENITH Presidente Provinciale S.N.A. e Vittorio TONON Segretario Generale FISAC CGIL dei Comprensori di NOVARA e V.C.O.

Le parti hanno avviato una prima discussione sulle tematiche previste dall’Art. 2 del CCNL con reciproche informazioni sull’andamento occupaziona1e nei territori, sui regimi d’orario e sui fondi pensione complementare di categoria.

Si è altresì affrontato il tema delle Commissioni territoriali contrattualmente previste e delle controversie collettive, in tal senso sì è data disponibilità. per la costituzione della Commissione territoriale di conciliazione citata dall’Art. 8. del CCNL .


Le parti intendono proseguire in un futuro gli incontri, per la definizione delle questioni in sospeso e per ulteriori iniziative comuni nel interesse dei rispettivi associati.






Verbania, 19 Luglio 2002











FISAC - CGIL

23/07/2002 Fisac Cgil Piemonte APPALTO ASSICURATIVO - RELAZIONI SINDACALI In data 19/7 u.s. si è tenuto a VERBANIA il primo incontro a livello PROVINCIALE tra OO.SS (presente solo la FISAC CGIL) e SNA, sulle tematiche previste dall'art. 2 del CCNL per i Dipendenti delle Agenzie di Assicurazione in Gestione Libera .

Da tale incontro è scaturito il Comunicato congiunto che vi trasmetto in allegato, in modo da darne opportuna conoscenza a tutti i compagni e le compagne che si occupano dell'Appalto Assicurativo e comunque a tutti i Regionali. COMUNICATO CONGIUNTO




Si sono riuniti in data odierna, i Responsabili Territoriali del V.C.O. degli Agenti di Assicurazione in gestione libera e delle Organizzazioni Sindacali dei dipendenti di categoria.

Erano presenti il Sig. Vittorio ZENITH Presidente Provinciale S.N.A. e Vittorio TONON Segretario Generale FISAC CGIL dei Comprensori di NOVARA e V.C.O.

Le parti hanno avviato una prima discussione sulle tematiche previste dall’Art. 2 del CCNL con reciproche informazioni sull’andamento occupaziona1e nei territori, sui regimi d’orario e sui fondi pensione complementare di categoria.

Si è altresì affrontato il tema delle Commissioni territoriali contrattualmente previste e delle controversie collettive, in tal senso sì è data disponibilità. per la costituzione della Commissione territoriale di conciliazione citata dall’Art. 8. del CCNL .


Le parti intendono proseguire in un futuro gli incontri, per la definizione delle questioni in sospeso e per ulteriori iniziative comuni nel interesse dei rispettivi associati.






Verbania, 19 Luglio 2002











FISAC - CGIL

Comunicato congiunto Inserire il criterio di ricerca e cliccare sulla lente di ingradimento In data 19/7 u.s. si è tenuto a VERBANIA il primo incontro a livello PROVINCIALE tra OO.SS (presente solo la FISAC CGIL) e SNA, sulle tematiche previste dall'art. 2 del CCNL per i Dipendenti delle Agenzie di Assicurazione in Gestione Libera . Da tale incontro è scaturito il Comunicato congiunto .: allegato da scaricare :. [continua...] barbara.malini 1

Fisac Cgil Nazionale - Minigrilli gminigrilli@tosc.cgil.it Premio Aziendale di Produttivita’ ex art. 32 CCNL In merito alla definizione della percentuale di inflazione reale relativa all’anno 2001, vi sono divergenze di calcolo fra le OO.SS. e SNA ed UNAPASS, che non hanno consentito di fornire un dato di riferimento concordato. Lo SNA ha assunto a riferimento gli indici medi 2001 su 2000 dal quale deriva il calcolo:

115,1 / 112,1 = 1,02676 – 1 = 0,02676 x 100 = 2,68 (arrotondato)

Il nostro criterio di calcolo si basa su gli indici medi dei prezzi al consumo (tabella Istat al netto dei consumi di tabacchi); tale media mensile Istat e’ fornita con un solo decimale (da qui la divergenza con lo SNA). La media annua effettuata dividendo per 12 la somma degli indici di crescita mensile e’ 2,758 (arrotondato 2,76).

La differenza e’ modesta; tra l’altro, ai fini dell’erogazione del PAP, e’ ovviamente piu’ utile la percentuale SNA, che essendo più bassa può favorire un più ampio raggiungimento dell’obbiettivo di crescita provvigionale al quale è ancorata l’erogazione del PAP. Tuttavia, se avessimo concordato tale percentuale, la stessa sarebbe stata vincolante (proprio perche’ concordata) ai fini della verifica del biennio

economico.

Suggeriamo pertanto di dare indicazione ai nostri iscritti di accettare la percentuale fornita dallo SNA, ai fini del calcolo del PAP 2,68 + 2 = 4,68%, senza che cio’ comporti la condivisione del calcolo percentuale dell’inflazione reale relativa all’anno 2001. 05/07/2002 Fisac Cgil Nazionale - Minigrilli Premio Aziendale di Produttivita’ ex art. 32 CCNL In merito alla definizione della percentuale di inflazione reale relativa all’anno 2001, vi sono divergenze di calcolo fra le OO.SS. e SNA ed UNAPASS, che non hanno consentito di fornire un dato di riferimento concordato. Lo SNA ha assunto a riferimento gli indici medi 2001 su 2000 dal quale deriva il calcolo:

115,1 / 112,1 = 1,02676 – 1 = 0,02676 x 100 = 2,68 (arrotondato)

Il nostro criterio di calcolo si basa su gli indici medi dei prezzi al consumo (tabella Istat al netto dei consumi di tabacchi); tale media mensile Istat e’ fornita con un solo decimale (da qui la divergenza con lo SNA). La media annua effettuata dividendo per 12 la somma degli indici di crescita mensile e’ 2,758 (arrotondato 2,76).

La differenza e’ modesta; tra l’altro, ai fini dell’erogazione del PAP, e’ ovviamente piu’ utile la percentuale SNA, che essendo più bassa può favorire un più ampio raggiungimento dell’obbiettivo di crescita provvigionale al quale è ancorata l’erogazione del PAP. Tuttavia, se avessimo concordato tale percentuale, la stessa sarebbe stata vincolante (proprio perche’ concordata) ai fini della verifica del biennio

economico.

Suggeriamo pertanto di dare indicazione ai nostri iscritti di accettare la percentuale fornita dallo SNA, ai fini del calcolo del PAP 2,68 + 2 = 4,68%, senza che cio’ comporti la condivisione del calcolo percentuale dell’inflazione reale relativa all’anno 2001. Inserire il criterio di ricerca e cliccare sulla lente di ingradimento In merito alla definizione della percentuale di inflazione reale relativa all’anno 2001, vi sono divergenze di calcolo fra le OO.SS. e SNA ed UNAPASS, che non hanno consentito di fornire un dato di riferimento concordato. Lo SNA ha assunto a riferimento gli indici medi 2001 su 2000 dal quale [continua...] barbara.malini 1

Barbara Malini barbara.malini@informafisac.it Apprendistato, Supermini e rinnovo CCNL, Tempo determinato Invio alcune note che ritengo possano interessare tutti:

- dietro due richieste specifiche di consulenti del lavoro mi sono accorta che non ci sono più - nel nuovo CCNL Appalto - tetti massimi all'assunzione di apprendisti. Richiesto un chiarimento a Minigrilli - tramite il mio responsabile regionale Capuzzo - è stata confermata l'abolizione del tetto (alla luce anche delle nuove normative approvate).

- con il nuovo contratto è stata abolita la maggiorazione della tredicesima mensilità pertanto ove il totale paga lordo di gennaio 2002 fosse la mera conversione in euro della paga lorda di dicembre 2001 (assorbimento dal superminimo di tutti gli aumenti contrattuali previsti si avrebbe una diminuzione dello stipendio annuo lordo del 2002 rispetto a quello del 2001 pari all'8,333% dello stipendio lordo 2001: tale diminuzione è da contestare;

- segnalo un'ordinanza del Tribunale di Milano sulla illegittimità dell'apposizione del termine in un contratto di lavoro nato a tempo determinato in cui però il datore di lavoro aveva omesso del tutto l'indicazione delle ragioni dell'assunzione: può esserci utile e la potete trovare nel numero 32 del 10/9/2002 di Rassegna Sindacale (chi non l'avesse può richiedermela per e- mail indicando il fax cui inviarla) 20/11/2002 Barbara Malini Apprendistato, Supermini e rinnovo CCNL, Tempo determinato Invio alcune note che ritengo possano interessare tutti:

- dietro due richieste specifiche di consulenti del lavoro mi sono accorta che non ci sono più - nel nuovo CCNL Appalto - tetti massimi all'assunzione di apprendisti. Richiesto un chiarimento a Minigrilli - tramite il mio responsabile regionale Capuzzo - è stata confermata l'abolizione del tetto (alla luce anche delle nuove normative approvate).

- con il nuovo contratto è stata abolita la maggiorazione della tredicesima mensilità pertanto ove il totale paga lordo di gennaio 2002 fosse la mera conversione in euro della paga lorda di dicembre 2001 (assorbimento dal superminimo di tutti gli aumenti contrattuali previsti si avrebbe una diminuzione dello stipendio annuo lordo del 2002 rispetto a quello del 2001 pari all'8,333% dello stipendio lordo 2001: tale diminuzione è da contestare;

- segnalo un'ordinanza del Tribunale di Milano sulla illegittimità dell'apposizione del termine in un contratto di lavoro nato a tempo determinato in cui però il datore di lavoro aveva omesso del tutto l'indicazione delle ragioni dell'assunzione: può esserci utile e la potete trovare nel numero 32 del 10/9/2002 di Rassegna Sindacale (chi non l'avesse può richiedermela per e- mail indicando il fax cui inviarla) Inserire il criterio di ricerca e cliccare sulla lente di ingradimento Invio alcune note che ritengo possano interessare tutti: - dietro due richieste specifiche di consulenti del lavoro mi sono accorta che non ci sono più - nel nuovo CCNL Appalto - tetti massimi all'assunzione di apprendisti. Richiesto un chiarimento a Minigrilli - tramite il mio responsabile regionale Capuzzo - è stata confermata l'abolizione [continua...] barbara.malini 1

Fisac Regionale Veneto fisac.veneto@mail.cgil.it Infortuni ed art. 43 CCNL Appalto Alcune segnalazioni mi confermano della necessità di chiarire che la lettera e lo spirito del CCNL Appalto pongono in essere uguale trattamento economico a fronte di assenza dal servizio per malattia e infortunio.

Fatta questa premessa, mi risulta che - fortunatamente in casi ancora isolati - taluni agenti o consulenti ritengono di usare un trattamento diverso in caso di infortunio coperto da assicurazione INAIL e cioè ritengono di usare un trattamento diverso in caso di infortunio coperto da assicurazione INAIL e cioè ritengono di pagare solo la differenza tra quanto dovuto dall'INAIL e la paga contrattuale.

Tale interpretazione è a loro dire sostenuta dall'assenza di una precisazione contrattuale (presente in altri CCNL) in ordine al dovuto anticipo da parte dell'agente della somma INAIL.

Questa interpretazione è inaccettabile e non accettata anche dal SNA che è disponibile a sostenere su richiesta anche telefonica

(dott.ssa Colombini 028066131)

l'uguale trattamento alla malattia (pagamento totale con la normale retribuzione del mese e successivo recupero della somma INAIL). 20/11/2002 Fisac Regionale Veneto Infortuni ed art. 43 CCNL Appalto Alcune segnalazioni mi confermano della necessità di chiarire che la lettera e lo spirito del CCNL Appalto pongono in essere uguale trattamento economico a fronte di assenza dal servizio per malattia e infortunio.

Fatta questa premessa, mi risulta che - fortunatamente in casi ancora isolati - taluni agenti o consulenti ritengono di usare un trattamento diverso in caso di infortunio coperto da assicurazione INAIL e cioè ritengono di usare un trattamento diverso in caso di infortunio coperto da assicurazione INAIL e cioè ritengono di pagare solo la differenza tra quanto dovuto dall'INAIL e la paga contrattuale.

Tale interpretazione è a loro dire sostenuta dall'assenza di una precisazione contrattuale (presente in altri CCNL) in ordine al dovuto anticipo da parte dell'agente della somma INAIL.

Questa interpretazione è inaccettabile e non accettata anche dal SNA che è disponibile a sostenere su richiesta anche telefonica

(dott.ssa Colombini 028066131)

l'uguale trattamento alla malattia (pagamento totale con la normale retribuzione del mese e successivo recupero della somma INAIL). Inserire il criterio di ricerca e cliccare sulla lente di ingradimento Alcune segnalazioni mi confermano della necessità di chiarire che la lettera e lo spirito del CCNL Appalto pongono in essere uguale trattamento economico a fronte di assenza dal servizio per malattia e infortunio. Fatta questa premessa, mi risulta che - fortunatamente in casi ancora isolati - taluni agenti o consulenti ritengono di [continua...] barbara.malini 1